Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3607

CASS
Sentenza
13 aprile 1999
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
13 aprile 1999

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime • 3

Non rientrano nella competenza per materia del Pretore ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 3 legge 353 del 1990) le controversie relative ad obbligazioni che, pure assunte con il contratto di locazione, non sono riconducibili al contenuto tipico della locazione, quali quella relativa al pagamento, in aggiunta al canone locativo autonomamente determinato, dei canoni telefonici.

Costituiscono limiti del giudizio secondo equità del giudice di pace ex art. 113 comma secondo (nuovo testo) cod. proc. civ., le norme costituzionali (in ragione della loro provenienza da fonte di livello superiore a quello della legge ordinaria istitutiva del giudizio di equità) i principi generali dell'ordinamento (per ragioni di intima connessione al sistema), le norme processuali (che non sono investite dall'equità). Il superamento di alcuno dei limiti sopra indicati rende la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ricorribile per Cassazione, essendo, al di là di tale ipotesi, la sentenza stessa insindacabile.

La norma dell'art. 653 cod. proc. civ. va interpretata nel senso che l'efficacia esecutiva conseguente alla sentenza di rigetto dell'opposizione, provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 cod. proc. civ.), opera tanto nell'ipotesi in cui il decreto sia privo "ab origine" di clausola di provvisoria esecuzione, quanto in quella in cui ne sia privato in corso di causa con provvedimento di sospensione del giudice dell'opposizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3607
Data del deposito : 13 aprile 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL RE OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S.PELLICO 36, presso lo studio dell'avvocato CORRADO BUSCEMI, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
RC UG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPRAIA 75, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CALBI, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 553/96 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 21/2/96 depositata il 27/02/96;

RG.15614/95.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per la inammissibilità e in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL RR NO proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento della somma di lire 197.245 per canoni telefonici insoluti emessa nei suoi confronti dal giudice di pace di Roma il 19.7.1995. Deduceva gradatamente che il giudice di pace era incompetente per materia (per essere la causa relativa a rapporto di locazione) e che non sussistevano le condizioni ne' per emettere l'ingiunzione ne' per concedere la clausola di provvisoria esecuzione;
inoltre eccepiva in compensazione il credito da interessi maturati sul deposito cauzionale versato all'atto della costituzione del rapporto locativo. L'opposto, CO IO, resisteva: sosteneva che i canoni telefonici non costituivano oneri accessori, sicché rispetto ad essi non sussisteva la competenza per materia del pretore;
competenza nella quale, viceversa, rientrava la controversia relativa al credito opposto in compensazione.
Con sentenza emessa il 21.2.1996 il giudice adito rigettava l'eccezione di incompetenza;
confermava la "legittimità e la validità" del decreto opposto;
revocava il provvedimento di sospensione dell'esecuzione;
dichiarava "non soggetti a compensazione giudiziale con quelli azionati in via monitoria i crediti vantati dall'opponente".
Considerava: in relazione all'eccezione di incompetenza che i canoni telefonici non potevano essere considerati oneri accessori e l'obbligo di rivalsa doveva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi