Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13033
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M M nato a BITONTO il 27/04/1996 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere U B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M M in relazione al reato di guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostante stupefacenti, perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione. Rideterminava pertanto la pena nei suoi confronti, in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla condizione di alterazione, in mesi dieci giorni venti di reclusione, confermando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Con una prima articolazione il ricorrente deduce violazione di legge laddove, ai sensi del disposto di cui all'art.170 comma 3 cod.pen., una volta dichiarata la estinzione del reato connesso, che rilevava altresì quale circostanza aggravante del reato di omicidio colposo, il giudice di appello non avrebbe dovuto tenere conto dell'aggravamento della pena
udita la relazione svolta dal Consigliere U B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M M in relazione al reato di guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostante stupefacenti, perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione. Rideterminava pertanto la pena nei suoi confronti, in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla condizione di alterazione, in mesi dieci giorni venti di reclusione, confermando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Con una prima articolazione il ricorrente deduce violazione di legge laddove, ai sensi del disposto di cui all'art.170 comma 3 cod.pen., una volta dichiarata la estinzione del reato connesso, che rilevava altresì quale circostanza aggravante del reato di omicidio colposo, il giudice di appello non avrebbe dovuto tenere conto dell'aggravamento della pena
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