Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/09/2015, n. 18086

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Ai sensi degli artt. 33 del c.c.n.l. del 1991 e 27 del c.c.n.l. del 1995 per i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, la percentuale del cento per cento, prevista per le assunzioni a tempo determinato del personale con mansioni di messo notificatore, non deve essere riferita a tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell'istituto di credito, ma solo a quelli della "concessione" da parte dell'ente impositore nel cui ambito operano gli addetti alla riscossione del ruolo, e deve escludersi che la locuzione "del personale in servizio presso ciascuna concessione gestita" sia rapportata al solo personale a tempo indeterminato adibito alle medesime mansioni di messo notificatore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/09/2015, n. 18086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18086
Data del deposito : 15 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

15 SET. 2015 T T I R I D AULA 'A' E T N E S 1 8086/ 15 E - I L L O B Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA T N E S E - E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N O I Z A R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T R.G. N. 13941/2009 S I Cron. 18086 G E R E SEZIONE LAVORO T N E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 21/04/2015 Dott. LUIGI MACIOCE Consigliere PU- Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Rel. Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13941-2009 proposto da: [...], già RD LE C. F. elettivamente domiciliata in ROMA, C/O SOFIM S.P.A. VIA BARBERINI 11, presso lo studio dell'avvocato rappresentata e difesa ANGELO D'ONOFRIO, dall'avvocato ERRICO DI LORENZO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA 2015 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
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- ricorrente -

contro

SANPAOLO IMI S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. c.f. 07843060638, GEST LINE S.P.A., EQUITALIA POLIS S.P.A., CENTRO RECAPITI CAMPANIA S. R. L.;
intimati - Nonché da: INTESA SANPAOLO SPA C. F. 07843060638 quale società risultante dalla fusione per incorporazione SANPAOLO IMI S.P.A. in INTESA S.P.A. e EQUITALIA POLIS S.P.A. SOCIETA' che ha mutato la denominazione sociale GEST LINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale

contro

LERD C.F.[...], SANPAOLO ÍMI S.P.A CENTRO RECAPITI CAMPANIA S.R.L.;
intimati CORTE APPELLO avversO la sentenza n. 3695/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 28/05/2008 R.G.N. 2678/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
'udito l'Avvocato GIANNI GAETANO per delega MARESCA ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO rigetto del ricorso principale incidentale condizionato. che ha concluso per il , assorbito il ricorso Rg. 13941/09 Licciardi c. San Paolo Imi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 28/5/08, confermando la sentenza del 27/6/05 del tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di conversione del rapporto a tempo determinato e la domanda di nullità del lavoro autonomo per simulazione nonché la domanda di accertamento dell'interposizione del centro recapiti compensi srl, ritenendo non dedotti gli elementi costitutivi delle fattispecie invocate e, non dimostrato il superamento delle soglie quantitative previste dal ccnl, che all'art. 26 prevedeva la facoltà di assumere messi notificatori. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per nove motivi, cui resiste con controricorso il datore che propone ricorso incidentale condizionato per un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione degli artt. 23 I. 57/86, 12 prel., 1 co. 2 l. 230/62, 2 d.lgs. 368/01, per aver trascurato il superamento delle soglie percentuali previste dal ccnl. Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione degli artt. 3 I. 230/62, 2697 c.c. e vizio di motivazione, per aver trascurato che il datore è onerato della OV circa il mancato superamento delle soglie. Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce violazione degli artt. 1362 c.c., 32 e 33 ccnl 12/7/91 e 26 e 27 ccnl 12/7/95, per aver trascurato che la percentuale va valutata in relazione ai messi e non all'intero organico. Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per aver escluso la fondatezza

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