Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/05/2022, n. 14939

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/05/2022, n. 14939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14939
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18909/2018 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE CONTRO la "SOGESSUR S.A." (société anonyme di diritto francese), con sede legale in Parigi e sede secondaria in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. T E, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 19 dicembre 2017 n. 5462/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 aprile 2022 dal Dott. G L S;
RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 19 dicembre 2017 n. 5462/11/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per l'anno 2014 (con i relativi accessori), a causa dell'erronea imputazione del relativo versamento alla Provincia di Roma anziché alle Province di Trieste e di Aosta, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "SOGESSUR S.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano 1'11 ottobre 2016 n. 7678/23/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'erroneo versamento potesse essere riversato dalla Provincia che lo aveva incassato senza titolo alle Province che avevano diritto al pagamento del tributo. Il ricorso è affidato a due motivi. La "SOGESSUR S.A." si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39, comma 1-bis, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver disposto la sospensione necessaria del procedimento in attesa della definizione pregiudiziale del procedimento relativo all'annualità precedente di imposta.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, 17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 e 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli costituisce un "tributo proprio derivato" delle Provincie, che ne sono beneficiarie immediate e dirette, con la conseguenza che la natura erariale non intacca la spettanza alle Provincie della relativa gestione in ordine alle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Invero, l'art. 39, comma 1-bis, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (quale introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera o, del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 156, con decorrenza dall'I_ gennaio 2016) dispone che «La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Questa situazione si verifica quando la definizione del giudizio "pregiudiziale" rappresenta il necessario presupposto logico e giuridico del processo "dipendente", essendo condizionato l'esito del secondo giudizio da quello del primo. In altri termini, vi è pregiudizialità laddove nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, sicché la decisione della causa pregiudicante è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione. Dunque, la sospensione necessaria per pregiudizialità interna opera qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2017, n. 21765;
Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2017, n. 21765;
Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26428;
Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12521;
Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14291;
Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1448).

1.2 Tuttavia, nel caso di specie, pur essendovi identità di parti, i due giudizi non sono posti in relazione di "pregiudizialità" in senso tecnico, dal momento che l'uno non costituisce il presupposto logico e giuridico dell'altro. Difatti, le controversie attengono al medesimo tributo sia pure in relazione ad annualità diverse. Per cui, non si delinea un legame di pregiudizialità in ragione della più antica risalenza del debito tributario, ravvisandosi al più un legame di connessione per la comunanza della questione controversa di diritto (nella specie, la rimborsabilità dell'indebito pagamento del tributo per l'annata di riferimento).

2. Parimenti, il secondo motivo è infondato.

2.1 L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stata istituita dall'art.

1-bis della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216. Per le denunce ed i versamenti, l'art. 9 della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 ha stabilito che gli assicuratori debbano versare all'ufficio del registro (ora all'Agenzia delle Entrate) l'imposta dovuta su premi ed accessori incassati in ciascun anno solare (con l'eccezione di quelli relativi al mese di novembre, che vengono versati entro il 20 dicembre successivo) (comma 1) e debbano presentare entro il 31 maggio di ciascun anno solare la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e degli accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto (comma 2), sulla cui base l'ufficio del registro (ora l'Agenzia delle Entrate) procede entro il 15 giugno di ogni anno alla liquidazione definitiva con lo scomputo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno precedente, in modo che il risultante ammontare del debito residuo o l'eccedenza di imposta sia computato (rispettivamente, a decremento o ad incremento) nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione stessa (comma 4). L'art. 60, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446 (portante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") ha previsto la devoluzione alle Province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel rispetto delle singole autonomie speciali.L'art. 5 del D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 (portante "Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446") ha poi stabilito che le disposizioni in esso contenute si applichino esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, mantenendo ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito d'imposta per le autonomie speciali, fino a che queste ultime non intervengano ad attuare l'art. 60, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446. In seguito, l'art. 17, commi 1 e 5, del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 ha stabilito che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è divenuta "tributo proprio derivato" delle Province ed ha previsto che la decorrenza e le modalità di applicazione di tale disposizione per le Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e per le Province autonome dovevano essere determinate, in conformità con i relativi statuti e con le procedure stabilite dall'art. 27 della Legge 5 maggio 2009 n. 42. Il comma 5 dell'art. 17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 è stato, infine, abrogato dall'art. 28, comma 11 -bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Tale abrogazione, insieme al mancato richiamo nell'art. 17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale, prevista, invece, dall'art. 60, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, ha comportato l'applicazione su tutto il territorio nazionale della devoluzione del gettito alle Province. L'art. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, si giustificherebbe proprio allo scopo di eliminare eventuali dubbi circa l'applicabilità delle disposizioni in argomento alle Province delle Regioni ad autonomia speciale.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi