Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10705
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERLINO ROBERTO nato a MESSINA il 05/05/1979 avverso l'ordinanza del 14/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere B C;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, M G, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. C S, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 4,z 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, in funzione difiesame, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di R M, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato nei suoi'dà misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di cui al capo 19 dell'incolpazione provvisoria (estorsione aggravata per aver agito in più persone riunite e ai sensi dell'art. 416-b/s.1 cod. pen.). 1.1.Si tratta della contestazione di aver imposto, in concorso con il cognato S G, con minaccia e violenza alle persone offese, imprenditori del settore ortofrutticolo, l'acquisto presso lo stesso R M di prodotti in quantità maggiore rispetto al reale fabbisogno e a prezzi maggiorati rispetto al mercato, impedendo alle medesime persone offese di rivolgersi ad altri fornitori, costringendole anche a versare somme di danaro mai dovuto, fatto contestato come commesso in più persone riunite e con la circostanza aggravante di aver posto in essere la minaccia attraverso persone appartenenti al clan di cui al capo 1, nonché al fine di agevolare la famiglia dei barcellonesi. 1.2. Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle attività di indagine, confluite, negli anni, in diverse operazioni (da ultimo quella cd. Dinastia, con applicazione di misure cautelari, nel mese di febbraio 2020, anche a carico di taluni degli indagati compresi nell'ordinanza genetica della misura in esame), che avevano condotto ad acclarare l'esistenza di un gruppo mafioso, operante nel messinese, di cui quello oggetto del provvedimento genetico costituisce prosecuzione, come dimostrato, secondo i convergenti provvedimenti cautelari, anche dalla coincidenza di alcuni dei partecipi. Nel provvedimento impugnato si valorizza (cfr. pag. 4 e ss.) l'indagine avviata dopo l'incendio di natura dolosa dell'attività denominata Santorini, avvenuto il 29 dicembre 2017 nel Comune di Monteforte San Giorgio (fatto che si inquadra nel tentativo della mafia barcellonese di monopolizzare i servizi di sicurezza dei locali notturni della zona e che si ascrive proprio a S G), che aveva condotto ad acclarare la persistente attività, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata famiglia dei barcellonesi. Tanto, attraverso Carmelo Vito e Mariano F, storici componenti del sodalizio che, a decorrere dal 2019, a vario titolo avevano beneficiato della mitigazione del trattamento detentivo in atto a loro carico, tanto da riuscire a reimmettersi nel circuito criminale di appartenenza, riprendendo le redini del clan, pur trovandosi agli arresti domiciliari, operando anche in nuovi settori di interesse (traffico di stupefacenti e prostituzione)i occupandosi, altresì, del mantenimento dei sodali ristretti in carcere. Secondo il provvedimento censurato, le indagini avevano consentito di acclarare, anche attraverso le intercettazioni con agente intrusore informatico nel telefono cellulare in uso a Rosario De Pasquale, poi deceduto, che i maggiorenti del sodalizio, Carmelo Vito, Mariano F ed anche O I, arrestato in data 11 marzo 2020 e deceduto il 21 marzo 2021, avevano siglato un accordo per consentire la costruzione di una bacinella comune, ove sarebbero confluiti i proventi illeciti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, comprendendo, in tale fondo, anche i proventi conseguiti ai danni di realtà economiche soggette al "pizzo" (estorsioni aggravate ai danni della Grandi Magazzini 3G s.r.I., della ditta Scilipoti s.n.c., dell'Ortofrutta Oreto s.n.c. dei f M, già sottoposte ad estorsione nell'ambito di diverso procedimento denominato Gotha 7), in totale continuità con le attività estorsive illecite . attuate in passato, ai danni degli imprenditori della zona di riferimento del sodalizio. 1.3.La vicenda per la quale è stato applicato a carico del ricorrente il titolo custodiale è descritta a pag. 9 e ss. dell'ordinanza impugnata che, a sua volta, richiama il titolo genetico (pag. 216 e ss.), ove vengono indicate le fonti di prova (dichiarazioni delle persone offese;conversazioni telefoniche registrate, tra cui quella al prog. n. 19577 del 4 luglio 2018, nt. 105/18 a partire dal quale si riportano le numerose telefonate registrate, sino al 20 gennaio 2019;captazioni ambientali ai danni di C V F, in particolare quella relativa al colloquio svolto, il 6 gennaio 2019, con L A e tutte le successive conversazioni anche tra il F e le persone offese del capo 19, che quest'ultimo riceveva presso l'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari;conversazione registrata in ambientale il 3 giugno 2019 all'interno dell'abitazione di O I, operante quale commerciante nel settore ortofrutticolo, intercorsa tra quest'ultimo e G B). Si precisano le ragioni per le quali il fatto è stato correttamente qualificato, dal Giudice per le indagini preliminari, quale estorsione aggravata e si escludono elementi positivi da poter considerare ai fini del superamento della cd. doppia presunzione di esigenze cautelari, connessa al titolo di reato per il quale si procede (cfr. pag. 26 e ss.) in quanto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.
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