Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2016, n. 17946
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In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.
Sul provvedimento
Testo completo
17946.16 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: dichiarazione di fallimento società IN NOME DEL POPOLO ITALIANO cancellata dal registro delle imprese notifica a LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE mezzo PEC -deposito presso la casa comunale. PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati R.G.N. 187/2015 Dott. ANIELLO NAPPI Presidente Dott. ANTONIO DIDONE rel. Consigliere Cron. 17946 /C.I. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere Rep. Dott. MASSIMO FERRO Consigliere Ud. 12/07/2016 ConsigliereDott. MAURO DI MARZIO Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 187-2015 proposto da LIONETTI S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Tarsia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Grieco, in Roma, via Blumenstihl 71. - ricorrente
contro
FALLIMENTO DELLA LIONETTI S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore. ADRIATICA S.R.L., in persona del legale LEGNAMI rappresentante pro tempore. 8 7 13 6 1 Pagina 1 di 12 RGN 26293/2013 0 2 intimati - avverso la sentenza n. 1854/2014 della Corte d'appello di Bari, depositata il giorno 20 novembre 2014. Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 luglio 2016 dal Consigliere relatore dott. Antonio Didone;
udito l'avv. Tarsia per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla Lionetti s.r.l., in liquidazione, contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della Adriatica Legnami s.r.l. Per quanto ancora interessa, la Corte di merito ha disatteso la censura con la quale la reclamante aveva dedotto la nullità della notificazione, eseguita mediante deposito presso la casa comunale senza le formalità di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c., dopo il vano tentativo di notifica a mezzo essendo risultata impossibile la notificazione presso la pec, sede sociale, peraltro risultando la società cancellata dal registro delle imprese. pagina 2 di 12 RGN 187/2015 - La Corte territoriale, invero, alla luce del nuovo testo dell'art. 15 1. fall. applicabile ratione temporis - ha evidenziato che tale normativa individua una disciplina tutta peculiare e differente dall'art. 143 c.p.c. che, infatti, non è richiamato: da un lato, inverte la regola della notifica "di rendendola obbligatoria anche quando debba esserepersona", effettuata fuori dal comune in cui ha sede l'ufficio e, rende superflua la dall'altro, in quanto obbligatoria, specifica istanza della parte che di regola è necessaria per ottenere la notifica a mani fuori dal comune. Inoltre, la notifica si perfeziona, in caso di chiusura della sede, con il comunale ed deposito presso la casa immediatamente, senza che sia previsto dunque, a differenza l'invio di una comunicazione adegli artt. 140 e 143 c.p.c., mezzo posta, l'indicazione nominativa del legale rappresentante persona fisica, il decorso di un termine. E' esclusa, ancora, la necessità di individuare nell'atto e la persona fisica che rappresenta la società nella relata - dato che le formalità previste dal novellato art. debitrice, 15, terzo comma, l.fall. mettono "fuori gioco" l'art. 145 C.P.G. e la correlata necessiti di ricercare il soggetto presso la sua residenza: l'unica alternativa alla notifica copia presso la casapresso la sede è il deposito della comunale. على عم له pagina 3 di 12 MY RGN 187/2015 Contro la sentenza della Corte di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato а due motivi. Non hanno svolto difese gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 1. fall. Deduce che, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese già nel 2013, era evidente che la sede della società fosse chiusa;
ciò renderebbe inapplicabile l'art. 15 1. fall. novellato, che disciplina "la notifica per le imprese ancora in vita, offrendo al creditore procedente la via più semplice per effettuare l'adempimento in parola, senza doversi curare di rintracciare la sede reale (ove esistente) di una impresa cessata, che non ha adempiuto all'onere dichiusa pubblicità". Assume, inoltre, che, non avendo previsto l'art. 10 di fallimento entro 1. fall., che consente la dichiarazione le forme per la notificazione del l'anno dalla cancellazione, ricorso, resta applicabile la disciplina ordinaria, così come previsto prima del d.l. n. 179 del 2012 e come disposto dal giudice delegato con il decreto di fissazione dell'udienza. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 145 c.p.c., in relazione all'art. 15 1.fall., lamentando la violazione dei