Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2023, n. 01837
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BILLITTERI GASPARE nato a PALERMO il 04/12/1970 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO C;
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla semilibertà, con rigetto nel resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava la richiesta di affidamento in prova proposta da G B - condannato alla pena di venti anni di reclusione per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina aggravata in concorso (sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 1.4.2008, irrevocabile il 29.4.2010) - e dichiarava inammissibile l'ulteriore e subordinata istanza di concessione del regime di semilibertà. In relazione al primo profilo, ad avviso del Tribunale, ostavano alla concessione dell'affidamento in prova sia le precedenti condanne del ricorrente, sia la gravità dei reati oggetto della condanna in esecuzione, commessi proprio nel periodo in cui egli era sottoposto al regime di semilibertà e rispetto ai quali negava ogni coinvolgimento. Inoltre, si valorizzavano altri elementi relativi alla pericolosità sociale, quali l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni (decreto del Tribunale di Palermo del 20.10.2008), il coinvolgimento in un'indagine della Guardia di Finanza in data 10.6.2009 per truffa e falsità in scrittura privata e la mancata risposta dell'Associazione "Santa Caterina Onlus" alla richiesta di informazioni sulle concrete attività di volontariato che il BILLITTERI avrebbe dovuto svolgere. Alla luce di tali elementi, il Tribunale di Sorveglianza riteneva necessario un ulteriore periodo di osservazione, in quanto il percorso trattamentale compiuto dal ricorrente risultava insufficiente rispetto alla gravità dei reati, commessi peraltro approfittando degli spazi di libertà connessi ad una misura alternativa. Quanto al beneficio della semilibertà, la relativa istanza era dichiarata inammissibile poiché la pena espiata per il residuo reato di rapina aggravata era inferiore al limite dei due terzi richiesto dal legislatore;
si negava, inoltre, la possibilità di applicare l'ipotesi surrogatoria della semilibertà, tenuto conto dell'espresso riferimento alla mancata espiazione di metà della pena.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'affidamento in prova e alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di semilibertà.
2.1. Con il primo motivo, si duole il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza si sia limitato ad elencare la documentazione acquisita, senza confrontarsi con essa. In particolare, invece di affermare che l'Associazione "Santa Caterina Onlus" non aveva fornito risposta alla richiesta di informazioni circa l'eventuale attività di volontariato del ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la risposta fornita dall'ente, protocollata dalla Questura in data 16.2.2022 e inviata lo stesso giorno via p.e.c. alla cancelleria del Tribunale. Ad avviso del ricorrente, inoltre, ci sarebbe vizio di motivazione in quanto i giudici avrebbero ritenuto dirimente la gravità dei reati in esecuzione, omettendo di considerare il percorso intrapreso, i progressi ottenuti e gli altri elementi positivamente valutabili, quali la mancanza di pendenze penali o di
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla semilibertà, con rigetto nel resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava la richiesta di affidamento in prova proposta da G B - condannato alla pena di venti anni di reclusione per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina aggravata in concorso (sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 1.4.2008, irrevocabile il 29.4.2010) - e dichiarava inammissibile l'ulteriore e subordinata istanza di concessione del regime di semilibertà. In relazione al primo profilo, ad avviso del Tribunale, ostavano alla concessione dell'affidamento in prova sia le precedenti condanne del ricorrente, sia la gravità dei reati oggetto della condanna in esecuzione, commessi proprio nel periodo in cui egli era sottoposto al regime di semilibertà e rispetto ai quali negava ogni coinvolgimento. Inoltre, si valorizzavano altri elementi relativi alla pericolosità sociale, quali l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni (decreto del Tribunale di Palermo del 20.10.2008), il coinvolgimento in un'indagine della Guardia di Finanza in data 10.6.2009 per truffa e falsità in scrittura privata e la mancata risposta dell'Associazione "Santa Caterina Onlus" alla richiesta di informazioni sulle concrete attività di volontariato che il BILLITTERI avrebbe dovuto svolgere. Alla luce di tali elementi, il Tribunale di Sorveglianza riteneva necessario un ulteriore periodo di osservazione, in quanto il percorso trattamentale compiuto dal ricorrente risultava insufficiente rispetto alla gravità dei reati, commessi peraltro approfittando degli spazi di libertà connessi ad una misura alternativa. Quanto al beneficio della semilibertà, la relativa istanza era dichiarata inammissibile poiché la pena espiata per il residuo reato di rapina aggravata era inferiore al limite dei due terzi richiesto dal legislatore;
si negava, inoltre, la possibilità di applicare l'ipotesi surrogatoria della semilibertà, tenuto conto dell'espresso riferimento alla mancata espiazione di metà della pena.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'affidamento in prova e alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di semilibertà.
2.1. Con il primo motivo, si duole il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza si sia limitato ad elencare la documentazione acquisita, senza confrontarsi con essa. In particolare, invece di affermare che l'Associazione "Santa Caterina Onlus" non aveva fornito risposta alla richiesta di informazioni circa l'eventuale attività di volontariato del ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la risposta fornita dall'ente, protocollata dalla Questura in data 16.2.2022 e inviata lo stesso giorno via p.e.c. alla cancelleria del Tribunale. Ad avviso del ricorrente, inoltre, ci sarebbe vizio di motivazione in quanto i giudici avrebbero ritenuto dirimente la gravità dei reati in esecuzione, omettendo di considerare il percorso intrapreso, i progressi ottenuti e gli altri elementi positivamente valutabili, quali la mancanza di pendenze penali o di
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