Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2005, n. 13626
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Ogniqualvolta la pensione di anzianità - in forza del regime delle cosiddette finestre, in base al quale l'apertura della "finestra" è condizione essenziale per la decorrenza della pensione di anzianità (sia a carico dell'assistenza generale obbligatoria che delle forme sostitutive) - abbia decorrenza dal primo gennaio 1998, si devono applicare i nuovi requisiti, introdotti dall'art. 59, sesto comma, della legge n. 449 del 1997, e non è più possibile godere delle pensioni di anzianità anticipate, indipendentemente dalla precedente maturazione di tutti i requisiti previsti dalla previgente legislazione, stante il chiaro tenore letterale della suddetta disposizione, che richiama la data di decorrenza della prestazione e non la data del conseguimento dei requisiti, confermato dalla deroga prevista nel successivo settimo comma. Nè la suddetta interpretazione contrasta con l'art. 38 Cost., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il parametro non è conferente rispetto alle pensioni di anzianità. (Nella specie la S.C. ha cassato, rigettando la domanda, la sentenza di merito che aveva riconosciuto la pensione di anzianità a carico dell'Enpals con i requisiti di cui al d.P.R. n. 1420 del 1971 ad un assicurato che, avendo presentato domanda nel settembre 1997 essendo a tale data maturati i requisiti, aveva diritto al trattamento pensionistico dal gennaio 1998, secondo il meccanismo delle "finestre" disciplinato dall'art. 1, venticinquesimo e ventinovesimo comma , della legge n. 335 del 1995).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA Domenico, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE MA SC domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GARLATTI Alessandro giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 504/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 03/09/02 - R.G.N. 1278/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/04/05 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'appello di Milano in data 22 gennaio 2001 l'Enpals impugnava la sentenza n. 2261/2001 resa dal locale Tribunale, con cui era stato riconosciuto al signor SC De MA il diritto alla pensione di anzianità privilegiata con decorrenza dal primo ottobre 1997;
l'Enpals eccepiva la nullità della sentenza a causa della sua carenza di legittimazione passiva, questa spettando all'Inps, che doveva essere l'ente liquidatore in forza dell'art. 16 del dpr n. 1420 del 1971, dal momento che la contribuzione del De
MA era stata prevalentemente versata all'Inps;
deduceva inoltre l'Istituto appellante che doveva applicarsi il disposto della legge n. 449 del 1997, avendo la prestazione decorrenza successiva alla sua
entrata in vigore, ed eccepiva altresì che il De MA era ancora in attività di lavoro per i periodi di cui all'estratto conto, complessivamente per 55 settimane nel 1997 ed infine che non spettava la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati.
Nel contraddittorio con l'assicurato, la Corte adita, con sentenza del 3 settembre 2002, confermava la statuizione di primo grado, negando solo il diritto alla rivalutazione monetaria sui ratei arretrati.
La Corte territoriale rigettava in primo luogo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Enpals, rilevando che questa concerneva la seconda domanda di pensione proposta il 21 dicembre 1998, e non già la prima proposta il 25 settembre 1997, sulla quale verteva il giudizio. La Corte riconosceva il diritto alla pensione di anzianità privilegiata, spettante ai lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'art. 9 secondo comma lei DPR 1420/71, che siano in possesso di trenta anni di contribuzione, di cui due terzi versati all'Enpals. Soggiungevano i Giudici di merito che le leggi successive, ossia l'art. 8 della legge n. 503 del 1992 e l'art. 4 del d.lvo n. 182 del 1997 avevano mantenuto la disciplina previgente;
inoltre il De MA era in possesso del requisito anagrafico dei 52 anni per il pensionamento di anzianità, di cui alta legge 335/95, avendo 53 anni all'atto della domanda;
ne' era applicabile la legge 449/97 in quanto operante solo per le pensioni con decorrenza dal
primo gennaio 1998. La Corte territoriale affermava infine la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto, ossia la mancanza di attività lavorativa all'atto della domanda di pensionamento, perché ciò emergeva dal libretto di lavoro.
Avverso detta sentenza l'Enpals propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo, cui il De MA risponde con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso che il De MA solleva per difetto della procura speciale, perché, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti, la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso fa presumere, salvo la presenza di elementi contrari (che nella specie non sono ravvisatoli), che il mandato "ad litem" sia stato conferito al fine di proporre il giudizio di legittimità' avverso la sentenza menzionata nel ricorso stesso (tra le tante Cass. N. 9670 del 17 giugno 2003). L'Enpals denunzia violazione dell'art. 16 DPR n. 1420 del 1971 in rapporto all'art. E dell'art. 2 lettera e) della convenzione stipulata tra l'Enpals e l'Inps in attuazione del citato art. 16, violazione ed errata interpretazione dell'art. 1 comma settimo del d.lvo n. 503 del 1992, nonché violazione del principio del contraddittorio previsto dall'art. 101 e del litisconsorzio di cui all'art. 102 cod. proc. civ., ed anche difetto di motivazione. Assume l'Istituto di avere sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva sin dalla memoria di costituzione di primo grado, con specifico riferimento alla domanda di pensione presentata dal De MA nel settembre del 1997, il cui mancato vaglio l'aveva costretto a denunciare in sede di appello il vizio di omessa pronunzia e difetto di motivazione. L'assunto della sentenza impugnata sarebbe frutto di un travisamento degli atti e dei termini di causa, e persistente indice e misura del vizio di omessa pronunzia e di difetto di motivazione.
I Giudici d'appello avrebbero male interpretato le sue argomentazioni difensive, e cioè che, in presenza di contribuzione mista Enpals ed Inps, l'art. 16 del DPR 1420/71 attribuisce la competenza a decidere sulla domanda di pensione all'ente presso il quale rassicurato possa far valere una prevalente contribuzione, valutata secondo la normativa in vigore presso ciascuno dei due Enti;
si dovrebbe quindi procedere alla verifica di quale sia la contribuzione prevalente, valutando il "peso specifico" di ciascuna e tenendo presente che i contributi Enpals valgono di più, per cui, nella specie, applicando i prescritti coefficienti, la contribuzione prevalente risultava quella Inps ed era