Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2010, n. 12282
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. U G - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA SOCIALE onlus (c.f. 81000730820), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. A N M, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE TRIGONA onlus (c.f. 90006040829), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Corso d'Italia n. 102, presso lo studio degli avv.ti B R e L C, rappresentato e difeso dall'avv. C F giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SICILIA DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1175/05 in data 30 settembre 2005, pubblicata il 10 ottobre 2005. Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;
udito il P.M. in persona del Cons. Dr. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 luglio 1998 la Fondazione Trigona, succeduta mortis causa ad Armando Trigona, intimava sfratto per morosità alla Fondazione Centro Assistenza Sociale (C.A.S.), convenendola contestualmente in giudizio per la convalida dinanzi al Pretore di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria. Chiedeva inoltre decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino al momento del rilascio. Precisava che dalla morte di Trigona Armando, ossia dal 16 novembre 1996, l'intimata non aveva più pagato i canoni di tre immobili che le erano stati concessi in locazione dal de cuius, cumulando così un debito complessivo di L. 234.256.500.
La convenuta si opponeva alla convalida, deducendo il difetto di legittimazione attiva della Fondazione Trigona, sotto il profilo che essa non sarebbe stata proprietaria degli immobili, nonché il difetto di legittimazione del legale rappresentante della medesima, Dott. Culotta. Subordinatamente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione per essere da questo garantita contro le pretese dell'intimante. Con altro atto notificato il 29 aprile 1999 la Fondazione Trigona intimava al Centro Assistenza Sociale altro sfratto per morosità relativo ai medesimi immobili di cui allo sfratto precedente, deducendo che l'intimato si era reso ulteriormente moroso, esattamente per il quarto trimestre 1998 e per i primi due trimestri 1999, cumulando un debito di L. 33.261.750.
Il C.A.S. si opponeva anche a tale convalida, per i medesimi motivi di cui allo sfratto precedente, chiedendo la