Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14838
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UT RI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Roma in data 7/11/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7/11/2022, la Corte di assise di appello di Roma ha disposto, nei confronti di RI UT, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia del 20/05/2010, irrevocabile il 19/06/2010, con la quale era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 19/04/2010. Secondo il Collegio, infatti, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della predetta sentenza UT si era reso responsabile di altri delitti, per i quali era stato condannato, con sentenza della Corte di assise di appello di Roma in data 12/01/2021, irrevocabile 11 13/01/2022, alla pena di 6 anni di reclusione, inflitta per il delitto di cui agli artt. 416-bis, commi primo, quarto, sesto e ottavo, cod. pen. nonché per il delitto di cui agli artt. 110, 644 e 416-bis cod. pen. In particolare, il reato associativo era stato commesso dal 2004 sino al 2015, trovando pertanto applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui la protrazione della condotta di un reato permanente, come un reato associativo, nell'ambito del quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale, ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza.
2. RI UT ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Angela Porcelli, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen., non essendo stata accertata dal Giudice dell'esecuzione, competente a interpretare il giudicato, l'anteriorità dei fatti commessi dal ricorrente e giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello in data 12/01/2021, irrevocabile il 13/01/2022 (riguardando essi condotte commesse dal settembre 2015 al marzo 2016) rispetto al momento del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena (19/06/2010).
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, cod. pen., prospettando una questione di legittimità costituzionale della relativa disposizione per contrasto, anche per il tempo trascorso dai