Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/04/2023, n. 09871

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/04/2023, n. 09871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09871
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27520/2018 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE S, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato F L rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLINO GAETANO, ANNUNZIATA MARIA -ricorrente-

contro

GALLO MARIO, GALLO SLVANA, MUSTO GIULIA, DE FILIPPO ADELINA, M D, MUSTO VINCENZO, MARINO MARIA PIA, MARINO MASSMO, FIERRO FILOMENA, FIERRO GIUSEPPE, M C, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato C G E;
-controricorrenti- nonchè

contro

COMUNE DI S -intimato- avverso ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di S n. cronol.2085/2018 depositata il 17/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere G I.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Salerno, con ordinanza n. cronol. 2085/2018, pubblicata il 17/7/2018, in controversia, ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., proposta, in riassunzione (a seguito di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con sentenza n. 134/2016 del TAR Campania), da M G, S G, G M, A D F, D M, C M, V M, M P M, M M, Fena Fierro, Giuseppe Fierro, per sé e quale procuratore di Fortunato Fierro, nei c onfronti dell’Azienda Sanitaria locale di Salerno, in opposizione alla stima dell’indennità offerta dalla ASL di Salerno, in esecuzione delle sentenze del TAR Campania Salerno nn. 223/2004 e 2800/2007 (con le quali erano stati annullati gli atti della procedura ablatoria finalizzata alla realizzazione in Salerno, loc. Pastena, del poliambulatorio sanitario su area di proprietà dei suddetti privati), nonché della sentenza sempre del T.A.R. Campania Salerno n. 1066/2012, confermata dal Consiglio di Stato, consentenza n. 306 del 22.1.2014 (comportante la condanna della ASL, responsabile solidalmente con il Comune di Salerno per il risarcimento del danno, alla restituzione dei beni oggetto di illegittima occupazione, secondo le modalità e con gli effetti della ordinaria normativa civilistica, in particolare dell’ art. 936 c.c., e l’intimazione alla ASL di valutare se acquisire l’area, corrisposte le somme a titolo di risarcimento/indennizzo, o restituire i beni) e della sentenza del T.A.R.Campania Salerno n. 228/2015 (con la quale, nel giudizio di ottemperanza, ex art.114 c.p.a., erano stati resi chiarimenti sulle modalità esecutive), indennità offerta con delibera del D.G. n. 618/2015, a seguito di esercizio dell’opzione per l’acquisizione retroattiva dei beni al patrimonio indisponibile dell’Ente ai sensi dell’art.42 bis del DPR 327/2001, - ha liquidato in favore degli opponenti, all’esito di CTU, complessivi € 13.902.996,46, a titolo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e di indennizzo per il periodo di occupazione, in rapporto al valore venale dell’intero compendio immobiliare, comprensivo del suolo e della struttura sanitaria, poliambulatorio e antistante viale di collegamento. In particolare, i giudici della Corte di merito hanno, in via pregiudiziale, disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestiva riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte d’appello, a seguito di declinatoria del difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR Salerno con la sentenza del 2016, atteso che il dimezzamento dei termini processuali di cui all’art.119 , comma 1, lett.f), d.lgs. 104/2010, si applica ai soli giudizi impugnatori aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non anche alle controversie concernenti pretese risarcitorie/indennitarie, quale quella in esame;
cosicché, il dies ad quem del termine di tre mesi per la riassunzione, ai sensi dell’art.59 l.69/2009, spirava in data 21/11/2016 (tre gg. dopo il deposito del ricorso in riassunzione), essendo la sentenza del TAR Salerno, di declinatoria della giurisdizione, passata in giudicato il 21/7/2016, nell’ordinario termine semestrale previsto dall’art.92, comma 3, d.lgs. 104/2010 . Inoltre, ad avviso della Corte di merito, non era applicabile il termine di decadenza di trenta giorni previsto dagli artt.54 DPR 327/2011 e 29 d.lgs. 150/2011, operante solo nei casi di opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, trattandosi di azione volta ad ottenere la corretta determinazione giudiziale dell’indennità ex art.42 bis DPR 327/2001, esperibile nell’ordinario termine decennale di prescrizione, con conseguente infondatezza dell’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla ASL. In punto di determinazione del valore venale del bene, la Corte d’appello ha sostenuto che, escluso che si fosse formato un giudicato ostativo sul punto per effetto della sentenza n. 1066/2012 del TAR Campania Salerno, confermata dal Consiglio di Stato, «non avendo il giudice amministrativo neanche incidentalmente statuito che nella relativa determinazione non dovesse essere compreso il valore degli immobili sovrastanti», l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, ex art.42 bis DPR 327/2001, deve essere determinato in misura corrispondente al valore venale del bene «al momento del trasferimento della sua proprietà», comprensivo non solo del valore del suolo ma anche di quello delle opere eventualmente realizzate, che «in mancanza dell’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, sarebbero inevitabilmente assoggettate ad accessione a beneficio del proprietario (Consiglio di Stato , 25 ottobre 2016, n. 4457), in ossequio al principio generale sancito dall’art.936 c.c….»;
di conseguenza, i ricorrenti, essendo decaduti dal potere di richiedere la rimozione delle opere realizzate sui propri fondi dalla pubblica amministrazione, «come sancito, con efficacia di giudicato, dal T.A.R. Salerno con sentenza n. 1066/2012, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 306/2014, sono divenuti ope legis proprietari del poliambulatorio e dell’antistante viale di collegamento, sicché l’emanazione, da parte dell’A.S.L., del provvedimento di acquisizione sanante, id est di un atto avente effetti ablatori, ha comportato il trasferimento del diritto di proprietà sotto la condizione sospensiva del pagamento dell’indennizzo non solo dell’area ma anche dei fabbricati ivi edificati»;
peraltro, ove l’amministrazione avesse optato per la restituzione dei beni ai privati e per il risarcimento del danno derivante dalla loro mancata utilizzazione, avrebbe dovuto rimettere loro non solo i fondi illegittimamente occupati ma anche, proprio in ragione dell’operatività del principio dell’accessione, i fabbricati ivi realizzati, con insorgenza del diritto di ottenere dalle controparti il pagamento del valore dei materiali e del costo della mano d’opera o in alternativa dell’incremento del valore apportato ai suoli. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 29/8/2018, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno propone ricorso per cassazione, notificato il 17/9/2018, affidato a due motivi, nei confronti di M G, S G, G M, A D F, D M, C M, V M, M P M, M M, Fena Fierro, Giuseppe Fierro, per sé e quale procuratore di Fortunato Fierro (che resistono con controricorso, notificato il 26/10/2018), nonché del Comune di Salerno (che non svolge difese). Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1.La ASL ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 119 d.lgs. 104/2010, in combinato disposto con l’art. 11, comma 2, d.lgs. 104/2010, 54, comma 1, DPR n. 327/2001, 29 d.lgs. 150/2011, dovendosi ritenere che il ricorso in riassunzione, ex art.59 l.69/2009, doveva rispettare i termini dimidiati previsti per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione, essendo stata impugnata la deliberazione del Direttore Generale ASL Salerno n. 618/2018, nonché il termine di decadenza di cui all’art.29 d.lgs. 150/2011 . Con il secondo motivo, si denuncia, nel merito, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.42 bis DPR 327/2001 e dell’art. 936 c.c., atteso che erroneamente la Corte territoriale aveva rapportato l’indennizzo al valore venale dell’intero compendio immobiliare, anziché solamente dei suoli occupati e trasformati dalla P.A. ai fini della realizzazione dell’opera pubblica, considerato anche il giudicato amministrativo contenuto nelle sentenze n. 1066/2012 del TAR Salerno e n. 306/2014 del Consiglio di Stato;
peraltro, i proprietari non avevano esercitato tempestivamente l’opzione di cui all’art.936 c.c., ritenendo la costruzione realizzata sul proprio suolo e corrispondendo l’indennizzo parametrato al coso dei materiali e della mano d’opera, come chiarito invece dal TAR Salerno nella sentenza n. 228/2015 resa nel giudizio di ottemperanza.

2. La prima censura è infondata.

2.1. Lamenta, anzitutto, la ASL ricorrente che erroneamente la Corte d’appello ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dai privati, depositato nella Cancelleria della Corte di merito il 18/11/2016 e notificato alla ASL Salerno il 15/12/2016, dopo circa sette mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del TAR Campania Salerno n. 136/2016, pubblicata il 21/1/2016, recante la declaratoria del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario: l’art.11 del d.lgs. 104/2010 prescrive, invero, che, in caso di declinatoria della giurisdizione dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, il processo debba essere riassunto entro il termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato e che, in difetto di notificazione della sentenza amministrativa, ex art.92 c.p.a., l’appello, la revocazione o il ricorso per cassazione debbano essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ma l’oggetto del giudizio concerneva proprio l’annullamento del provvedimento amministrativo, cosicché, operando l’art.119 c.p.a., sul dimezzamento dei termini processuali, la sentenza del T.A.R. Salerno, pubblicata il 21/1/2016, era passata in giudicato il 21/4/2016 e non il 21/7/2016, con conseguente tardività della riassunzione.
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