Cass. civ., sez. I, sentenza 04/11/2010, n. 22500

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In tema di cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, deve ritenersi legittimo l'ordine di cancellazione della trascrizione relativa ad un diritto accertato come inesistente, anche se avente ad oggetto non la domanda giudiziale ma la trascrizione dell'atto sul quale si sarebbe dovuto fondare il diritto accertato come inesistente, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 2668 cod. civ. che prescrive al giudice la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in caso di definitivo accertamento della sua infondatezza. (Nella fattispecie, la Corte d'appello, con pronuncia confermata in sede di legittimità, aveva dichiarato inammissibile l'intervento in appello, nel giudizio di divisione della casa coniugale, dei figli delle parti, sulla base dell'inesistenza del diritto di abitazione posto a base dell'intervento, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale sul quale essi avevano fondato la loro domanda)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/11/2010, n. 22500
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22500
Data del deposito : 4 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.S.G.F. (c.f. (omesso) ),
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRETI DEGLI STROZZI 30, presso l'avvocato M G, rappresentato e difeso dagli avvocati MOLFESE FRANCESCO, M M A, giusta procura in calce al ricorso e procura speciale per Notaio Dott.ssa L R in MILANO - Rep. n. 22033 del 30.11.2009, depositata in udienza;

- ricorrente -

contro
G.G. (c.f. (omesso) ), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso l'avvocato V D, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V E, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro
P.G. ;

- intimata -
avverso la sentenza n. 1564/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/06/2005;

preliminarmente si da atto che l'Avv. M M A deposita procura speciale di costituzione per il ricorrente con procura Notaio L R in MILANO - Rep. n. 22033 del 30.11.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato M M A che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, assorbimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. G..G. , con citazione 16 marzo 2000, convenne dinanzi al tribunale di Milano la moglie separata sig.ra G..P. deducendo quanto segue. In data (omesso) essi coniugi avevano acquistato in regime di comunione legale un immobile sito in (omesso) ;
separandosi consensualmente, nel verbale di separazione del (omesso) , omologato il 19 giugno successivo, era stata convenuta l'assegnazione dell'immobile alla sig.ra P. quale abitazione coniugale, l'obbligo di esso attore di pagare per intero il mutuo gravante sull'immobile e le spese ordinarie di condominio sino al giorno 30 settembre 1991. La sig.ra P. , trascorsa tale data, aveva omesso di pagare la quota di mutuo e le spese condominiali su di lei gravanti, obbligando l'istante al relativo pagamento. Il sig. G. chiedeva quindi che fosse disposto lo scioglimento della comunione legale sull'immobile, con la condanna della convenuta al pagamento delle somme relative al mutuo e alle spese condominiali su dette. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande, domandando in via riconvenzionale la condanna del convenuto al pagamento delle somme arretrate dovutele a titolo di assegno di mantenimento. Chiedeva la compensazione fra i rispettivi crediti e debiti.
Il tribunale, con sentenza 7 febbraio 2003, accertato che per procedersi alla divisione doveva effettuarsi la vendita all'incanto dell'immobile, determinava la base d'asta, tenendo conto del diritto d'abitazione su di esso gravante in favore della sig.ra P. , in Euro 247.000.000 e dichiarava lo scioglimento della comunione. Determinava il credito del G. in Euro 16.080,89, oltre interessi dalla domanda e compensava sino a tale importo il credito della P. per assegni di mantenimento arretrati. La sig.ra P. proponeva appello e il sig. G. appello incidentale.
Intervenivano i figli delle parti, G.S.G.F. e
T.I..G. , chiedendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza e la rimessione della causa in primo grado, per difetto di contraddittorio nei loro confronti. Chiedevano, inoltre, che fosse accertata l'avvenuta trascrizione di un diritto di abitazione sull'immobile in questione, del quale erano titolari, opponibile ai terzi, condannando le controparti, ove la su detta opponibilità fosse negata, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. Il sig. G. eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità dell'intervento e nel merito chiedeva che fosse ordinato al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione effettuata dagli interventori. Rigettata l'istanza di sospensione, la Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 18 giugno 2005, dichiarava inammissibile il su detto intervento, accertava che il G. si era accollato il pagamento per intero del mutuo e delle spese condominiali sino al dicembre 1995, riduceva le somme a lui dovute per tali titoli e la relativa compensazione, rigettava ogni altro motivo di gravame.
Il sig. S..G. ha proposto ricorso avverso tale sentenza, con atto notificato in data 15 settembre 2006 al sig. G..G. e in data 18 settembre 2006 alla sig.ra P.G. . Resiste con controricorso il solo G.G. .
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso prospettata dal controricorrente sotto il profilo della mancanza d'interesse, per essere stato l'immobile oggetto della comunione legale fra i coniugi venduto all'asta e il ricavato divise fra i comproprietari.
In proposito va infatti considerato che il ricorrente, nell'intervenire nel giudizio d'appello, aveva chiesto sia l'accertamento

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