Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/06/2018, n. 15039

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/06/2018, n. 15039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15039
Data del deposito : 8 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

NANZA c_,We sul ricorso 24791/2014 proposto da: Autosock As., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo dell'Oro n.24, presso lo studio dell'avvocato C R, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P I M, T A, giusta procura speciale per N M A Mood di Oslo del 7.10.2014, munita di Apostille n. 159595 del 7.10.2014;
-ricorrente - contro lfAC)-v Petronas Lubricants Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n.29, presso lo studio dell'avvocato N A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato V F, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -

contro

Agripool S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.15, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente -

contro

Fallimento Multicar e Iron S.r.l.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 797/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 26/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale S L che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso.R.G.N. 24791/2014 Cons. est. L T RILEVATO CHE: La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 797/2014, depositata il 26/02/2014 e notificata il 18/07/2014, ha respinto l'impugnazione proposta dalla società norvegese Autosock AS (di seguito Autosock) - titolare dei brevetti europei EP 1.165.329 (di seguito 329) ed EP 1.921.370 (di seguito 370) e delle corrispondenti frazioni italiane - che in primo grado aveva proposto domanda di contraffazione per interferenza con riferimento al prodotto denominato "Multigrip" - di produzione di Agripool SRL e commercializzato da Multicar e Iron SRL (di seguito Multicar) e Petronas Lubricants Italy SPA (di seguito Petronas) - e domanda di concorrenza sleale alle quali le convenute avevano replicato con domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei brevetti, ottenendo dal Tribunale di Milano una pronuncia parzialmente favorevole. La controversia attiene ad un dispositivo antislittamento per le ruote di un veicolo che consente di aumentare l'attrito tra la ruota e la superficie stradale in presenza di neve e, dunque, in condizioni di basso attrito, realizzato per essere calzato con facilità su una ruota che poggia sulla superficie stradale o che è sprofondata nella neve. La Corte di appelro ha accolto le impugnazioni incidentali proposte da Petronas e da Agripool, esaminate in via prioritaria, dichiarando la nullità delle frazioni italiane dei brevetti europei 329 e 370 per insufficiente descrizione, assorbita la domanda di contraffazione. La Corte territoriale ha quindi respinto la domanda di concorrenza sleale proposta dalla Autosock: con riferimento all'utilizzo da parte delle convenute del simbolo della "cinghie incrociate ortogonalmente", R.G.N. 24791/2014 Cons. est. L T ritenendolo un segno geometrico di uso generalizzato ed inidoneo a generare confusione tra i prodotti ed osservando che altri elementi concorrevano a differenziarli;
con riferimento ai test comparativi ha affermato che, anche se privi di oggettività scientifica, non eccedevano l'enfatizzazione fisiologica del prodotto che contraddistingue il dolus bonus del commerciante;
con riferimento alla concorrenza parassitaria ha rilevato che non ne era stata fornita prova. Autosock ricorre per cassazione con quattro motivi;
resistono con controricorso Agripool e Petronas, rimane intimata Multicar, fallita nel corso del giudizio. Agripool ha depositato anche memoria ex art.378 cod. proc. civ. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. Il sostituto procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo di ricorso - violazioni o falsa applicazione degli artt.51 e 76 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 - la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto la nullità dei brevetti, ravvisando una descrizione non sufficiente con riferimento al metodo di misurazione, tra una pluralità di metodi possibili, del "sovradimensionamento della circonferenza interna della fascia rispetto alla circonferenza esterna del battistrada, sovradimensionamento ottimale nella percentuale del 5-6% ed in ogni caso ammontante almeno al 4%, che consente il "gioco" tra la fascia ed il battistrada" (fol. 19 ricorso).R.G.N. 24791/2014 Cons. est. L T Sostiene la ricorrente che l'esistenza di una pluralità di metodi di misurazione non richiedeva che la descrizione dovesse imperativamente presceglierne uno in particolare e che l'invenzione, in assenza di quell'indicazione, non potesse essere attuata da un tecnico esperto.
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