Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2009, n. 9657
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Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la sospensione cautelare obbligatoria e la sospensione cautelare facoltativa possono essere contestualmente applicate con un unico provvedimento, ove ricorrano i relativi presupposti.
Sul provvedimento
Testo completo
O S C U RA TA ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI 096 57709 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Disciplinare magistrati, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sospensione obbligatoria SEZIONI UNITE CIVILI facoltativa art. 21 e 22 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DLGS 109/2006 Dott. PAOLO VITTORIA Primo Presidente f.f. R.G.N. 21745/20 Presidente di Sezione Dott. ENRICO PAPA R. G. N. 22140/20 Presidente di Sezione Dott. ANTONINO ELEFANTE - Cron.9657 Consigliere - Dott. ALFREDO MENSITIERI - Rep. Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Ud. 10/02/2009 Dott. PASQUALE PICONE Consigliere PU Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE - Rel. Consigliere Dott. MAURA LA TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21745-2008 proposto da: F.L. elettivamente domiciliata in ROMA, 2009 LARGO MESSICO 7, presso 10 studio dell'avvocato 168 TEDESCHINI FEDERICO, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO O S C U R A T A LA CORTE DI CASSAZIONE;
intimati - sul ricorso 22140-2008 proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA, F.L. dell'avvocatoLARGO MESSICO 7, presso lo studio TEDESCHINI FEDERICO, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 90/2008 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 29/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato Federico TEDESCHINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. VINCENZO NARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. O S C U R A TA Svolgimento del processo Con ordinanza resa all'udienza del 18 luglio 2008 e depositata il 29 luglio successivo, il Consiglio superiore della magistratura dispone a carico della dott. essa giudice del F.L. Tribunale di Roma, la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura. La Sezione disciplinare premetteva che, su richiesta del procuratore della Repubblica di Perugia, nell'ambito del procedimento penale a carico della medesima per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 317 e 323 c.p., il Gip del locale Tribunale aveva applicato la misura intedittiva della sospensione dell'esercizio della professione di magistrato per due mesi e che, con riguardo al citato procedimento penale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione aveva promosso l'azione disciplinare nei confronti dell'interessata, incolpandola: A) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006, per avere ingiustificatamente interferito nell'attività giudiziaria del dr. V.S. sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, coassegnatario del procedimento penale per bancarotta fraudolenta nei confronti di in quanto, incontratolo nel settembre 2007 al bar,C.G.V. gli aveva detto, come riferito del medesimo dr.. che “conosceva l'indagato, di cui era amica e riteneva che lo stesso fosse persona onesta, che aveva subito torti per essere stato spogliato ingiustamente e fraudolentemente della proprietà della rete televisiva...";
la stessa inoltre, palesava al dr. V. "la sua costernazione per il grave danno che il C.G. stava subendo soprattutto per la vicenda fallimentare, sostenendo che non era stato ben assistito dai precedenti professionisti". B) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del medesimo d.lgs. per avere fatto uso della sua qualità di magistrato al fine di far conseguire al coniuge un ingiusto B.L. vantaggio costituito dalla stipula, il 23 marzo 2007, di un contratto di consulenza con il C.G. che prevedeva un corrispettivo mensile di 100.000 euro;
C) dell'illecito disciplinare di cui al medesimo articolo, lettere a) ed e), per avere fatto uso della sua qualità di magistrato per conseguire dal| C.G. indagato nel suddetto procedimento penale, vantaggi ingiusti e regalie, costituiti da soggiorni nell'appartamento londinese e nella villa di Sabaudia di costui;
da una collana del valore di seimila euro;
da una borsa del valore di settecento euro;
da una festa di compleanno, per la quale erano stati pagati 2.056 euro e viaggi in aereo privato;
D) dell'illecito disciplinare di cui al medesimo articolo lettera b) per avere frequentato abitualmente dal marzo 2007 il C.G. indagato per il delitto di bancarotta fraudolenta;
E) dell'illecito disciplinare di cui al medesimo articolo, lettera d), per avere svolto a favore del C.G. Jattività di consulenza giuridica, tipica degli esercenti della professione legale e, quindi, O S C U R A TA incompatibile con le funzioni giudiziarie, essendosi interessata attivamente presso gli uffici giudiziari romani delle vicende che coinvolgevano il C.G. intervenendo anche nella scelta dei suoi avvocati Soggiungeva la Sezione disciplinare che anche il Ministro della Giustizia aveva promosso l'azione disciplinare per l'illecito di cui agli artt. 1 e 4 lett. d) del d.lgs. 109/2006, perché, in qualità di magistrato dell'ufficio Gip di Roma, agendo con violazione dei doveri di correttezza e imparzialità, con abuso della sua qualità di magistrato, poneva in essere condotte costituenti il delitto di cui all'art. 317 cod. pen. e costringeva, o comunque induceva il C.G. sottoposto ad indagini preliminari per il reato suddetto, a darle elargizioni in denaro, benje servizi ( i soggiorni a Londra ed a Sabaudia, la collana e la borsa, nonché la festa di compleanno) ed anche a stipulare il contratto