Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2015, n. 12182
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In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine biennale per l'inizio dei lavori ex art. 18, primo comma, della legge reg. Friuli Venezia Giulia 31 ottobre 1986, n. 46, ha natura ordinatoria, sicché, qualora i lavori siano iniziati oltre tale termine - ma entro il termine perentorio triennale ex art. 1, terzo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (applicabile "ratione temporis") -, la dichiarazione di pubblica utilità non perde efficacia e la domanda di restituzione del fondo o risarcimento del danno resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. CICALA Mario - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26440-2011 proposto da:
COMUNE DI PORCIA (0007780935), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE 213 PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATARAZZO MATTIA, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IS DI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9/11, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMAND STEFANO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 303/2010 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
uditi gli avvocati Mattia MATARAZZO, Giorgio DE ARCANGELIS;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.5.2007, SC LI conveniva in giudizio il Comune di Pordenone dinanzi al Tribunale della stessa città, al fine di sentire in via principale accertato l'intervenuto acquisto della proprietà del proprio fondo (individuato al F. 13 Mapp. 172 Part. 9104) a titolo originario in capo al predetto Comune, al momento della scadenza del periodo di occupazione, con condanna del convenuto a pagamento del danno patito, quantificato in complessivi Euro 227.299,87 salva diversa moderazione giudiziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al fine di sentire in via subordinata accertare l'illegittimità della procedura espropriativa seguita dal Comune e la conseguente illegittima occupazione dell'immobile stesso, con condanna alla restituzione dei terreni soggetti ad espropriazione ovvero, in via alternativa, al pagamento del prezzo Commerciale degli stessi, nonché all'integrale risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio il comune convenuto, eccependo in via preliminare ed in principalità l'inammissibilità delle domande per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito e chiedendo in via subordinata di merito il rigetto della domande perché infondate. Con sentenza non definitiva n. 797/2008 il Tribunale, qualificata la fattispecie concreta come occupazione illegittima o usurpativa, stante il mancato rispetto del termine massimo fissato ex lege per l'inizio dei lavori, e ciò sul presupposto che sebbene il Comune di Porcia con Delib. 31 maggio 1999, n. 168, divenuta esecutiva il 18 giugno 1999, avesse approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione ed arredo del piazzale della Chiesa e della via Don Bosco, l'inizio dei lavori dato dalla D.L. all'impresa era avvenuto solo in data 3.9.2001 ossia ben oltre i 24 mesi previsti dalla L.R. 31 ottobre 1986, n. 46, art. 18, norma che doveva trovare applicazione in luogo della L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3, stante la potestà legislativa esclusiva spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia urbanistica rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune convenuto e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria, riservando alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese di lite. Avverso la predetta sentenza proponeva appello - affidato ad un unico motivo - il Comune di Porcia, chiedendo accogliersi le conclusioni in epigrafe trascritte. Si costituiva in giudizio l'appellata e resisteva al gravame, chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
La Corte d'appello di Trieste con sentenza 303/10 rigettava l'appello.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il comune di Porcia sulla base di un solo articolato motivo. Resiste con controricorso la SC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Porcia deduce la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che rivesta carattere usurpativo, in quanto in carenza