Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2016, n. 23304
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Sotto la vigenza della l. n. 281 del 1998, e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), le associazioni che si propongono statutariamente la tutela dei diritti dei consumatori (nella specie, l'interesse dei risparmiatori a ricevere un'informazione corretta nell'acquisto di prodotti finanziari), non inserite nell'elenco di quelle legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi di cui agli artt. 3 e 5 della citata legge, non sono legittimate ad intervenire "ad adiuvandum" nei giudizi risarcitori proposti individualmente dai singoli consumatori, atteso che un siffatto intervento è consentito solo ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente, e non di mero fatto, e che, anteriormente all'introduzione dell'art. 140 bis del predetto codice del consumo, gli interessi "diffusi", quali quelli dei consumatori, sono "adespoti" e possono essere tutelati in sede giudiziale solo se il legislatore attribuisca ad un'associazione la qualità di ente esponenziale degli interessi stessi, così che essi possano assurgere al rango di "collettivi".
Sul provvedimento
Testo completo
23304/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Consumatori intervento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE adiuvandum SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 14332/2009 Cron.23304 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - Rep. Presidente Aggiunto Ud. 11/10/2016 Dott. RENATO RORDORF Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Presidente Sezione C.U Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere Dott. NO BIELLI Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE Rel. Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN sul ricorso 14332-2009 proposto da: BANCA CARIGE S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E 2016 IMPERIA, in persona del legale rappresentante pro 578 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO VILLANI, per delega a margine del چھرے 05 ricorso;
- ricorrente
contro
ASSOCIAZIONE DENOMINATA "SPORTELLO DEL CONSUMATORE, COMITATO DENOMINATO "SAN GIORGIO PER LA DIFESA DEI SOCI DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, TT RA, UF DE, BU EG, AL LO, RR IG, CH NO, COMITATO SAN GIORGIO DIFESA SOCI ISTITUZIONI CREDITIZIE, CA IN, VA IL RI, BU AN, LI AD, RB AS, BO MA in proprio e nella qualità di erede universale di ZA GE, ND EN, NG, LI IO, AF MA, CI BL IN, RB LO, IN CA, AS ' MA EM, MA MA, BE AN, ND MA RO, AR TI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentati e difesi i primi due dall'avvocato NO VIGNOLO, per procura speciale del notaio Wanda Finelli di Genova, rep. 332 del 29/09/2016, in atti, e per gli altri dall'avvocato GIOVANNI OTTOLIA, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali avversO la sentenza n. 1049/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito l'Avvocato Maurizio CECCONI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per l'inammissibilità dell'ultimo motivo, rimessione alla Sezione semplice per il resto. Ritenuto in fatto e in diritto 1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna della s.p.a. Carige al risarcimento del danno in favore dei venticinque risparmiatori indicati in epigrafe in relazione alla negoziazione di prodotti finanziari aventi ad oggetto le obbligazioni Eur Parm 6,25% - 00/05, confermando il difetto di legittimazione attiva dell'associazione "Sportello del consumatore" e del Comitato denominato "San Giorgio per la difesa dei soci delle istituzioni creditizie”, che avevano agito unitamente ai risparmiatori. A sostegno della decisione assunta la corte territoriale ha affermato, per quel che ancora interessa, che nella fattispecie le associazioni, alle quali andava attribuita la qualificazione giuridica di enti esponenziali d'interessi diffusi, avevano proposto la domanda in nome proprio e nell'interesse altrui, così realizzando un'inammissibile forma di sostituzione processuale in contrasto con l'art. 81 cod. proc. civ. Peraltro la loro partecipazione al giudizio non poteva neanche essere qualificata come intervento volontario dal momento che esse non facevano valere un diritto proprio, né poteva adombrarsi una forma d'intervento ad adiuvandum non risultando dotate di un proprio interesse a sostenere una delle ragioni delle parti. Nel merito, la violazione degli obblighi informativi nella specie non aveva ad oggetto la validità ed efficacia del contratto quadro ma la responsabilità precontrattuale dell'intermediario nei singoli contratti esecutivi del predetto. L'art. 1337 cod. civ. doveva essere integrato dalle disposizioni del t.u.f. e del correlato regolamento Consob a tutela del diritto all'informazione e ad una contrattazione consapevole da parte del risparmiatore. La culpa in contraendo si sostanziava pertanto nell'interesse negativo a non essere coinvolti in una stipulazione pregiudizievole. Tale specifica domanda, di natura risarcitoria, era stata autonomamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il tribunale non l'aveva affrontata e gli appellanti ne avevano fatto oggetto d'impugnazione incidentale. L'accoglimento di tale domanda risarcitoria non spostava tuttavia l'ammontare del risarcimento liquidato dal Tribunale correttamente determinato nell'importo investito al netto del reddito dagli investitori ricavato attraverso le cedole riscosse. Nella specie, l'interesse negativo consisteva proprio nel pregiudizio derivante dall'investimento eseguito Silt Some soltanto in virtù della carenza informativa ascritta all'intermediario, sul quale gravava l'onere ai sensi dell'art. 23 t.u.f. della prova contraria.
1.1. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la CA.RI.GE formulando cinque motivi illustrati con memoria. Hanno resistito con controricorso le associazioni ed i risparmiatori formulando anche ricorso incidentale affidato a un solo motivo e hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per inadeguatezza dei quesiti. Nel termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ. le associazioni controricorrenti hanno depositato memoria.
2. Ritenuto pregiudiziale l'esame della censura relativa alla legittimazione ad intervenire ad adiuvandum della associazione "Sportello del consumatore" e del "Comitato San Giorgio", la Prima Sezione civile, con ordinanza n. 3323 del 19 febbraio 2015, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione della causa alle Sezioni unite. L'ordinanza di rimessione ha evidenziato che la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali (anche della giurisprudenza di merito) in ordine alla natura dell'interesse che legittima all'intervento adesivo oltre che il rilievo socio economico della questione inducono a ritenere come questione di massima di particolare importanza quella formante oggetto dell'unico motivo di ricorso incidentale, relativa all'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum delle associazioni resistenti nel presente giudizio ("Sportello del Consumatore" e "Comitato San Giorgio") in quanto enti esponenziali dei diritti e degli interessi dei consumatori risparmiatori. 3.- Osserva