Cass. pen., sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 30212

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 30212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30212
Data del deposito : 29 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. A S, nato a Marsala il 02/11/1963 2. A A, nato in Svizzera il 15/08/1969 3. S S, nata a Firenze il 06/05/1962 4. B C J, nato in Tunisia il 12/11/1989 5. B M T, nato in Tunisia il 19/06/1988 avverso la sentenza del 04/06/2020 della Corte di assise di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato A L, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 20 dicembre 2018, in rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Palermo - a carico, tra gli altri, di A A, S A, J B C, T B M e S S - adottava le seguenti statuizioni: - confermava la declaratoria di penale responsabilità di A A e S A in ordine ai reati di associazione per delinquere (di cui al capo A della rubrica), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo F) e contrabbando di tabacchi lavorati esteri (capo I), uniti in continuazione, e ne ribadiva la condanna alla pena principale complessiva di sei anni e otto mesi di reclusione e 236.000 euro di multa ciascuno;
- confermava la declaratoria di penale responsabilità di J B C in ordine al reato di associazione per delinquere, con ruolo di promotore e organizzatore (capo A), e ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capi B e C), uniti in continuazione, e - escluse talune aggravanti - rideterminava la pena complessiva nella misura di sei anni e otto mesi di reclusione e 100.000 euro di multa;
- confermava la declaratoria di penale responsabilità di T B M in ordine al reato di associazione per delinquere (capo A) , e ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capi B e C), uniti in continuazione, e - escluse talune aggravanti - rideterminava la pena complessiva nella misura di cinque anni e dieci mesi di reclusione e 100.000 euro di multa;
- confermava la declaratoria di penale responsabilità di S S in ordine al reato di associazione per delinquere (capo A) e - esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 cod. pen. - rideterminava la pena nella misura di due anni e sei mesi di reclusione e 100.000 euro di multa.

2. Secondo quanto ritenuto sin dal primo grado, l'associazione per delinquere, di cui al capo A), si articolava in una componente marsalese, cui appartenevano i f A (e Chibeb Hannrouni, coimputato, non ricorrente in questa sede), e in una componente fiorentina, cui appartenevano B C, S e B M. Il programma criminoso era diretto a favorire l'ingresso clandestino in Italia di stranieri extracomunitari provenienti dalla Tunisia. Alcune traversate, attuative del programma, erano state precisamente individuate. Esse erano state eseguite con lo stesso gommone Marca Tempest 700, con potente motore fuoribordo, acquistato nel settembre 2016 dai coniugi B C e S. Il gommone era ormeggiato in un pontile di Marsala, gestito dai f A. Si trattava, in particolare, delle traversate del 10 e 20 ottobre 2016, del 3 dicembre 2016 e del 17 marzo 2017, oggetto rispettivamente delle contestazioni di cui ai capi B), C), D) - per quest'ultima risultava condannato il solo coimputato H - e F). Nel corso dell'ultima traversata (quella del 17 marzo 2017) era stata accertata anche la condotta di contrabbando di cui al capo I). Le traversate erano caratterizzate da un medesimo modus operandi. Il gommone, in occasione di ciascun trasbordo, era spostato in un punto appartato della costa marsalese. Su di esso prendevano posto gli scafisti (B M e H per i primi due viaggi;
il solo H per il terzo;
altro correo, separatamente giudicato, per il quarto), che lo dirigevano a velocità sostenuta verso una predeterminata località della costa tunisina. Qui erano imbarcati i migranti, già preventivamente raccolti sulla base di un sistema efficientemente organizzato e lucroso, in numero non superiore a quattordici. Il mezzo navale ripartiva immediatamente per la Sicilia, ove gli interessati venivano sbarcati, avendo sovente come destinazione finale altri Paesi europei. I f A provvedevano, infine, a ricondurre il gommone nel pontile di Marsala. In seno a una tale pianificazione di attività, si era inserito l'arresto di B C, avvenuto il 20 ottobre 2016 per altra causa. Tale evento non aveva interrotto l'attuazione del programma criminoso, ma aveva creato attriti nei rapporti tra gli imputati, e in particolare tra l'arrestato e i suoi sodali, che avevano comunque continuato i viaggi.

3. Quali elementi di prova a carico, il G.u.p. del Tribunale di Palermo aveva considerato: - le dichiarazioni rese da S B, coinvolto nei traffici illegali ma escusso, in fase di indagini preliminari, quale persona informata sui fatti;
dichiarazioni relative ai suoi rapporti con B C, nonché ai viaggi e agli incontri effettuati in Sicilia prima dell'arresto di quest'ultimo;
- le dichiarazioni, parzialmente confessorie, degli imputati B C e B M, specificamente riferite alle condotte di cui ai capi B) e C);
- materiale documentale, costituito da fotografie e videoriprese;
- esiti di intercettazioni telefoniche e risultanze di tabulati;
- attività di diretta osservazione, svolta dalla polizia giudiziaria, in specie in occasione dello sbarco di clandestini del 17 marzo 2017. 4. Nel rivalutare tale quadro probatorio, e per quanto di persistente interesse in questa sede, la Corte di secondo grado riteneva anzitutto inutilizzabili, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., le dichiarazioni di Ballantini, rese - senza le prescritte garanzie difensive - dopo la già avvenuta emersione di indizi di (cor)reità a suo carico. Ciò non determinava tuttavia, per i giudici del gravame, il ribaltamento del verdetto di condanna, basato, per ciascuno degli imputati odierni, su autonomi e robusti elementi probatori ulteriori, emersi anche dall'attività di rinnovazione istruttoria svolta in appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

5. Quanto alle posizioni di B C e S, la Corte territoriale dava atto delle dichiarazioni rese dall'uomo nel corso dell'esame svolto nel giudizio di secondo grado, tese a scagionare se stesso e la moglie dall'imputazione associativa, e le riteneva implausibili e insincere - anche perché contrastanti, circa le finalità dell'acquisto del gommone, indicate come inizialmente lecite, con quanto ammesso in occasione di precedenti interrogatori - e quindi tali da precludere, in radice, il riconoscimento di attenuanti comunque ricollegabili a forme di collaborazione con la giustizia. L'acquisto del gommone (avvenuto a Punta Raisi, il 7 settembre 2016) costituiva invece, a giudizio della Corte, il momento iniziale, e centrale, dell'intera pianificazione delittuosa, in quanto strumento essenziale dell'organizzazione ideata e promossa da B C. Il gommone, costato diecimila euro, pagati in contanti, rappresentava un investimento che avrebbe dovuto essere ripagato mediante l'effettuazione di un numero indeterminato di traversate, da subito iniziate. Se B C poté seguire direttamente solo le prime due, per le quali aveva ingaggiato direttamente gli scafisti, essi stessi partecipi dell'organizzazione criminale, ciò si deve solo al suo imprevedibile e contingente arresto. Quest'ultimo alterò gli equilibri interni al gruppo, perché i f A continuarono a pretendere la somma di 3.500 euro a traversata, solo apparentemente riferibile a un costo di ormeggio, e in realtà costituente la quota-parte del profitto loro spettante relativo ai traffici, dei quali B Chc:!ikh, con la componente fiorentina, aveva perso il dominio. Di tali fibrillazioni erano testimonianza i colloqui tra B C e la moglie, intercettati in carcere. La piena intraneità di S al sodalizio emergeva, altresì, dal ruolo da lei svolto rispetto alla traversata del 3 dicembre 2016. L'imputata era stata assolta dal relativo reato, in primo grado, e vi era giudicato interno, ma la Corte territoriale ne rivalutava incidentalmente la posizione, al solo fine di statuire in merito al reato associativo, e ciò alla luce del fatto sopravvenuto rappresentato dalle spontanee dichiarazioni rese, in secondo grado, dal coimputato H, che l'aveva indicata come colei che l'aveva direttamente incaricato del viaggio. S, dunque, non solo era intervenuta nel momento topico dell'acquisto del gommone, anche portando la provvista monetaria in Sicilia;
non solo aveva coadiuvato il marito, intestandosi le schede telefoniche usate da lui per colloquiare con i sodali;
non solo lo aveva aiutato a noleggiare l'automobile con cui B C si era recato con Ballantini in Sicilia per concludere l'affare;
oltre a ciò, la donna si era attivamente interessata ad uno dei viaggi che componevano il programma criminale dell'associazione. E si trattava di viaggio che il marito, detenuto, non poteva più direttamente curare, sicché lei divenne sua longa manus, recandosi personalmente a Marsala. Si otteneva così la conferma che l'imputata avesse assunto un ruolo attivo e dinamico nell'ambito dell'organizzazione criminale, anche nel periodo successivo alla detenzione del coniuge. Il fatto che H non fosse credibile, nella parte del suo racconto tesa ad escludere di aver portato a compimento il viaggio, e così a scagionarsi, non escludeva la valutazione frazionata delle sue dichiarazioni.

6. B C era da considerare, se non propriamente a capo del sodalizio (ossia in posizione di supremazia gerarchica al suo interno), come un suo promotore, perché egli aveva dato impulso ad esso, acquistando il gommone e mettendolo a disposizione per le finalità già illustrate;
ed era da considerare, comunque, come organizzatore delle attività del sodalizio, e anzitutto dei viaggi cui aveva direttamente concorso sino al suo arresto.

7. L'attenuante speciale della collaborazione con la giustizia non poteva legarsi neppure agli apporti dichiarativi resi da B C in altri processi su vicende connesse, essendo prevalente in senso sfavorevole - al di là del fatto che non fosse ancora dato conoscere l'esito dei processi stessi - l'atteggiamento ambiguo e reticente da lui serbato nel caso a giudizio, che lo rendeva altresì immeritevole delle attenuanti generiche;
valutazione estensibile, quanto alle generiche, alla posizione di S.
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