Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2018, n. 6777
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In materia di riposi giornalieri per il personale dipendente degli istituti di vigilanza privata, non può trovare applicazione la deroga prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 66 del 2003, nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, non potendo i suddetti istituti essere ricompresi tra le strutture destinate per finalità istituzionali ad attività di organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in quanto, benché forniscano un rilevante contributo alla sicurezza pubblica, hanno uno scopo sociale diverso, occupandosi di vigilanza e custodia di beni mobiliari e immobiliari ovvero di investigazioni e ricerche per conto di privati; l'art. 17 del d.lgs. cit., in considerazione della particolarità di tali servizi ha, tuttavia, previsto per essi deroghe all'orario di lavoro concordabili dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva e, conseguentemente, l'art. 72 del c.c.n.l. di settore del 6 dicembre 2006, ne ha espressamente delegato la disciplina a livello aziendale o interaziendale, in assenza della quale l'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 non è suscettibile di deroga unilaterale.
Sul provvedimento
Testo completo
19 MAR. 2018 06777/1 8 T AULA 'B' T I R I D E T N E S E . Oggetto U REPUBBLICA ITALIANA O B E T N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E N O I Z LA CORTE SUPREMA DI A R. G. N. 16494/2012 R T S I 6777 G E R CASSAZIONE Cron. E T N E S E SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 06/12/2017 Dott. G MONE Presidente PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. U BNO Consigliere Dott. R RRSO Consigliere qu Dott. ELENA BOGHETICH Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16494-2012 proposto da: AXITEA S.P.A., già SICURGLOBAL SP.A., già SICURGLOBAL VIGILANZA S.R.L., PALLOTTO ALFREDO, in proprio e quale amministratore dell'allora SICURGLOBAL SP.A., già SICURGLOBAL VIGILANZA S.R.L., elettivamente 2017 domiciliati in ROMA, LARGO CHIGI 5, presso 4861 lo studio dell'avvocato M T, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE MINISTERO SOCIALI ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 389/2012 della CORTE di ANCONA, depositata il D'APPELLO 07/04/2012 R.G.N. 333/2011;
quudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso. n. 16494/2012 R.G.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 7.4.2012 la Corte di appello di Ancona, confermando la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno, ha respinto l'opposizione della società Axitea s.p.a. proposta nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avverso l'ordinanza ingiunzione n. 291 del 2008 della Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno per violazioni, commesse nell'anno 2007, all'art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003 concernente i riposi giornalieri dei dipendenti, guardie giurate, della società svolgente attività nel settore della vigilanza.
2. La Corte distrettuale, in sintesi, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 7 del d.lgs. 2003 (concernente i riposi giornalieri)n. 66 del a fronte delle seguenti argomentazioni: il tenore lessicale dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 66 (vigente ratione temporis) non consente di comprendere le attività di vigilanza privata nel novero di quelle escluse dal campo di applicazione della suddetta disciplina;
a tali attività si applica, pertanto, la disciplina legislativa sull'orario di lavoro seppur con le deroghe che l'art. 17 del d.lgs. n.66 consente proprio in materia di riposi giornalieri demandando ai contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente a tali intese, alla contrattazione di secondo livello ovvero, in assenza di disciplina collettiva, a regolamento ministeriale;
il decreto ministeriale 27.4.2006, intervenuto per dettare le suddette deroghe, ha previsto che - nell'ambito dei servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate per alcuni determinati servizi (di - vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali sensibili, negli aeroporti, porti, stazioni, di trasporto di contante e valori) sono consentite deroghe ai limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria nella misura determinata dalla contrattazione collettiva nazionale;
l'art. 72 del C.C.N.L. di settore 2004-2008 (stipulato il 6.12.2006) ha previsto la possibilità di ridurre (rispetto alla previsione dell'art. 7 del d.lgs. n. 66) i periodi di riposo giornaliero “con modalità da concordare tra le parti a livello aziendale o interaziendale";
essendo pacifico che non è stato adottato alcun accordo di secondo livello, la società non poteva unilateralmente apportare deroghe alla disciplina del riposo giornaliero.
3. Per la cassazione della sentenza impugnata la società propone ricorso fondato su un motivo a sua volta articolato in cinque tra sub-motivi e motivi autonomi. Il Ministero, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a seguito di rinvio dell'udienza del 6.6.2017, è rimasto intimato. 1 n. 16494/2012 R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i primi tre sub-motivi inclusi nel primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2, 7 e 17 del d.lgs. n. 66 del 2003, degli artt. 133-141 del T.U.L.P.S., degli artt. 71 e 72 del C.C.N.L. settore Vigilanza 2004-2008 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 66, dovendosi ritenere l'attività di vigilanza esclusa dal campo di applicazione delle disposizioni legislative in materia di orario di lavoro, posto che le funzioni svolte dalle guardie giurate hanno natura giuridicamente pubblicistica (infatti svolgono attività ai sensi degli artt. 133-141 del T.U.L.P.S. e il T.U.L.P.S. consente al Prefetto di delegare ai privati lo svolgimento di una parte di tali funzioni pubbliche). Il decreto ministeriale 27.4.2006 è stato adottato non per attuare l'art. 17 del d.lgs. n. 66 (ossia per consentire alcune deroghe ad attività incluse nel campo di applicazione dello stesso decreto legislativo) bensì per attuare l'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 66 (ossia per individuare i servizi esclusi dal campo di applicazione della legge). La contrattazione collettiva ha assolto ai compiti delegati dal legislatore con l'art. 17 del d.lgs. n. 66 prevedendo, con l'art. 72 C.C.N.L. 2004-2008, la disciplina in deroga per i riposi giornalieri e la mancata adozione della contrattazione di secondo livello non toglie legittimazione alla contrattazione di livello nazionale.
2. Con il quarto sub-motivo (rubricato con la lettera D) la ricorrente denunzia violazione dell'art. 2097 cod.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) non avendo, la Corte distrettuale, verificato la tipologia dei servizi in relazione ai quali gli Ispettori del lavoro hanno rinvenuto la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003. 3. Con il quinto sub-motivo (rubricato con la lettera E) la ricorrente deduce vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) non essendosi pronunciata, la Corte distrettuale, sulla correttezza del quantum della sanzione applicata dalla Direzione provinciale del lavoro.
4. Il ricorso non merita accoglimento. Va premessa la ricostruzione del quadro normativo concernente l'orario di lavoro dei dipendenti degli Istituti di vigilanza privata, con specifico riguardo alle disposizioni vigenti nell'anno, 2007, in cui sono state inflitte, dalla Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno, le sanzioni amministrative. 2 n. 16494/2012 R.G. L'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (che ha attuato la direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE) delinea il Campo di applicazione della disciplina e disponeva ratione temporis (ossia prima della novella legislativa apportata dal d.l. n. 112 del