Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2021, n. 11338
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L'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923, nella parte in cui prevede, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, che si computa come lavoro effettivo "la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", deve interpretarsi intendendo per "viaggio comandato" ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. A tal fine, il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda.
Sul provvedimento
Testo completo
T IT IR D E T N E S E - L 29 APR, 2021 L O B E T N E S AULA 'A' 1 1338/21 S E N O ZI A R T IS G E Oggetto R REPUBBLICA ITALIANA E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 18127/2016 Cron 11338 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ud. 06/10/2020Presidente Dott. GUIDO RAIMONDI Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Rel. Consigliere PU Dott. FEDERICO BALESTRIERI Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. MATLDE LORITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18127-2016 proposto da: GE TO, TA QU, LI IE, DI MA GO, RA NI, IF GAETANO, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso 10 studio rappresentati e difesidell'avvocato SIMONA DONAT, dall'avvocato MARCO MOCELLA;
2020 - ricorrente 1920
contro
C.T.I. - AT (COMPAGNIA TRASPORTI IRPINI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO FONTANA, che la rappresenta e difende;
controricorrente avverso la sentenza n. 183/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/02/2016 R. G. N.;
5069/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per: accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo. R.G. 18127/2016 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 183/2016, depositata il 16 febbraio 2016, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, che aveva respinto le domande di TT IO e altri dipendenti di C.T.I. AT (Compagnia Trasporti Irpini) S.p.A., con - qualifica di autisti, volte a ottenere l'accertamento del diritto, ex art. 17 lett. c) del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, ad essere retribuiti, nella misura della metà della retribuzione normale, per il tempo necessario a spostarsi, con mezzo gratuito o proprio, dal deposito al posto di cambio o viceversa per prendere servizio o tornare a servizio compiuto, nonché, in subordine, volte a conseguire le medesime somme a titolo risarcitorio.
2. La Corte ha osservato a sostegno della propria decisione che la norma di cui all'art. 17, lett. c), R.D.L. n. 2328/1923, facendo riferimento ai "viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", presuppone che l'inizio della prestazione lavorativa presso una data località sia preceduto dall'obbligatoria preventiva presenza del lavoratore presso altra località ovvero che il lavoratore, dopo avere ultimato l'esecuzione della prestazione lavorativa in un determinato luogo, debba fare rientro in altro luogo, anch'esso indicato dal datore di lavoro, e cioè presuppone uno spostamento tra due località che devono entrambe essere obbligatoriamente raggiunte in base alle direttive o alle disposizioni aziendali per prendere servizio o per porvi termine: ciò che era da escludere nella concreta fattispecie dedotta in giudizio, dovendo ritenersi incontestata la circostanza secondo cui gli autisti, quando iniziavano il turno nel deposito e lo terminavano altrove non avevano affatto l'obbligo di tornare al deposito, come nel caso opposto non avevano l'obbligo di passare per il deposito prima di iniziare il turno presso il previsto posto di cambio, poiché l'azienda consentiva loro, se lo avessero voluto, by di recarsi direttamente a casa o di iniziare direttamente a lavorare presso il luogo in cui dovevano prendere servizio.
3. Avverso detta sentenza