Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 01356

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 01356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01356
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2094/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–ricorrente – –controricorrente incidentale –

contro

RTI - Rappresentanze Tecniche Industriali s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via viale Angelico n. 36/B, presso lo studio dell’avv. M S, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. S S, giusta procura speciale a margine del ricorso;
–controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 142/27/12, depositata il 17 dicembre 2012. Oggetto: Tributi -IVA- Sanzioni -Omesso inoltro dichiarazione d’intenti -Ius superveniens. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. Uditi l’avv. F U N per la ricorrente e l’avv. G G in sostituzione dell’avv. S S per la controricorrente

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 142/27/12 del 17/12/2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RTI - Rappresentanze Tecniche Industriali s.p.a. (di seguito RTI) avverso la sentenza n. 219/07/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due atti di contestazione sanzioni in materia di IVA, relative agli anni d’imposta 2007 e 2008. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, gli atti di contestazione erano stati emessi in ragione della omessa trasmissione, in via telematica, di alcune dichiarazioni di intento relative ad operazioni eseguite in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 1.2. Su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello della società contribuente osservando che: a) gli acquisti effettuati in sospensione d’imposta da parte dell’esportatore abituale RTI erano pacificamente regolari, come riconosciuto dalla stessa Guardia di finanza;
b) l’omessa trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle dichiarazioni d’intento, regolarmente e progressivamente annotate nell’apposito registro, integrava una violazione formale della disciplina fiscale e non poteva essere sanzionata in maniera analoga all’ipotesi in cui le operazioni non fossero state mai eseguite;
c) in ipotesi, la sanzione non era, dunque, quella prevista dall’art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ma quella prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo, con applicazione del cumulo giuridico;
d) l’operatività della richiamata disposizione si imponeva anche in ragione del rispetto del principio unionale di proporzionalità, essendo la sanzione comminata dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) assolutamente sproporzionata rispetto alla condotta tenuta dalla società contribuente.

2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. RTI resisteva con controricorso, proponeva ricorso incidentale, affidato anch’esso ad un unico motivo, e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

4. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 15/09/2020, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per essere trattata in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso principale AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 7, comma 4 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 10, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, evidenziando che il comportamento omissivo costituito dalla mancata trasmissione delle dichiarazioni d’intento ricevute dai propri clienti è sanzionato dall’art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, sicché avrebbe errato la CTR nel considerare applicabile la diversa previsione di cui all’art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, trattandosi, peraltro, di violazione non meramente formale.

1.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di cui appresso si dirà.

1.2. Come noto, l’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ratione temporis , prevede che le cessioni di beni (diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e le prestazioni di servizi rese a soggetti che effettuino abitualmente cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie e che chiedano al loro fornitore di non applicare l'imposta sull'operazione di acquisto e/o di importazione sono effettuate senza applicazione dell’IVA.

1.2.1. In particolare, il beneficio è riconosciuto solo ai soggetti che abbiano effettuato cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, primo comma, lett. a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972, registrate nell'anno precedente, per corrispettivi superiori al dieci per cento del complessivo volume di affari e nei limiti dell’ammontare complessivo di tali corrispettivi ed è subordinato alla presentazione da parte dell'esportatore
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