Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2022, n. 10891

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, riguardante un ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Le parti in causa sono i contribuenti, eredi del de cuius, che hanno impugnato avvisi di liquidazione per imposta di successione. I contribuenti sostenevano la deducibilità di passività legate a finanziamenti bancari e un credito vantato dal de cuius, mentre l'Agenzia contestava la validità di tali deduzioni.

Il giudice ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo che il trasferimento del credito non fosse valido, poiché non rispettava le forme testamentarie richieste dalla legge. Inoltre, ha stabilito che i debiti per l'acquisto delle quote societarie non erano deducibili, in quanto non rientravano nell'attivo ereditario soggetto a imposta. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso dei contribuenti e compensando le spese legali. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme testamentarie e fiscali, evidenziando l'importanza della forma nel trasferimento di diritti mortis causa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2022, n. 10891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10891
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29526/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrenti -

Contro

CARIEriA AIAJ LIGUORI MARIA LUISA, BARLETTA GIACOMO, BARLETTA PAOLO/tutti rappresentati difesi dagli avv.ti F J e S G elettivamente domiciliati in Roma via Panama 48 presso lo studio legale Alonzo Committeri & Partners

- controricorrenti -

Nel procedimento n. 29526/2017 avverso la sentenza n. 2589/17 Ac Laz io emessa dalla CTR (Flutha depositata in data '9/05/2017;
udita la relazione della causa svolta all'udienza del 01/02/2022 dal Consigliere R R;
sentito il Procuratore generale che conclude per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso;

FATTI DI CAUSA

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di liquidazione a loro notificati per maggiore imposta di successione del de cuius B R deceduto in data 9 aprile 2013, di cui sono rispettivamente moglie e figli. Il primo avviso n. 13/09990/00470 notificato il 23 maggio 2014 si riferisce alla liquidazione della imposta di successione per la voce passività deducibili, consistenti in finanziamenti bancari, deducibilità che l'ufficio ha disconosciuto ritenendo non sussistenti i presupposti di cui agli artt. 21 e 23 del D.Igs. n. 346/ 1990;
il secondo avviso, n. 2013/9990-470 notificato in data 27 ottobre 2014, si riferisce alla mancata inclusione nell'attivo ereditario di un credito per euro 5.826,529,00 vantato dal de cuius nei confronti della società di famiglia GB HOLDING s.r.l. Con riguardo al primo avviso (maggio 2014)i ricorrenti hanno dedotto che il defunto aveva dato vita una forma di investimento complessa consistente nella richiesta di finanziamenti per l'acquisto di lotti di obbligazioni garantiti da pegno rotativo costituito in favore di istituti bancari e avente ad oggetto i medesimi titoli acquistati con disponibilità liquide;
con riguardo al secondo avviso (ottobre 2014) i contribuenti hanno dedotto che con un plico in busta aperta, avente data certa attestata dal timbro postale del 3 aprile 2013 il de cuius li aveva informati dell'esistenza di un credito da lui vantato nei confronti della Holding, che intendeva ripartire tra gli eredi al fine di sistemare talune posizioni debitorie e creditorie intercorrenti tra gli stessi (in particolare il debito per l'acquisto di quote sociali della Holding, con atto del 7 aprile 2013), proposta contrattuale che essi hanno accettato il 15 aprile 2013 e cioè dopo la morte del B. Il giudice di primo grado ha accolto i ricorsi relativi al primo avviso di liquidazione (deduzioni passività) e ha rigettato i ricorsi avverso l'avviso di liquidazione riguardante il preteso credito nei confronti della società che il de cuius avrebbe ripartito tra gli eredi, compensandolo con il debito per l'acquisto delle quote societarie. I contribuenti hanno proposto appello soltanto avverso il capo della sentenza che riguarda il secondo avviso. L' Agenzia delle entrate ha proposto appello incidentale per il disconoscimento delle passività bancarie quali passività dell'asse ereditario. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale, quanto a quest'ultimo, sul rilievo che gli eredi abbiano dimostrato le passività deducibili e cioè che i finanziamenti sono stati concessi a copertura delle gestioni patrimoniali nelle forme previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 346/ 1990. Sull'appello principale la Commissione regionale afferma che il trasferimento del credito si è e perfezionato prima della morte del de cuíus, avvenuta in data 9 aprile 2013, mediante lettere che con data certa dimostrano "una chiara e incontrovertibile volontà testamentaria" e cioè l'intenzione di trasferire immediatamente il credito, così come risulta anche dalle scritture contabili della società;
ritiene pertanto non corretta l'affermazione dell'ufficio, secondo il quale l'acquisto delle quote sociali della holding familiare da parte del de cuius, con negozio del 7 marzo 2013 fosse finalizzata innalzare le quote di partecipazione al 53% in modo da ottenere l'esenzione del cespite in caso di successione.Avverso la predetta sentenza propone il ricorso l'Agenzia delle entrate affidandosi a quattro motivi. I contribuenti si sono costituiti con oToTb o" a_ • controricorsoat rocuratore generale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale. La causa è stata trattata alla udienza del 1 febbraio 2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso I' Agenzia delle entrate lamenta la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Igs. 31.12.1992, n. 546 e dell'art. 132 c.p.c.. La parte deduce la totale assenza di motivazione in ordine al rigetto dell'appello incidentale dell'Amministrazione finanziaria, afferente la
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