Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/04/2021, n. 11438

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/04/2021, n. 11438
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11438
Data del deposito : 30 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente Compravendita e ORDINANZA appalto privato sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9860 del 2019) proposto da: COSEDIL S.A.S. di BATTISTELLA UMBERTO & C. (C.F.: 00627890262), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti E C, L C e A M ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, viale delle Milizie, n. 22;
- ricorrente principale -

contro

M L (C.F.:

MST LCN

50A30 I124M) e B G (C.F.:

BLD GNN

56A50 F826U), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti M M, C M e V M ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo, in Roma, v. Pietro Paolo Rubens, n. 31;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1427/2018 (depositata il 18 settembre 2018 e non notificata);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. A C;
letta la memoria depositata dai difensori dei controricorrenti-ricorrenti incidentali ai sensi dell'art. 380-bis.l. c.p.c.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato 1'8 luglio 1997, B G e M L convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, la Cosedil s.a.s., venditrice-costruttrice, chiedendo di dichiarare risolto il contratto di compravendita tra esse parti stipulato in data 19 novembre 1993, avente ad oggetto un alloggio in villetta bifamiliare, sita in San Pietro di Feletto (TV), per asseriti vizi e difetti nella costruzione tale da comportarne la diminuzione di valore, con restituzione del prezzo pagato corrispondente all'importo di £ 280.000.000, nonché al pagamento di quanto indicato in un atto stragiudiziale per spese affrontate ed ammontanti a £ 74.118.176, oltre interessi e svalutazione monetaria. I predetti attori riconducevano i dedotti vizi al fatto che l'immobile indicato era stato edificato dalla convenuta, poi venditrice, su terreni fortemente instabili e su falde acquifere, tanto da provocare crepe tali da comprometterne la stabilità e il deprezzamento del valore, per quanto accertato con perizia di parte. La convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto di tutte le domande attoree, contestando, in via principale, la gravità dei rappresentati vizi ed eccependo la decadenza e la prescrizione dell'azione esperita ai sensi dell'art.1495 c.c. . Il Tribunale adìto, con sentenza n. 2126/2012, rigettava integralmente le domande degli attori (condannandoli anche al pagamento delle spese giudiziali), rilevando l'insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 1668 e 1669 c.c., nonché l'infondatezza della pretesa ricollegata alla garanzia contrattuale ex art. 1490 c.c., ritenendo che non era stato interrotto il termine di prescrizione annuale, rispetto all'immissione in possesso in data 19 novembre 1993, poiché il primo atto interruttivo era intervenuto il 22 settembre 1995. Decidendo sull'appello proposto dagli attori soccombenti e nella costituzione della società appellata, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1215/2006, rigettava il gravame. Detta sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione dagli appellanti B e M, al quale resisteva la suddetta società intimata, che, a sua volta, formulava ricorso incidentale condizionato avverso il capo della sentenza di appello con il quale la stessa era stata ritenuta astrattamente legittimata passiva rispetto all'instaurata azione ai sensi dell'art. 1669 c.c., rilevando, oltretutto, la novità della domanda per responsabilità risarcitoria in virtù della possibile applicabilità di detta norma. Questa Corte, con sentenza n. 9370/2013, riuniti i ricorsi, rigettava il ricorso incidentale e, in accoglimento di quello principale, cassava l'impugnata sentenza di appello, con la quale, pur essendo stata correttamente ricondotta la 5 fattispecie nell'ambito di applicabilità del citato art. 1669 c.c., aveva dichiarato infondata la domanda basata su tale norma dagli appellanti principali omettendo del tutto una indagine volta ad accertare la sussistenza o meno dei denunciati gravi difetti.

2. La Corte di appello di Brescia, designata come giudice di rinvio, con sentenza n. 1427/2018 (depositata il 18 settembre 2018), a seguito di riassunzione da parte dei sigg. B G e M L (cui resisteva la società Cosedil), accertati i gravi vizi e difetti denunciati dalle citate parti riassumenti in relazione all'immobile oggetto di compravendita in data 19 novembre 1993, condannava la Cosedil s.a.s. ad eseguire le prestazioni indicate dal CTU come necessarie per porre rimedio ai vizi riscontrati, descritte nella relazione peritale, assegnando alla parte obbligata termine fino al 31 dicembre 2018 per l'inizio dell'esecuzione. Il giudice di rinvio regolava, poi, le complessive spese degli svolti gradi di giudizio. A sostegno dell'adottata decisione la Corte di rinvio, dopo aver disposto c.t.u., riteneva che - sulla base delle sue conclusioni - si dovessero ritenere sussistenti i vizi prospettati dalle parti acquirenti, consistenti, in particolare, nell'inidoneità del sistema fondazionale e nell'instabilità del sito di edificazione, da cui erano derivati i danni subiti dall'immobile, con la conseguente condanna dell'appellata in riassunzione all'esecuzione degli interventi ritenuti necessari per l'eliminazione dei vizi. Con la stessa sentenza la Corte bresciana respingeva le eccezioni di prescrizione e decadenza, avanzate dalla Cosedil s.a.s., relative all'esercizio dell'avversa azione di garanzia, dovendosi ritenere che la ragionevole certezza del difetto strutturale dell'immobile e della conseguente responsabilità della società costruttrice avrebbe potuto, tutt'al più, desumersi dall'esito della perizia di parte recante la data del 9 dicembre 1996, rispetto alla quale la successiva denuncia operata il 7 marzo 1997 doveva, perciò, considerarsi tempestiva.

3. La Cosedil s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la suddetta sentenza adottata all'esito del giudizio di rinvio. Gli intimati hanno resistito con un unico controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo. La ricorrente principale ha, altresì, formulato controricorso al ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c. . La difesa dei controricorrenti-ricorrenti incidentali ia depositato anche memoria ai sensi dell'art. 380-bis.

1. c.p.c. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. nella parte in cui prevede che la denuncia dei vizi debba avvenire entro un anno dalla scoperta, non potendosi ritenere che, nella fattispecie, i due committenti- acquirenti avessero assolto all'onere probatorio su di loro incombente a tal riguardo.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente Cosedil s.a.s. ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. e del principio dispositivo in ordine alla determinazione del momento della scoperta dei vizi, avendo posto a fondamento di quest'ultimo un fatto che non era stato mai allegato dalle controparti, ovvero il riferimento al contenuto della c.t.u. disposta nel corso del giudizio di rinvio.

3. Con la terza censura la citata ricorrente ha lamentato - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al momento della scoperta dei vizi, sul presupposto che la Corte di rinvio non aveva preso in considerazione la circostanza che già con telegramma del 6 marzo 1996 gli acquirenti avevano manifestato la piena consapevolezza dei vizi oggetto di denuncia, e che, rispetto alla diffida stragiudiziale poi intimata il 7 marzo 1997 per interrompere la prescrizione, era trascorso più di un anno.

4. Con il quarto motivo la ricorrente principale ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione all'eccezione di prescrizione annuale da esso prevista per l'esercizio dell'azione di garanzia, avendola la Corte di rinvio, esaminando l'eccezione di prescrizione insieme a quella di decadenza, rigettata, disattendendo i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di allegazione di parte e di onere della prova dell'interruzione della prescrizione.
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