Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 03329
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZOLENI LUIGI nato a ARDESIO il 30/12/1958 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D B;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M F L, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione con cui il giudice di primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di L M per il reato di cui agli artt., 624-bis, primo e terzo comma, 625, primo comma, n. 2), 61, n.5), cod. pen., condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Secondo il capo d'imputazione, M, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si introduceva nottetempo nelle abitazioni di Rossini Daniele e Mirrione Rosaria, usando violenza su porte e finestre della privata abitazione, impossessandosi di oggetto d'uso domestico e di generi alimentari, sottraendoli ai proprietari.
2. Avverso la sentenza, presenta ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali e, segnatamente, dell'art. 546 del codice di rito. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità in quanto carente dei requisiti previsti dalla citata disposizione e, in particolare, della intestazione "in nome del popolo italiano", dell'autorità che l'ha pronunciata, delle generalità dell'imputato, dell'imputazione, del dispositivo, privo di indicazione degli articoli di legge violati e di quelli applicati dal Giudice.
2.2 Col secondo motivo, il ricorrente ritiene violato l'art. 649 del codice di rito. A tal proposito, la difesa osserva che il M era stato già giudicato in via definitiva in altro precedente procedimento e per lo stesso fatto, ovverosia per furti commessi, nel corso della medesima notte, presso altri appartamenti. Ciò avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, ricorrendo, nel caso in esame, l'ipotesi del ne bis in idem, data l'identità dei beni sottratti in occasione dei vari furti. Nella precedente sentenza, infatti, l'imputato era già stato condannato per la sottrazione di tutti i beni rinvenuti, compresi quelli denunciati dai Sigg. Rossini e Mirrione. Entrambi i giudici di merito avrebbero trascurato il fatto che il verbale di perquisizione, sequestro e arresto, per i furti avvenuti quella notte, era stato unico (dato che tutti i beni sottratti erano stati rinvenuti in un medesimo momento, vale a dire in occasione dell'arresto in stato di quasi flagranza dell'imputato) e che era, inoltre, privo di un'elencazione dettagliata dei beni rubati;
a nulla rileverebbe, secondo la difesa, che, in un secondo momento, ciascuna p.o. abbia specificamente elencato, nel contesto della propria denuncia, i beni sottratti. A tal proposito, la difesa valorizza la tesi avanzata in dottrina secondo cui, nei cd. reati a evento fisico,
udita la relazione svolta dal Consigliere D B;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M F L, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione con cui il giudice di primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di L M per il reato di cui agli artt., 624-bis, primo e terzo comma, 625, primo comma, n. 2), 61, n.5), cod. pen., condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Secondo il capo d'imputazione, M, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si introduceva nottetempo nelle abitazioni di Rossini Daniele e Mirrione Rosaria, usando violenza su porte e finestre della privata abitazione, impossessandosi di oggetto d'uso domestico e di generi alimentari, sottraendoli ai proprietari.
2. Avverso la sentenza, presenta ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali e, segnatamente, dell'art. 546 del codice di rito. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità in quanto carente dei requisiti previsti dalla citata disposizione e, in particolare, della intestazione "in nome del popolo italiano", dell'autorità che l'ha pronunciata, delle generalità dell'imputato, dell'imputazione, del dispositivo, privo di indicazione degli articoli di legge violati e di quelli applicati dal Giudice.
2.2 Col secondo motivo, il ricorrente ritiene violato l'art. 649 del codice di rito. A tal proposito, la difesa osserva che il M era stato già giudicato in via definitiva in altro precedente procedimento e per lo stesso fatto, ovverosia per furti commessi, nel corso della medesima notte, presso altri appartamenti. Ciò avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, ricorrendo, nel caso in esame, l'ipotesi del ne bis in idem, data l'identità dei beni sottratti in occasione dei vari furti. Nella precedente sentenza, infatti, l'imputato era già stato condannato per la sottrazione di tutti i beni rinvenuti, compresi quelli denunciati dai Sigg. Rossini e Mirrione. Entrambi i giudici di merito avrebbero trascurato il fatto che il verbale di perquisizione, sequestro e arresto, per i furti avvenuti quella notte, era stato unico (dato che tutti i beni sottratti erano stati rinvenuti in un medesimo momento, vale a dire in occasione dell'arresto in stato di quasi flagranza dell'imputato) e che era, inoltre, privo di un'elencazione dettagliata dei beni rubati;
a nulla rileverebbe, secondo la difesa, che, in un secondo momento, ciascuna p.o. abbia specificamente elencato, nel contesto della propria denuncia, i beni sottratti. A tal proposito, la difesa valorizza la tesi avanzata in dottrina secondo cui, nei cd. reati a evento fisico,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi