Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2021, n. 05232

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2021, n. 05232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05232
Data del deposito : 10 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ID ER nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 27 febbraio 2020, la Corte di assise di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a BE HM con la sentenza emessa il 18 novembre 2010 dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 17 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di HM chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno dell'impugnazione un unico motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. Secondo la difesa, la motivazione del, provvedimento impugnato è decisivamente manchevole perché non ha indicato la data della consumazione del delitto che aveva determinato la disposta revoca del beneficio. Al riguardo, premessa la pacifica decorrenza del quinquennio di esperimento dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione - sostiene il ricorrente - non ha tenuto conto del fatto che l'accertamento del nuovo delitto ha riguardato la contestazione di un reato associativo, peraltro dedotto come consumato dal 2014 fino al 2016, data quest'ultima successiva al quinquennio, e, poi, 'che la sentenza di cognizione che aveva definito quel processo aveva riqualificato come il fatto mero reato istigatorio, rispetto al quale avrebbe dovuto essere delineato il corrispondente tempus commissi delicti: punto che si assume del tutto omesso nel provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non avendo alcun pregio l'eccezione sollevata in punto di avvenuta derubricazione del delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. in quello di cui all'art.302 cod. pen., giacché, come risultava dall'esame della sentenza che aveva definito il relativo processo, anche l'attività di istigazione era stata posta in essere nel medesimo lasso temporale - dal 2014 al 2016 - in relazione a cui era stato contestato il reato associativo, essendo del resto noto che l'art. 302 cod. pen. configura un reato di pericolo eventualmente permanente, e non già

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