Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2010, n. 7158

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In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (quali l'indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell'INAIL) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell'INAIL, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2010, n. 7158
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7158
Data del deposito : 25 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. E A - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. T S - rel. Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L. (01165400589), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE

144, presso lo studio degli avvocati COLAIOCCO ARNALDO, VUOSO LUCIO, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso;

- ricorrente ?
contro
INTONTI G;



- intimato -


e sul ricorso n. 7652/2006 proposto da:
INTONTI G (NTNGNN38T17L328C), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell?avvocato F A, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.A.I.L. (01165400589), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE

144, presso lo studio degli avvocati COLAIOCCO ARNALDO, VUOSO LUCIO, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale ?
avverso la sentenza n. 808/2004 della CORTE D?APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 02/02/10 dal Cons. Dott. T S;

uditi gli avvocati Lucio VUOSO, Aldo FERRETTI;

udito il P.M. in persona dell?Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l?accoglimento del ricorso principale;

rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L?avv. Giovanni Intonti, ex dipendente dell?Inail in qualita? di legale inquadrato nella 9^ qualifica, adiva il Pretore di Forli? al fine di ottenere, nei confronti dell?Inail il riconoscimento del proprio diritto all?indennita? di funzione non percepita nei primi tre mesi del 1994, nonche? alla riliquidazione della indennita? una tantum (di fine rapporto), prevista dall?art. 32 del regolamento di previdenza e quiescenza approvato con D.M. 30 maggio 1969, per effetto del computo nella relativa base di calcolo della indennita?
di funzione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15 del compenso incentivante e dell?indennita? integrativa speciale, con condanna dell?Istituto alla riliquidazione della stessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituiva in giudizio l?Inail, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando nel merito la domanda attrice.
Il Pretore di Forli? dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, compensando le spese del giudizio.
Contro tale sentenza il ricorrente proponeva appello innanzi al Tribunale di Forli?, che affermava la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorrente riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Forli?, non riproponendo la domanda relativa all?indennita? integrativa speciale. Il Tribunale rigettava le domande, ma la Corte di appello di Bologna riteneva che sia l?indennita? di funzione che il compenso incentivante dovessero far parte dell?indennita? una tantum. Il giudice di secondo grado, puntualizzato che tali indennita? erano una forma sostitutiva dell?indennita? di anzianita? spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici in forza della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 riteneva che il riferimento allo
"stipendio annuo complessivo in godimento" da parte della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 rendeva computabili tutti gli emolumenti
corrisposti in via continuativa, quali indubbiamente l?indennita? di funzione ed anche il compenso incentivante. Riconosceva anche il diritto dell?Intonti a percepire l?indennita? di funzione per i primi tre mesi del 1994, ritenendo provato, sulla base dello stato matricolare e di altri documenti, l?esercizio dal 20 dicembre 1993 al 28.2.1995, e quindi anche per tale periodo, delle funzioni della nona qualifica e precisamente di funzioni di staff e di vicario del dirigente presso la sede Inail di Forli?- 1, dapprima in missione e poi a seguito di trasferimento, fino alle dimissioni. La Corte condannava l?Inail al pagamento anche di interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
l?Inail propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. L?Intonti resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale condizionato. L?Inail resiste con controricorso a tale ultimo ricorso.
La causa e? stata rimessa alle Sezioni unite, cui gia? erano stati assegnati ricorsi coinvolgenti analoghe questioni relativa alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei dipendenti di enti pubblici non economici.
Memorie di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione della L. n. 70 del 1975, art. 13 dell?art. 2129 c.c. e dell?art. 98 disp. att. c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 2 e della L. n.335 del 1995, art. 2, comma 5 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, degli
art. 5, 31 e 32 del regolamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego dell?Inail approvato con D.M. 30 maggio 1969, unitamente a vizio di motivazione su punti decisivi.
Previo esame dell?iter normativo in base al quale si e? pervenuti all?applicabilita? anche al personale degli enti pubblici non economici della disciplina del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, si rileva che riguardo al rapporto de quo la disciplina generale civilistica avrebbe potuto rilevare solo in via sussidiaria, in difetto di norme speciali anche regolamentari. Nella specie doveva farsi riferimento all?art. 32 dell?apposito regolamento approvato con D.M. 30 maggio 1969, per cui la indennita?
una tantum era costituita (salve altre componenti) "da una somma a carico dell?Amministrazione pari a tanti dodicesimi dell?ultima retribuzione spettante per quanti sono gli anni di servizio utile valutabile ai sensi del comma 1 del precedente articolo 31 mentre per l?art. 5 del medesimo regolamento gli effetti del regolamento si intende per retribuzione la somma delle competenze relative allo stipendio ed eventuali assegni personali, nonche? altre eventuali competenze di carattere fisso e continuativo che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza con delibera del consiglio di amministrazione da assoggettarsi all?approvazione ministeriale. Di conseguenza il concetto di retribuzione doveva intendersi riferito solo allo stipendio o trattamento fondamentale (comprensivo, in linea di massima, di paga tabellare, retribuzione individuale di anzianita?, indennita? integrativa speciale e altri eventuali assegni pensionabili). Neanche poteva rilevare che l?art. 5 del regolamento Inail in altre controversie era stato annullato dal Consiglio di Stato nella parte in cui demandava al consiglio di amministrazione la possibilita? di definire quali competenze a carattere fisso e continuativo potessero essere ritenute computabili, dovendo comunque essere necessario un dato formale che qualifichi l?emolumento come fisso e continuativo.


1.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, artt. 13 e 15 e vizi di motivazione. Si sostiene che l?indennita? di funzione e il compenso incentivante sono privi degli asseriti caratteri di fissita? e continuita?.

1.3. Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 88 del 1989, art. 15 e vizi di motivazione quanto all?accertamento delle mansioni
presupposto dell?indennita? di funzione. Si deduce che al riguardo non e? sufficiente lo svolgimento delle mansioni della 9^ qualifica, e neanche la preposizione a strutture organizzative o l?espletamento di funzioni vicarie, essendo rilevante invece lo svolgimento delle attivita? di studio, ricerca e progettazione.

1.4. Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 724 del 199, art. 22, comma 36, del D.M. Tesoro 1 settembre 1998, art. 2, comma 3
oltre a vizi di motivazione.
Si censura la condanna cumulativa al pagamento di interessi e rivalutazione, esclusa per tutte le categorie dei crediti dei dipendenti pubblici a decorrere dall?1.1.1995, e il riferimento di tale condanna a somma non al netto delle ritenute contributive e fiscali, come previsto dal D.M. 1 settembre 1998, n. 352, art. 3, comma 2. 2. Il ricorso incidentale condizionato deduce che, essendo il rapporto di lavoro cessato in data 28.2.1995, sono inapplicabili le discipline sopravvenute a tale data invocate dall?lNAIL (e segnatamente la L. n. 335 del 1995, la L. n. 448 del 1998, il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ed il D.Lgs. n. 165 del 2001) e invoca l?applicazione dell?art. 2120 c.c. osservando in proposito che l?art.2129 c.c. consente una disciplina diversa del t.f.r. solo ad opera
della legge e non di normative secondane. Deduce anche che sono applicabili l?art. 2099 c.c. e il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45 (che rimandano alla contrattazione collettiva per la determinazione degli istituti retributivi) ed il c.c.n.l siglato il 6.7.1995, ma relativo al triennio decorrente dal 1994, del resto applicato al ricorrente sul piano retributivo, e che in base a tali fonti deve ritenersi il carattere retributivo e la computabilita? ai fini del trattamento di fine rapporto delle indennita? in questione. Contesta infine l?effettiva natura regolamentare del "regolamento" approvato con il D.M. del 1969, a cui deve attribuirsi la natura di atto amministrativo generale.


3. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

4. Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte deve procedere anche d?ufficio, in relazione alla problematica posta dal primo motivo, all?individuazione della normativa applicabile al trattamento di fine rapporto spettante al controricorrente e dei conseguenti principi di diritto rilevanti ai fini della sua quantificazione (iura novit curia). In questo esame rilevano almeno virtualmente anche le questioni prospettate con il ricorso incidentale condizionato, inammissibile come tale.

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