Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2021, n. 37447

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2021, n. 37447
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37447
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ALFONSO VOZZA si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1.LA TO veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli artt.110- 453, 459 cod. pen. ( a lui ascritti ai capi A e B dell'imputazione per avere, rispettivamente, detenuto n. 80 valori di bollo contraffatti costituiti da marche da bollo e contributi unificati per un importo complessivo di euro 4492, e per avere acquistato, al fine di metterli in circolazione, contributi unificati e marche da bollo contraffatti che apponeva su atti del giudice di pace nei mesi di novembre/ dicembre 2012 ). Riconosciutane la colpevolezza relativamente ai fatti ascritti, riqualificato quello di cui al capo B nel reato di cui agli artt. 81-464 cod. pen., il Tribunale di Napoli lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di euro 3240,00 di multa, con statuizione che era integralmente confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 19.2.2021. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 129 cod. pen. essendo maturato, in relazione alle condotte ex articolo 81, capoverso, 464 cod. pen. commesse sino ad Aprile 2012 ( di cui al capo B, riqualificato), il tempo necessario a prescrivere precedentemente all'emissione della sentenza impugnata. Tenuto conto poi del periodo di sospensione tra l'udienza del 4 Febbraio 2020 e quella del 19 Febbraio 2021 deve emettersi declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione anche in relazione alle condotte ex articolo 464 cod. pen. successive all'aprile 2012 essendo la stessa maturata successivamente al giudizio di appello.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 453, 459 cod. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà sia ab intrinseco rispetto alla ritenuta configurabilità di detta fattispecie criminosa, sia ab extrinseco in ordine alle emergenze probatorie acquisite completamente obliterate. In particolare, non si è tenuta in debito conto la testimonianza resa dal maresciallo Pignatelli sulla specifica questione della messa in circolazione dei valori contraffatti. In buona sostanza la Corte distrettuale ha dato atto per un verso che le marche da bollo e i valori contraffatti richiesti dal LA e poi sequestrati il 12 giugno 2013 erano destinati all'attività professionale e per altro verso che quegli stessi valori bollati e marche da bollo contraffatti richiesti dal Tagliatatela, stante l'ingente quantitativo, fossero sintomatici del previo concerto finalizzato alla messa in circolazione.La conclusione cui sono pervenuti i giudici della cognizione si fonda, per un verso, su evidenti travisamenti del dato probatorio per omissione e per attribuzione di valenza probatoria esclusiva ad una conversazione al più indiziante e, per altro verso, sull'applicazione di una regola di esperienza che fa leva sulla qualità di avvocato dell'imputato che mal si attaglia al caso di specie. Facendo buon governo dei principi di diritto enucleati da questa Corte di legittimità in materia può invece certamente escludersi la sussistenza del previo concerto tra il falsificatore, o suo intermediario, e LA per la messa in circolazione dei valori bollati alterati o contraffatti;
manca quindi l'elemento essenziale per la configurabilità del delitto di cui agli articoli 453 459 cod. pen.;
e questo per un verso;
per altro verso poi deve altresì escludersi che il LA, pur in assenza del previo concerto, abbia acquistato i valori bollati onde procedere alla commercializzazione degli stessi;
risulta piuttosto che l'imputato ha acquistato quei valori per impiegarli secondo l'uso proprio e tipico degli stessi e cioè per lo svolgimento della propria attività professionale e non già per la messa in circolazione. In ogni caso il reato quindi non sussiste.

2.3. Col terzo motivo deduce violazione dell'articolo 56 cod. pen. e la mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di riqualificazione della condotta contestata al capo A nella forma del tentativo ( così come avanzata con le conclusioni scritte ex articolo 23 d.l. 149/20 ). Ed invero, si deve convenire rispetto alla contestazione del fatto di cui al capo A che la messa in circolazione da parte dell'imputato non si è concretizzata per via dell'intervento della polizia giudiziaria che ebbe a sequestrare i valori bollati e le marche da bollo e quindi per cause indipendenti dalla volontà di costui;
si configura pertanto al più l'ipotesi del delitto tentato.

2.4.Con il quarto motivo deduce

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