Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12674

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12674
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEDORO ANGELO nato a PESCARA il 27/06/1975 avverso l'ordinanza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 luglio 2022 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale delle pene applicate ad A M con sentenze del 12 maggio 2014, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2014, e del 14 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016. 2. A M propone, con l'assistenza dell'avv. G C, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disposto la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. a dispetto del fatto che la sentenza che costituisce titolo per la revoca è stata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e non ha, quindi, contenuto di condanna.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. A M ha chiesto ed ottenuto l'applicazione, con sentenza del 12 maggio 2014, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2014, della pena, condizionalmente sospesa, di
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