Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/09/2021, n. 33203
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZAPELLE ANTONINO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 05/01/1969 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la !Alt decisione impugnata, pronunciata dal/Tribunale di La Spezia il 15/01/2019, con cui l'imputato A V M veniva condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 61, comma primo, n. 2, e 423 cod. pen., commesso a La Spezia il 26/05/2015. 2. Avverso questa sentenza A V M, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato, che veniva censurato per l'incongruità del compendio probatorio acquisitoj ritenuto inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da A V M è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la !Alt decisione impugnata, pronunciata dal/Tribunale di La Spezia il 15/01/2019, con cui l'imputato A V M veniva condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 61, comma primo, n. 2, e 423 cod. pen., commesso a La Spezia il 26/05/2015. 2. Avverso questa sentenza A V M, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato, che veniva censurato per l'incongruità del compendio probatorio acquisitoj ritenuto inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da A V M è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della
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