Cass. pen., sez. V trib., sentenza 10/01/2018, n. 00617

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 10/01/2018, n. 00617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00617
Data del deposito : 10 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANZARELLA BELVEDERE ROMOLO GIUSEPPE nato il 20/02/1954 a OSTUNI avverso la sentenza del 05/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere

GRAZIA LAPALORCIA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore R A che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. LJdTtÒdiTnsor

RITENUTO IN FATTO

1.R G B T, ritenuto responsabile, con doppia sentenza conforme, del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 perché, senza essere iscritto nell'apposito elenco, aveva svolto attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, ricorre con due motivi, tramite il difensore, avverso la sentenza di secondo grado.

2.Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità dell'elemento psicologico del reato mancando la volontà di sostituirsi alle banche, illogicamente ritenuta nella sentenza, in quanto i mutui (per circa C 60.000 in quattro anni) erano stati erogati dall'imputato a titolo gratuito. Inoltre, non essendo precisato a quale elenco avrebbe avuto l'obbligo di iscriversi, non poteva neanche escludersi che egli volesse esercitare il microcredito senza scopo di lucro che non prevede l'iscrizione nell'albo generale.

3.11 secondo motivo denuncia gli stessi vizi quanto al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio. L'estinzione ad ogni effetto penale della pena di cui a sentenza 21/05/2001 Tribunale di Brindisi per l'esito positivo dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, comportava che di tale condanna non potesse tenersi conto ai fini della recidiva secondo giurisprudenza di questa Corte per la quale l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251688), con la conseguenza che il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche avrebbe potuto essere anche di prevalenza. La corte territoriale aveva ritenuto che la recidiva si fondasse sulla iscrizione n. 22 del certificato del casellario (mentre l'esito positivo dell'affidamento in prova si riferiva al n.21), quando invece tale esito positivo si riferiva proprio all'iscrizione n. 22.
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