Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/06/2022, n. 20238

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/06/2022, n. 20238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20238
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Consigliere ORDINANZA sul ricorso 20132/2021 proposto da: Sg S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via d egli Scipioni n. 288, presso lo studio dell’avvocato C G, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via Antonio Gramsci n. 24 , presso lo studio dell’avvocato M M S , che l a rappresenta e difende unitamenteall’avvocato S G , giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso l'ordinanza n. 501/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,pubblicata il 14/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal cons.CONTI ROBERTO GIOVANNI. Fatti e ragioni della decisione La società Sg spaha proposto ricorso per revocazione, affidato a due motiv i , contro l’A.N.A.S. spa , impugnando l’ordinanza n. 501/2021 resa da questa Corte con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso dalla stessa presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 29.5.2018 che, in parziale accoglimento dell’appello della società anzidetta, aveva ritenuto la fondatezza di alcune riserve apposte dalla Sg nel corso dell’appalto relativo ai lavori sulla S.S. 10 Padana Inferiore, rigettando invece le richieste relativa agli interessi di cui al d.lgs.n.231/2002 ed alla rivalutazione monetaria. Questa Corte, in particolare, esaminando con priorità il secondo motivo di ricorso proposto dalla Sg riteneva che la doglianza, riguardando la qualificazione come risarcitoria delle riserve operata dal giudice di appello, non poteva essere utilmente sindacata in sede di legittimità, attenendo ad un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non essendo stata peraltro nemmeno dedotta la violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 c.c. Questa Corte, inoltre, riteneva che in ragione dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, rimaneva assorbito l’esame del primo motivo relativo alla decisione della Corte di appello di non accogliere il gravame proposto in ragione della mancata formulazione della domanda in punto di interessi in primo grado. Infine, la Corte dichiarava inammissibile il terzo motivo di ricorso per difetto di specificità. L’A.N.A.S. spa si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 9 giugno 2022. La ricorrente deducecon il primo motivo l’errore di fatto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, co. 1, n. 4 c.p.c. La Corte sarebbe incorsa in un errore percettivo per non avere considerato la natura pacificamente corrispettiva e non già risarcitoria delle due riserve n.33 e n.45, tale risultando dagli atti e dalla CTU. Con il secondo motivo di revocazione la ricorrente prospetta l’ulteriore errore di fatto da cui sarebbe affetta l’ordinanza impugnata per avere ritenuto assorbito il primo motivo di ricorso che avrebbe, invece, una sua autonomia rispetto agli altri motivi. I motivi sono entrambi inammissibili. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza odella inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o vvero accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia asseritamente viziataabbia statuito. Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l'errore percettivo: a) non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa;
b) deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
c) deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa;
d) deve riguardare solo gli atti internial giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. n.12283 del 2004;
Cass. n. 3652 del 2006;
Cass. n. 10637 del 2007;
Cass. n. 5075 del 2008;
Cass. n. 22171 del 2010;
Cass. n.27094 del 2011;
Cass. n. 28143 del 2018;
Cass.n.24355 del 2018)e non può riguardare l’attività valutativa del giudice. Orbene, il vizio che il ricorrente intende in questa sede denunciarecon il primo motivo riguarda, per l’un verso, questione già oggetto di esame da parte dell’ordinanza impugnata –natura delle riserve – ed attiene, per altro verso, ad una valutazione in diritto espressa dalla Corte in ordine alla insindacabilità dell’accertamento in fatto operato dal giudice di appello nonché alla rilevata assenza di censure ai sensi degli artt.1362 e ss. c.c. Da tanto segue l’inammissibilità della prima censura proprio alla luce dei principi sopra sunteggiati. Anche con riguardo al secondo motivo ne va rilevata l’inammissibilità, essendo lo stesso rivolto a sindacare la valutazione della Cassazione in ordine all’irrilevanza del primo motivo di ricorso concernente la novità della domanda in punto di interessi ritenuta dalla Corte di appello, una volta divenuta definitiva la statuizione che aveva escluso la debenza degli interessi reclamati in relazione alla accertata natura risarcitoria degli interessi medesimi. Questione che, ancora una volta, non è sussumibile nel genus dell’errore percettivo, quanto semmai in quello valutativo estraneo, come si è detto, al perimetro del giudizio revocatorio. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
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