Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2023, n. 30150
Sentenza
20 giugno 2023
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20 giugno 2023
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Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., l'accordo negoziale concluso in sede stragiudiziale, pur quando non trasfuso nella decisione assunta dall'autorità giudiziaria civile, in cui i genitori comprimano il diritto ai mezzi di sussistenza del minore, posto che il suddetto negozio giuridico non può spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento e non può legittimare condotte omissive tese a ledere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dei necessari mezzi di sussistenza. (Fattispecie relativa alla stipula di un accordo negoziale stragiudiziale in cui il genitore affidatario, in cambio dell'autorizzazione a portare il figlio all'estero, rinunciava, in costanza della decisione assunta dal giudice civile ma non recepita nel provvedimento di quest'ultimo, alla corresponsione da parte dell'imputato della somma determinata dall'autorità giudiziaria civile e dovutagli mensilmente per il mantenimento del figlio).
Sul provvedimento
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento 30150-23 omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte imposto dalla legge REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.831 Pierluigi Di Stefano - Presidente - UP 20/06/2023- Maria Silvia Giorgi R.G.N. 12350/2023 Antonio Costantini Relatore - Martino Rosati Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.P. nato a [...] omissis avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Gargiulo, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 settembre 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che aveva condannato C.P. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. per aver omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore;
condotta contestata dal 3 aprile 2016 con permanenza. اها La Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Genova ed ha apprezzato la condotta omissiva del ricorrente che in maniera saltuaria ed occasionale aveva provveduto ad un non sufficiente mantenimento del figlio affidato alla madre, al contempo giudicando non significativa la rinuncia effettuata dalla genitrice del minore in costanza della decisione assunta dal - Giudice civile ma non recepita nel provvedimento - ai cento euro da corrispondere mensilmente per come determinati dall'autorità giudiziaria civile, atto negoziale nell'ambito del quale il padre contestualmente dava il consenso al rilascio dei documenti affinché la donna portasse con sé il figlio minore in Marocco;
la Corte di appello ha, inoltre, rilevato come il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di gravame, fosse a conoscenza delle modalità attraverso cui far recapitare la citata somma di denaro alla madre del minore, visto che i canali erano stati utilizzati in precedenti occasioni.
2. C.P. per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova articolando due distinti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine agli artt. 570 e 43 cod. pen. La Corte di appello ha omesso di apprezzare come il ricorrente avesse sempre provveduto, quando gli era stato permesso, al mantenimento del figlio minore effettuando anche pagamenti superiori all'importo determinato dal Giudice civile attraverso il pagamento di utenze e del canone di locazione dell'abitazione in cui la donna viveva con il minore, l'acquisto di viveri e vestiti, come dimostrato da scontrini esibiti ma illogicamente ritenuti dai Giudici di merito non significativi dell'avvenuto adempimento. Quanto al profilo soggettivo, rileva il ricorrente che se in alcune occasioni non era stato possibile provvedere al versamento delle somme in favore della donna, ciò era da ascrivere alla condotta della medesima che non si rendeva rintracciabile perché espatriata, tanto che la sua irreperibilità era stata documentata con l'allegazione di atti del procedimento che la vedevano accusata del delitto di cui agli artt. 81, 574-bis e 388, secondo comma, cod. pen., in quanto non trovata dalla Procura della Repubblica in occasione della necessità di notificare la citazione a giudizio. La Corte territoriale ha errato nel ritenere non determinante, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, l'accordo negoziale siglato dalle parti ed in cui la madre del minore dichiarava di rinunciare al contributo di euro 100 per il mantenimento del figlio così come stabilito dal Giudice civile;
non è corretto اها ritenere, come enunciato in sentenza, che la rinuncia della madre opererebbe 2 limitatamente alla propria sfera giuridica ma non anche del figlio, visto che la somma di denaro doveva essere corrisposta proprio alla donna.
2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Non corrisponde a verità la parte della decisione che evidenzia che il ricorrente non avrebbe enunciato le ragioni poste alla