Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2024, n. 7245
Sentenza
12 gennaio 2024
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12 gennaio 2024
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Massime • 1
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie relativa alla ricettazione di oltre milleduecento supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in epoca prossima al suo accertamento in ragione della rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotti e della scarsa convenienza economica a detenerli a lungo, prima della messa in vendita). (Conf.: n. 2865 del 1991, Rv. 189896-01).
Sul provvedimento
Testo completo
4 2 - n 5 a r u 4 c i 2 s a 7 l P 0 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 53 Sent. n. sez. - Presidente - Aldo Aceto UP 12/01/2024- Andrea Gentili R.G.N. 33856/2023 Antonio Corbo Relatore - Giuseppe Noviello Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EY CH, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte, per il ricorrente, dell'avvocato Gaetano Apicella, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 1° giugno 2023, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno che aveva dichiarato CH EY colpevole dei reati di cui agli articoli 171-bis, primo comma, e 171-ter, secondo comma, lett. c) della legge n.633 del 41 (capo A) e di cui all'art. 648 cod. pen. (capo B), e, uniti i fatti sotto il vincolo della continuazione, ritenuta più grave la condotta di ricettazione nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, nonché concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di 5 mesi di reclusione e al pagamento di 800,00 euro di multa. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'imputato, in data 29 gennaio 2016, avrebbe detenuto al fine di porre in commercio, e introdotto nel territorio dello Stato al fine di lucro, n. 118 video-giochi per X-Box, n. 589 DVD, n. 455 CD musicali e n. 45 CD/DVD per Play Station modello 1 e/o 2, per un totale di 1.208 supporti audiovisivi, abusivamente duplicati e privi dell'indicazione della casa discografica e del contrassegno S.I.A.E.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe CH EY, con atto sottoscritto dall'avvocato Gaetano Apicella, articolando tre motivi, preceduti da una descrizione dei fatti e dello svolgimento del processo in primo grado e in appello.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 171-bis, 103 e 181-bis della I. 633/41, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla sussistenza del reato di abusiva duplicazione e detenzione a scopo commerciale di programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Si deduce che la Corte d'Appello avrebbe omesso di confrontarsi con la specifica richiesta della difesa di verificare la presenza effettiva, sui supporti sequestrati, di programmi per elaboratori registrati e tutelati dalla legge n. 633 del 1941. Si rappresenta che gli accertamenti dei militari operanti, in ordine a questo aspetto, sono stati costituiti esclusivamente dalla visione di qualche video e dall'ascolto di musica, e che non è stata compiuta alcuna verifica peritale di riscontro e conferma della presenza di programmi informatici all'interno dei supporti sequestrati.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 171-ter, 103 e 181-bis della legge n 633 del 1941, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo ancora alla ritenuta sussistenza del reato di abusiva duplicazione e riproduzione di opere audio e/o video registrate e tutelate dalla legge sulla protezione del diritto d'autore. Si deduce, analogamente a quanto affermato con il primo motivo, che i giudici di merito non hanno accertato se le opere che si assumono contenute nei supporti sequestrati fossero registrate e tutelate dalla legge n. 633 del 1941. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 531, comma 2, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, "Al lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per