Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2005, n. 14343

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In tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali è qualificabile come agricola l'azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt. 2135 cod. civ. e 206 T.U. n. 112 del 1965, lavorazioni o attività "connesse", per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall'art. 2135 cod. civ. e dall 'art. 207 del testo unico citato, le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino "nell'esercizio normale dell'agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali. Né anteriormente alla novella introdotta con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n.173 del 1998, priva di efficacia retroattiva, gli operai addetti alla cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, non dipendenti da imprese agricole, possono considerarsi comunque lavoratori agricoli. (Principio affermato in relazione a società cooperativa proprietaria di un piccolo appezzamento di terreno solo in parte coltivato ad agrumeto e dedita, prevalentemente, alla commercializzazione e al trasporto degli agrumi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2005, n. 14343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14343
Data del deposito : 8 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. F C - rel. Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO.A. - COOPERATIVA ORTOFRUTTICOL ARANCE S.C.A.R.L., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. L S, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA TACITO

41 SC. B INT. 1, presso lo studio dell'avvocato A Z, rappresentato e difeso dall'avvocato S D, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA IV NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso dagli avvocati PIGNATARO ADRIANA, FRANCO Q, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 3370/02 del Tribunale di CATANIA, depositata il 15/10/02 R.G.N. 1906/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/05/05 dal Consigliere Dott. Camillo FILDORO;

udito l'Avvocato Q;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI

Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo 10 novembre 1997 l'INAIL di Catania richiedeva alla s.cCOA a responsabilità limitata il pagamento della somma complessiva di lire 151. 255. 390 a titolo di differenze su premi assicurativi, relativi al periodo gennaio 1983 - dicembre 1995. La società cooperativa COA proponeva opposizione, che era parzialmente accolta dal locale Pretore, il quale dichiarava prescritti i premi relativi a periodi anteriori al 13 settembre 1991 e condannava la società al pagamento dei premi per il periodo 13 settembre 1991 - 1/3 settembre 1996.
Con decisione del Tribunale di Catania dell'8-15 ottobre 2002, la sentenza di primo grado era parzialmente riformata. I giudici di appello dichiaravano dovuti solo i premi relativi al periodo 13 settembre 1991-31 dicembre 1994, dando atto che a seguito della documentazione prodotta a cura dell'INAIL il debito della società appellante per premi omessi era circoscritto al minor periodo 13 settembre 1991-31 dicembre 1994.
Osservavano i giudici di appello - in ordine al primo motivo di gravame - che, secondo un accertamento di fatto che sfuggiva a qualsiasi censura, compiuto dal primo giudice e condiviso dal Tribunale, la società cooperativa aveva svolto una prevalente - se non addirittura esclusiva - attività commerciale consistita nell'acquisto di arance da terzi per la successiva rivendita o lavorazione.
La tesi della società appellante era invece che la sua attività fosse da definire prevalentemente agricola, poiché le utilità derivanti dalla lavorazione e dalla vendita di prodotti agricoli conferiti da terzi avevano avuto carattere del tutto marginale, con la conseguenza che l'inquadramento nel settore agricolo, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, doveva considerarsi rispondente alla natura dell'attività svolta. Le successive attività di commercializzazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli rientravano pienamente nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 2135 codice civile, dovendosi ritenere ricomprese tra le attività
imprenditoriali di natura agricola.
Ritenute inammissibili alcune eccezioni sollevate dalla società appellante perché tardive, il Tribunale osservava che tutti gli accertamenti compiuti dagli Ispettori INPS e del lavoro erano comunque dotati di particolare efficacia probatoria di quanto dagli stessi accertato, con particolare riferimento ai dati di fatto risultanti dalla documentazione aziendale e dagli atti costitutivi della stessa società.
Era risultato, in sostanza, che la cooperativa era proprietaria di un piccolissimo appezzamento di terreno di un ettaro, solo in parte coltivato ad agrumeto, e che in effetti l'attività della società si era sempre risolta nell'acquisto da terzi di prodotti agricoli pendenti e successivamente nella raccolta e lavorazione di tali prodotti.
Molti soci dipendenti della cooperativa, che pure risultavano formalmente come lavoratori agricoli, si occupavano in realtà della commercializzazione e del trasporto degli agrumi, mentre non era affatto controversa la qualità di lavoratori agricoli in capo a coloro che erano effettivamente addetti alla raccolta dei frutti. I giudici di appello richiamavano la giurisprudenza di questa Corte a proposito dell'art. 2135 codice civile e 207 del T.U. n. 1124 del 1965, precisando che ove - come nel caso di specie - la attività di alienazione e trasformazione assuma, nel quadro dell'attività aziendale, posizione prevalente (di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo al fine), si esorbita dai confini di una attività accessoria di produzione, dando vita ad una vera e propria attività industriale e commerciale.
Applicando, quindi, il criterio della prevalenza appariva evidente il carattere marginale dell'attività agricola svolta dalla società cooperativa COA rispetto a quella prettamente commerciale pacificamente esplicata dalla stessa.
Sul secondo motivo di appello, il Tribunale dichiarava poi infondata la tesi della società, secondo la quale i lavoratori di imprese agricole (in base alle disposizioni della legge n. 92 del 1979, novellate dalla legge n. 173 del 1998) addetti alla cernita, pulitura ed imballaggio di prodotti ortofrutticoli dovrebbero considerarsi comunque come lavoratori agricoli, avendo la norma di cui alla legge del 1998 efficacia retroattiva. Le ultime disposizioni, infatti, non costituivano interpretazione autentica della normativa precedente, introducendo una modificazione innovativa della stessa. Sul terzo motivo, i giudici di appello osservavano che . tenuto conto del carattere inderogabile delle norme di legge e dei principi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, non potevano assumere alcuna rilevanza in senso contrario gli orientamenti interpretativi espressi dagli organi della pubblica amministrazione - diversi dall'Istituto assicuratore - ne', tanto meno, l'interpretazione adottata dalle organizzazioni sindacali.
Avverso questa decisione la società COA ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due distinti motivi, illustrato da memoria. Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELL DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 e 2135 codice civile, art. 6 della legge n. 92 del 1979, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 codice di procedura civile).
La ricorrente censura l'accertamento compiuto dai giudici di merito, secondo il quale la stessa avrebbe svolto in tutto il periodo 1983 - 1995 prevalente (se non esclusiva) attività commerciale. In particolare la ricorrente contesta l'efficacia probatoria dei verbali redatti dai funzionari dell'INPS e dagli Ispettori del lavoro, tanto più che essi non provenivano da soggetti appartenenti all'INAIL.
Tutti coloro che lavorano presso la COA dovevano essere considerati lavoratori agricoli, anche coloro che operano nei magazzini dedicandosi alla lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (e non soltanto coloro che erano adibiti alla raccolta dei frutti ed alla potatura).
Non vi era stato pertanto alcun inadempimento contributivo da parte della COA, poiché per tutti i lavoratori occupati la società aveva pagato i premi assicurativi riferiti al settore agricolo. In ogni caso le altre attività poste in essere dalla società dovevano considerarsi connesse con l'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135.
La ricorrente richiama sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale sono attività agricole per connessione quelle caratterizzate da un vincolo di accessorietà economica, rispetto a quella essenzialmente e propriamente agricola, esercitate senza autonomia organica e funzionale, e dirette a consentire una migliore e più agevole utilizzazione del fondo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, segnatamente sul valore e sull'interpretazione dell'articolo 2135 codice civile in combinato disposto con l'art. 6 della legge n. 92 del 1979, alla luce dell'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e della interpretazione comunemente
operata dagli enti interessati, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 codice di procedura civile.
Ai sensi delle disposizioni di legge richiamate, applicabili anche al caso di specie, si considerano lavoratori agricoli anche gli operai assunti dalle imprese non agricole, che siano addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli e/o attività di cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, in quanto connesse a quelle di raccolta.
I due motivi da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro non sono fondati.
Con motivazione logica e adeguata i giudici di appello hanno esaminato le risultanze probatorie acquisite ed hanno concluso che la società COA non svolgeva attività agricola prevalente. Pertanto doveva pertanto pagare i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nella misura stabilita per le attività commerciali.
Per giungere a tali conclusioni il Tribunale di Catania, con adeguata e corretta motivazione, si è attenuto all'ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che adotta il criterio della prevalenza per distinguere il carattere agricolo o commerciale di una attività aziendale.
In base a tale indirizzo consolidato, deve essere qualificata come agricola l'azienda che svolga lavorazioni o attività "connesse" a quella agricola, per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall'art. 2135 codice civile e 206 del T.U. n. 1124 del 1965, le attività dirette alla alienazione e trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino nell'"esercizio normale dell'agricoltura" con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente - di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo al fine - si esorbita dai confini di una attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali (Cass. 9 aprile 1998 n. 3686, 16 dicembre 1995 n. 12872). Con motivazione adeguata, infine, i giudici di appello hanno escluso qualsiasi efficacia retroattiva alla disposizione innovativa introdotta con l'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, concludendo che la stessa non poteva essere adottata per
la regolamentazione di rapporti giuridici ad essa anteriori, nella specie, quelli cui si riferiva l'accertamento controverso. Nè, tanto meno, era possibile far derivare da quest'ultima legge effettivi interpretativi della disposizione precedente di cui alla legge n. 92 del 1979. Anzi, proprio quest'ultima disposizione costituiva implicita conferma della circostanza che, anteriormente alla novella introdotta con l'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 173 del 1998 gli operai addetti alla cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, non dipendenti da imprese agricole, non potevano essere considerati come lavoratori agricoli.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

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