Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2022, n. 04454

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2022, n. 04454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04454
Data del deposito : 9 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G F, nato a Alba il 20/02/1969 avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A M A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 gennaio 2021, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 19 febbraio 2018, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, a fini di evasione di imposta, omesso di indicare nella dichiarazione annuale del 29 dicembre 2010, per l'anno di imposta 2009, redditi di partecipazione a società per un ammontare inferiore a quello effettivo, dichiarando per la società Gifin in un reddito pari a euro 114.762,00 e per la società Gipi Distribuzioni - della quale al Gifin era socia al 99,5% - un reddito di euro 115.339,00, mentre il reddito di impresa congiunto era di euro 1.049.704,00. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, proponendo, in primo luogo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 553, comma 1, lettera f) , cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la messa alla prova, per violazione del diritto di difesa Con un secondo motivo di doglianza, si rilevano la violazione degli artt. 111 Cost., 530 cod. proc. pen. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per la mancata acquisizione delle denunce dei redditi delle due società, che sarebbero state necessarie per l'accertamento del fatto. In terzo luogo, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 43 cod. pen., 530 cod. proc. pen. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per la mancata considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendovi prova del fine di evasione. Con una quarta censura, si deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen., per la mancata esclusione della recidiva contestata, in considerazione della natura dei precedenti penali. In quinto luogo, si sostiene che il reato si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata, anche applicando, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione aumentato di due terzi per la contestata recidiva. La difesa ha depositato memoria e conclusioni scritte, con cui insiste in quanto già dedotto. CONSIDEFtATO IN
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