Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/05/2022, n. 14939
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18909/2018 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE CONTRO la "SOGESSUR S.A." (société anonyme di diritto francese), con sede legale in Parigi e sede secondaria in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. T E, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 19 dicembre 2017 n. 5462/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 aprile 2022 dal Dott. G L S;
RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 19 dicembre 2017 n. 5462/11/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per l'anno 2014 (con i relativi accessori), a causa dell'erronea imputazione del relativo versamento alla Provincia di Roma anziché alle Province di Trieste e di Aosta, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "SOGESSUR S.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano 1'11 ottobre 2016 n. 7678/23/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'erroneo versamento potesse essere riversato dalla Provincia che lo aveva incassato senza titolo alle Province che avevano diritto al pagamento del tributo. Il ricorso è affidato a due motivi. La "SOGESSUR S.A." si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39, comma 1-bis, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver disposto la sospensione necessaria del procedimento in attesa della definizione pregiudiziale del procedimento relativo all'annualità precedente di imposta.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, 17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 e 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli costituisce un "tributo proprio derivato" delle Provincie, che ne sono beneficiarie immediate e dirette, con la conseguenza che la natura erariale non intacca la spettanza alle Provincie della relativa gestione in ordine alle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso.
RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è infondato.
1.1 Invero, l'art. 39, comma 1-bis, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (quale introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera o, del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 156, con decorrenza dall'I_ gennaio 2016) dispone che «La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Questa situazione si verifica quando la definizione del giudizio "pregiudiziale" rappresenta il necessario presupposto logico e giuridico del processo "dipendente", essendo condizionato l'esito del secondo giudizio da quello del primo. In altri termini, vi è pregiudizialità laddove nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, sicché la decisione della causa pregiudicante è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione. Dunque, la sospensione necessaria per pregiudizialità interna opera qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2017, n. 21765;
Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2017, n. 21765;
Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26428;
Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12521;
Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14291;
Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1448).
1.2 Tuttavia, nel caso di specie, pur essendovi identità di parti, i due giudizi non sono posti in relazione di "pregiudizialità" in senso tecnico, dal momento che l'uno non costituisce il presupposto logico e giuridico dell'altro. Difatti, le controversie attengono al medesimo tributo sia pure in relazione ad annualità diverse. Per cui, non si delinea un legame di pregiudizialità in ragione della più antica risalenza del debito tributario, ravvisandosi al più un legame di connessione per la comunanza della questione controversa di diritto (nella specie, la rimborsabilità dell'indebito pagamento del tributo per l'annata di riferimento).
2. Parimenti, il secondo motivo è infondato.
2.1 L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stata istituita dall'art.
1-bis della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216. Per le denunce ed i versamenti, l'art. 9 della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 ha stabilito che gli assicuratori
RICORRENTE CONTRO la "SOGESSUR S.A." (société anonyme di diritto francese), con sede legale in Parigi e sede secondaria in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. T E, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 19 dicembre 2017 n. 5462/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 aprile 2022 dal Dott. G L S;
RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 19 dicembre 2017 n. 5462/11/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per l'anno 2014 (con i relativi accessori), a causa dell'erronea imputazione del relativo versamento alla Provincia di Roma anziché alle Province di Trieste e di Aosta, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "SOGESSUR S.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano 1'11 ottobre 2016 n. 7678/23/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'erroneo versamento potesse essere riversato dalla Provincia che lo aveva incassato senza titolo alle Province che avevano diritto al pagamento del tributo. Il ricorso è affidato a due motivi. La "SOGESSUR S.A." si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39, comma 1-bis, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver disposto la sospensione necessaria del procedimento in attesa della definizione pregiudiziale del procedimento relativo all'annualità precedente di imposta.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, 17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 e 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli costituisce un "tributo proprio derivato" delle Provincie, che ne sono beneficiarie immediate e dirette, con la conseguenza che la natura erariale non intacca la spettanza alle Provincie della relativa gestione in ordine alle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso.
RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è infondato.
1.1 Invero, l'art. 39, comma 1-bis, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (quale introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera o, del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 156, con decorrenza dall'I_ gennaio 2016) dispone che «La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Questa situazione si verifica quando la definizione del giudizio "pregiudiziale" rappresenta il necessario presupposto logico e giuridico del processo "dipendente", essendo condizionato l'esito del secondo giudizio da quello del primo. In altri termini, vi è pregiudizialità laddove nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, sicché la decisione della causa pregiudicante è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione. Dunque, la sospensione necessaria per pregiudizialità interna opera qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2017, n. 21765;
Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2017, n. 21765;
Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26428;
Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12521;
Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14291;
Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1448).
1.2 Tuttavia, nel caso di specie, pur essendovi identità di parti, i due giudizi non sono posti in relazione di "pregiudizialità" in senso tecnico, dal momento che l'uno non costituisce il presupposto logico e giuridico dell'altro. Difatti, le controversie attengono al medesimo tributo sia pure in relazione ad annualità diverse. Per cui, non si delinea un legame di pregiudizialità in ragione della più antica risalenza del debito tributario, ravvisandosi al più un legame di connessione per la comunanza della questione controversa di diritto (nella specie, la rimborsabilità dell'indebito pagamento del tributo per l'annata di riferimento).
2. Parimenti, il secondo motivo è infondato.
2.1 L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stata istituita dall'art.
1-bis della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216. Per le denunce ed i versamenti, l'art. 9 della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 ha stabilito che gli assicuratori
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