Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2010, n. 3
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In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 39 del d.lgs.1 agosto 2006, n. 249), anche se prevede che l'iniziativa del procedimento disciplinare spetti, tra gli altri, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, non stabilisce, tuttavia, la sua partecipazione necessaria alla fase amministrativa del procedimento medesimo qualora egli non ne abbia richiesto l'apertura. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il mancato avviso al P.M. dell'udienza fissata per la trattazione di detto procedimento dinanzi alla Commissione amministrativa regionale di disciplina non costitusice causa di invalidità della decisione emessa all'esito del relativo giudizio.
In tema di illeciti disciplinari dei notai, a seguito della regolamentazione recata dal combinato disposto dei commi 1, lett. c), e 3 dell'art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006), la eliminazione dal codice deontologico notarile, a partire dal 1° gennaio 2007, del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, o, comunque, la nullità delle norme disciplinari che, entro detto termine, non si siano a ciò adeguate, non determina l'abolizione della fattispecie disciplinare di illecita concorrenza, presente nel codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 26 gennaio 2007 (art. 17) e già in quello approvato il 25 marzo 2004, consistente nel "servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o l'utilizzazione di situazioni equivalenti", le quali, peraltro, è stata in parte riprodotta anche dall'art. 31 del codice approvato il 5 aprile 2008, come divieto di servirsi "dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca le persone a sceglierlo" o di conferire "al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti". Infatti, dovendo le attività di procacciamento di affari e quelle ad esse analoghe essere intese non già in senso tecnico-giuridico, bensì generico e meramente economico, la norma deontologica e quella di matrice legislativa non sono tra loro incompatibili.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29249/2008 proposto da:
CONTE FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell'avvocato DI ZENZO CARMINE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONCINI ENRICO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE UDINE, PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO VENEZIA;
- intimati -
e
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE UDINE in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIGLI 44, presso lo studio dell'avvocato MAZZOLI PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
CONTE FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell'avvocato DI ZENZO CARMINE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONCINI ENRICO giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente All'incidentale -
e contro
PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE UDINE, PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO VENEZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 42/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, 1^ SEZIONE CIVILE, emessa il 30/10/7008, depositata il 25/11/2 0 08, R.G.N. 412/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2009 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;
udito l'Avvocato CARMINE DI ZENZO;
udito l'Avvocato ENRICO LEONCINI;
udito l'Avvocato PAOLO MAZZOLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che chiede il rigetto del ricorso principale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con decisione di data 28 gennaio 2008 la Commissione amministrativa regionale di disciplina dei Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia e Veneto, definitivamente decidendo sul procedimento disciplinare n. 1/2007 promosso dal Consiglio notarile di Udine contro ti notaio BI ON, incolpato: "1) dell'infrazione disciplinare p. p. dall'art. 2322 c.c., L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 47, (e del correlativo R.D. n. 1326 del 1914, art. 67), Capo II,
Sezione I, punti 36 e 37, dei Principi di Deontologia Professionale dei Notai;
2) dell'infrazione alle norme di cui al Capo III, Sezione I, punto 17 del codice deontologico ... per aver svolto:
- la prestazione notarile senza la personale direzione alla formazione dell'atto e - per essersi servito nello volgimento della sua attività dell'opera di procacciatori di clienti" (fatti accertati in sede di ispezione consiliare in data 13.6.2007 in Udine ed in IL NT), assolveva il notaio BI ON dalla prima incolpazione, e lo dichiarava responsabile per la seconda, e conseguentemente gli infliggeva la sanzione di mesi tre di sospensione dall'esercizio della professione.
La suddetta Commissione osservava che, quanto alla mancanza di "personalità della prestazione", l'addebito non poteva ritenersi sufficientemente provato (pur alla luce dell'elevato numero di atti - tra i 15 ed i 25 - ricevuti in solo giorno determinato della settimana presso il proprio ufficio secondario di IL NT, aperto solo per l'occasione), non essendo stati offerti utili elementi dalle risultanze delle ispezioni condotte dal Consiglio notarile;
che diversamente il secondo addebito (sanzionato dall'art. 149 della legge notarile) era comprovato, atteso il collegamento con lo studio professionale del dott. Manlio AL, ubicato in Cervignano del Friuli, installato nei medesimi locali ove aveva svolto pluridecennale attività il notaio Renato Pirolo (dal 1950 al 21.5.1998), e nei quali - alla cessazione delle funzioni del notaio Pirolo - avevano quindi operaio con regolarità, sia pure per breve periodo, due altri notai (il dott. Cirota ed il dott. ON);
che il notaio ON, che per l'appunto da ultimo aveva stabilmente fatto capo al predetto studio AL, a seguito di provvedimento del Consiglio notarile di Udine si era dotato di un autonomo ufficio, ad una distanza di nemmeno 5 chilometri, nel vicino Comune di IL NT, proseguendo l'attività di ricevimento degli atti che tuttavia continuavano ad essere predisposti dallo studio AL (con il quale era mantenuta una collaborazione regolare ed assidua, attestata dalle prestazioni del doti AN, fatturate - e per rilevanti importi - quasi totalmente nei confronti del notaio ON);
che in definitiva la struttura dello studio AN (costituente una preesistenza di aggregati di potenziale clientela, essendo stata svolta ininterrottamente attività relativa alle pratiche immobiliari, anche dopo la cessazione delle funzioni del notaio Pirolo) integrava il vero punto di riferimento per la clientela, la quale si rivolgeva allo studio di Cervignano del Friuli, ove erano istruite le pratiche e mantenuti i contatti con le parti, le quali erano infine avviate allo studio di IL NT (Comune molto piccolo e tale da non richiedere l'apertura di un ufficio notarile) del notaio ON, operante come luogo di ricevimento degli alti (cosi da eludere il divieto di apertura di studi secondari, imposto dal Consiglio notarile), in violazione della specifica norma deontologica.
Avverso detta decisione BI ON ha proposto tempestivo reclamo con il ricorso in epigrafe, deducendo nell'ordine:
la violazione del principio del contraddittorio, per omessa citazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, contitolare dell'azione disciplinare;
la nullità della vocatio in ius per assoluta genericità del capo di imputazione;
la violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, non essendovi alcun riferimento nell'incolpazione della pretesa utilizzazione combinata di un preesistente studio notarile (chiuso da anni) e di uno studio secondario in altro Comune;
l'insussistenza di una situazione equivalente all'utilizzo di procacciatori di clienti, per la preesistenza di aggregali di potenziale clientela e per il fattivo comportamento del notaio per l'accaparramento della stessa, e comunque la carenza e contraddittorietà della prova, avendo a tal riguardo la Commissione inammissibilmente proceduto in via autonoma nell'attività di ricerca delle prove, ed acriticamente valorizzato i non dimostrati assunti del Consiglio notarile;
l'omessa applicazione delle norme di legge poste a garanzia della concorrenza, in relazione al disposto del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, (convertito con L. n. 248 del 2006), che "liberalizza
l'associazione tra professionisti diversi", con conseguente necessità di adeguamento delle disposizioni deontologiche e dei codici di disciplina (e con la conseguente inapplicabilità delle norme deontologiche eventualmente contrastanti);
la mancata ed immotivata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della sanzione, in relazione allo specifico addebito (la cui gravità era stata ipotizzata in modo del tutto tautologico). Con successiva memoria depositata il 2.10.2008 il reclamante ha ulteriormente illustrato le sue doglianze, invocando anche le sopravvenute modifiche dei principi deontologici, giusta la delibera del 5 aprile 2008 del Consiglio nazionale del notariato (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30.7.2008).
Il Consiglio notarile distrettuale di Udine si è costituito in data 7 ottobre 2008, opponendosi all'accoglimento del reclamo e svolgendo reclamo incidentale avverso l'assoluzione del ON in ordine al primo capo di incolpazione.
Acquisite le conclusioni del Procuratore generale della Repubblica (che ha chiesto il rigetto del reclamo), mentre il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, pur regolarmente notificato, non ha svolto alcun intervento, all'udienza del 9.10.2008, a seguito di breve discussione, nell'assenza del procuratore del Consiglio notarile, la causa è stata differita all'udienza odierna, per le ragioni di cui all'ordinanza in atti, e quindi decisa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura....". Con sentenza 30.10 - 25 11.2008 la Corte d'Appello di Venezia decideva come segue:
"...definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, avverso la decisione 28 gennaio 2008 della Commissione amministrativa regionale del Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia e Veneto, nonché sul reclamo incidentale proposto dal Consiglio notarile distrettuale di Udine, rigetta il primo, dichiara inammissibile il secondo e per l'effetto conferma la decisione impugnata".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il notaio BI ON.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale il Consiglio Notarile Distrettuale di Udine.
A questo ricorso incidentale ha resistito con controricorso il notaio BI ON, che ha anche depositato memoria.
Si è proceduto ex art. 380 bis c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.
Va poi preliminarmente rilevato che non risultano elementi per dichiarare prescritta l'azione disciplinare (nè sono stati ritualmente prospettati in fatto dal notaio).
Con il primo motivo il ricorrente notaio denuncia "violazione di legge e segnatamente della Legge Notarile 16 febbraio 1916, n. 89, art. 153, come modificato dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 39, e art. 156 bis. L. n., introdotto dall'art. 43, dello stesso D.Lgs. in relazione all'ari 158 c.p.c., essendo stata omesso l'avviso al procuratore della repubblica presso il tribunale di Udine dell'udienza di trattazione del procedimento disciplinare dinanzi alla commissione amministrativa regionale di disciplina (CO.RE.DI.) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" esponendo doglianze da riassumere come segue.
L'art. 153, L. N., così come modificato dal citato D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 39, stabilisce che