Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2023, n. 07435
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 23914/2020 proposto da: Vr M S, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Piazza d'Ara Coeli, 1 presso lo studio dell'avvocato M M G, rappresentata e difesa dagli avvocati P F e R M;
-ricorrente -
contro
Bancora Eliseo, nella qualità di Curatore del Fallimento Saldarini 1882 Srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Pomponio Leto 2 presso lo studio dell'avvocato R U, rappresentato e difeso dall'avvocato B A;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 3888/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere P G;
uditi gli Avvocati P F, P G e R U, che hanno illustrato i rispettivi scritti difensivi riportandosi alle conclusioni in essi rassegnati;
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto N G B, che si è riportato alle conclusioni scritte insistendo per l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La società VR Milan s.r.l. ricorre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e 395 primo comma n. 4 c.p.c., avverso la sentenza n. 3888/2020 con la quale questa Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso n. 29777/2017, proposto dalla società Saldarini 1982 s.r.l. in liquidazione, ha cassato la sentenza n. 2507/2017 della Corte di Appello di Bologna (che aveva confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Parma), rinviando alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese.
2. In data 21 giugno 2004 la società ricorrente (che gestisce le strutture costituenti un centro commerciale denominato Fidenza Village) ha stipulato con la società Saldarini Retail Cofi s.r.l. un contratto di affitto di ramo di azienda, in relazione al quale, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ha successivamente convenuto in giudizio la società Saldarini, sostenendo che il suddetto contratto era scaduto il 21 giugno 2014 e chiedendo che pertanto la società convenuta fosse condannata al rilascio del ramo di azienda, come definito in contratto (e, in particolare, i locali di cui alle unità 6 e 7 del Fidenza Village con le rispettive attrezzature e pertinenze), nonché al risarcimento dei danni subiti (quantificati in euro 500 mila, oltre interessi). La società convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità del contratto ex adverso invocato e comunque la sussistenza di un rapporto di locazione commerciale. In via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni con conseguente condanna della VR Milan al pagamento della somma di euro 174.608, 49, oltre accessori, nonché il diritto al rimborso dei miglioramenti e delle addizioni apportate agli immobili, ai sensi degli artt. 1592 c.c. Il Tribunale di Parma, ritenendo accertato che il contratto di affitto era scaduto il 21 giugno 2014, con sentenza n. 1115/2016 ha condannato la società Saldarini alla restituzione del complesso aziendale, mentre con separata ordinanza ha disposto per la prosecuzione della causa. Avverso la sentenza parziale del Tribunale di Parma hanno proposto appello: sia la Saldarini 1882 che la Saldarini Retail Cofi s.r.I., quale cessionaria del ramo d'azienda per cui è processo, ma la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso a questa Corte la società Saldarini, denunciando l'erronea qualificazione del contratto e comunque la sua nullità per frode alla legge. La società VR Milan ha resistito con controricorso, poi illustrato anche con memoria, nella quale ha eccepito preliminarmente l'inammisisbilità del ricorso avversario e la nullità della relativa notifica (indirizzata anche al socio "della estinta società Saldarini Retail Cofi srl" a mezzo pec, senza tuttavia fornire la necessaria indicazione in merito al registro pubblico dal quale sarebbe stato estratto tale indirizzo).Questa Corte, con la sentenza n, 3888/2020,
-ricorrente -
contro
Bancora Eliseo, nella qualità di Curatore del Fallimento Saldarini 1882 Srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Pomponio Leto 2 presso lo studio dell'avvocato R U, rappresentato e difeso dall'avvocato B A;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 3888/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere P G;
uditi gli Avvocati P F, P G e R U, che hanno illustrato i rispettivi scritti difensivi riportandosi alle conclusioni in essi rassegnati;
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto N G B, che si è riportato alle conclusioni scritte insistendo per l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La società VR Milan s.r.l. ricorre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e 395 primo comma n. 4 c.p.c., avverso la sentenza n. 3888/2020 con la quale questa Corte, accogliendo il primo motivo del ricorso n. 29777/2017, proposto dalla società Saldarini 1982 s.r.l. in liquidazione, ha cassato la sentenza n. 2507/2017 della Corte di Appello di Bologna (che aveva confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Parma), rinviando alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese.
2. In data 21 giugno 2004 la società ricorrente (che gestisce le strutture costituenti un centro commerciale denominato Fidenza Village) ha stipulato con la società Saldarini Retail Cofi s.r.l. un contratto di affitto di ramo di azienda, in relazione al quale, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ha successivamente convenuto in giudizio la società Saldarini, sostenendo che il suddetto contratto era scaduto il 21 giugno 2014 e chiedendo che pertanto la società convenuta fosse condannata al rilascio del ramo di azienda, come definito in contratto (e, in particolare, i locali di cui alle unità 6 e 7 del Fidenza Village con le rispettive attrezzature e pertinenze), nonché al risarcimento dei danni subiti (quantificati in euro 500 mila, oltre interessi). La società convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità del contratto ex adverso invocato e comunque la sussistenza di un rapporto di locazione commerciale. In via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni con conseguente condanna della VR Milan al pagamento della somma di euro 174.608, 49, oltre accessori, nonché il diritto al rimborso dei miglioramenti e delle addizioni apportate agli immobili, ai sensi degli artt. 1592 c.c. Il Tribunale di Parma, ritenendo accertato che il contratto di affitto era scaduto il 21 giugno 2014, con sentenza n. 1115/2016 ha condannato la società Saldarini alla restituzione del complesso aziendale, mentre con separata ordinanza ha disposto per la prosecuzione della causa. Avverso la sentenza parziale del Tribunale di Parma hanno proposto appello: sia la Saldarini 1882 che la Saldarini Retail Cofi s.r.I., quale cessionaria del ramo d'azienda per cui è processo, ma la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso a questa Corte la società Saldarini, denunciando l'erronea qualificazione del contratto e comunque la sua nullità per frode alla legge. La società VR Milan ha resistito con controricorso, poi illustrato anche con memoria, nella quale ha eccepito preliminarmente l'inammisisbilità del ricorso avversario e la nullità della relativa notifica (indirizzata anche al socio "della estinta società Saldarini Retail Cofi srl" a mezzo pec, senza tuttavia fornire la necessaria indicazione in merito al registro pubblico dal quale sarebbe stato estratto tale indirizzo).Questa Corte, con la sentenza n, 3888/2020,
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