Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/01/2021, n. 00995
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: P C nato a MONZA il 20/08/1974 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;svolta la relazione dal Consigliere G C;OSSERVA 1. L'imputato P C ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Pescara di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187 CdS. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi afferenti il solo trattamento sanzionatorio, sorretto tuttavia da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, essendo stato il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, siccome gravato da un precedente penale, in difetto della prova di elementi giustificativi di un'attenuazione della pena, peraltro attestata sul minimo edittale (quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826;sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475;sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201;sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737;sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959).
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