Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/04/2021, n. 10359
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17085-2019 proposto da: M M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato M G P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C P;- ricorrente -contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL. PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;- controricorrente - RG n. 17085 del 2019 avverso la sentenza n. 440/2018 della CORTE DEI CONTI - PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 28/11/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere I T;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO 1. La Corte dei Conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 440 del 2018, ha rigettato l'appello proposto da M M, nei confronti del Procuratore regionale per l'Emilia Romagna, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna n. 170 del 2017, che aveva condannato, a titolo di dolo, il M, dipendente regionale a tempo pieno, al pagamento di euro 140.874,37, oltre accessori di legge e spese di giudizio, in favore della Regione Emilia Romagna. Il M aveva svolto nel 2001 e nei 2002, come era emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, prestazioni professionali a favore di terzi senza richiedere la prescritta autorizzazione all'amministrazione di appartenenza, e perciò violando l'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. 2. La Sezione giurisdizionale centrale di appello ha affermato che, trattandosi di un caso di doloso occultamento del danno, il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità decorreva dalla conoscenza del fatto dannoso da parte dell'Amministrazione danneggiata. Il doloso occultamento si era manifestato proprio attraverso l'omessa richiesta della prescritta autorizzazione allo svolgimento degli incarichi. Ha poi ritenuto che non superasse il vaglio di non manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, prospettata dall'appellante, in quanto la scelta del legislatore ha una sua ragionevole giustificazione, dal momento che mira a rafforzare la garanzia che il lavoro dei pubblici dipendenti a favore dei terzi non si riverberi negativamente sul servizio d'istituto.RG n. 17085 del 2019 Infine, ha rilevato che era corretta la quantificazione del danno atteso che la norma faceva riferimento quale oggetto del versamento a favore dell'amministrazione al compenso dovuto al dipendente e non a quello effettivamente corrisposto. In ogni caso eventuali diritti del lavoratore nei confronti dell'erario avrebbero potuto essere fatti valere dinanzi al giudice competente. 3. Maurizio M ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
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