Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2023, n. 25551
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE PR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato GIUSEPPE RICCARDI, nell'interesse del ricorrente, che ha, in replica alle conclusioni della Procura generale, insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gup del Tribunale di Piacenza applicava, con sentenza del 10 febbraio 2020, la pena concordata di anni uno e mesi undici di reclusione nei confronti di PR FI, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e sulla recidiva, disponendo la sospensione condizionale della pena subordinata l'efficacia alla pubblicazione delle sentenza su un quotidiano locale, ai sensi dell'art. 165, commi 1 e 2, cod. pen.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di PR FI consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla erronea qualificazione giuridica del fatto. La sentenza impugnata sarebbe errata in quanto la contestata recidiva specifica non era sussistente, poiché la condotta di bancarotta risultava consumata al 19 novembre 2013. Il delitto che giustificava la contestazione della recidiva — omesso versamento delle ritenute previdenziali — risultava commesso fino al 16 agosto 2010 e però era stata applicata la pena in modo concordato con sentenza, successiva al fatto per cui si procede, irrevocabile in data 25 febbraio 2017. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 543 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 165, comma 1 e 2, 186, cod. pen. Le censure si concentrano sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 165, comma 1 e 2, cod. pen. Il ricorrente lamenta che la disposta pubblicazione possa avvenire solo su richiesta della parte civile, nel caso di specie non intervenuta. Egli si duole anche della nullità conseguente alla mancata prestazione del consenso direttamente da parte dell'imputato, non potendo a tanto equipararsi la non opposizione del procuratore speciale, investito del potere di interloquire solo sull'applicazione della pena principale, non anche sulla condizione per la sospensione della pena.
5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto