Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2021, n. 24990

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2021, n. 24990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24990
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da: 1) EL CI NE, nato a [...] il [...] 2) LA EL PP EN, nato a [...] il [...] 3) ET CO, nato a [...] il [...] 4) EN CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 11/06/2020 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile D'IA ZZ, avv. PP Granata, che ha concluso pe l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese;uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Ettore Censano (per EL CI) e avv. Luigi Marinelli (per LA EL e EN), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 21/06/2020, confermava la sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Bari in data 11/06/2018 in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati EL CI NE, LA EL PP EN, ET CO e EN CO per il concorso nel reato di tentata estorsione tentata aggravata anche ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, e di conseguente condanna dei predetti al risarcimento dei danni subiti da D'IA ZZ, costituitosi parte civile. In particolare, la Corte territoriale riteneva comprovata la responsabilità degli imputati sulla scorta delle dichiarazioni del D'IA , ritenute pienamente attendibili e circostanziate, in relazione ad una serie di atti intimidatori finalizzati ad ottenere il rilascio di terreni agricoli siti in Foggia - Borgo Incoronata ovvero al versamento di euro 200.000,00 al fine di agevolare gli interessi della cosca mafiosa "ES FR ET", versamento non effettuato per cause indipendenti dalla volontà dei predetti imputati. Peraltro, la Corte d'Appello mitigava il trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati, previa concessione al EL CI delle attenuanti generiche equivalenti.

2. Ricorre per cassazione DELL CI NE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione della legge processuale in relazione al fatto che il riconoscimento dell'imputato in sede di incidente probatorio era avvenuto in violazione dell'art. 430-bis cod. proc. pen., avendo la persona offesa proceduto poco prima, su richiesta del P.M., a visionare il medesimo album fotografico per il riconoscimento di altro soggetto (NI Giovanni);
si lamenta inoltre la irritualità del riconoscimento fotografico, per la mancata applicazione ad esso delle garanzie della ricognizione personale di cui all'art. 231 c.p.p.. 2.2. Travisamento degli atti in relazione alle dichiarazioni della persona offesa rese in sede di incidente probatorio afferenti il ruolo concorsuale dell'imputato e, comunque, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. Si osserva che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la questione della attendibilità della persona offesa ed aveva travisato gli atti nella parte in cui aveva affermato che, durante l'incidente probatorio, il D'IA aveva affermato che l'imputato, unitamente al RD e al DI, avevano rivestito il ruolo di "guardiano": ad avviso del difensore, dal tenore complessivo delle dichiarazioni risultava che la persona offesa non aveva riferito che gli astanti diversi dagli esecutori della minacce erano presenti al fine di svolgere il ruolo di guardiani, e non aveva comunque considerato che, nella fattispecie in esame, non sussisteva prova del dolo di partecipazione, ma semmai poteva ritenersi dimostrata la sola presenza fisica del ricorrente nei pressi dei luoghi ove era intervenuta la intimidazione estorsiva.

3. Ricorre per cassazione LA EL PP EN, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

3.1. Violazione delle norme che presiedono alla valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa della persona offesa costituitasi parte civile.

3.2. Violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla acquisizione dei cellulari in uso all'imputato al fine di analizzare la memoria ed il positioning dei cellulari in uso al ricorrente il giorno 27 Luglio 2017, nonché dalla escussione del teste SI DO, soggetto presente all' incontro oggetto di causa, prove fondamentali al fine di accertare un dato decisivo, costituito dalla presenza del LA EL all'appuntamento riferito, posto che l' imputato aveva sempre negato la sua presenza sul luogo dei fatti il giorno 27 Luglio 2017. 3.3. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Si assume che la motivazione era gravemente carente in quanto fondate sulle dichiarazioni della persona offesa, da ritenere inattendibili pure valutata la costituzione di parte civile dello stesso ed in assenza di alcun elemento fattuale di riscontro. Si lamenta in particolare la mancata considerazione di quanto osservato, anche da parte del giudice di primo grado, in ordine alla personalità della persona offesa, ed il mancato apprezzamento della ricostruzione difensiva secondo cui la presenza del LA EL presso l'azienda del D'IA era spiegabile con i rapporti amicali intercorrenti tra il ricorrente ed il DO. Si censura inoltre la mancata estensione della decisione assolutoria anche quanto al capo 1), e il mancato apprezzamento dei rilievi formulati in ordine alle risultanze documentali comprovanti l'appartenenza del ricorrente al sodalizio.

4. Ricorre per cassazione ET CO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'acritico recepimento delle dichiarazioni del D'IA, avvenuto senza adeguato esame delle censure formulate in appello. Si rileva la scarsa credibilità del D'IA, che non poteva essere considerato una vittima della criminalità organizzata, ma era piuttosto un soggetto colluso che condivideva strategie, obiettivi e probabilmente utili con gruppi malavitosi;
al riguardo, il difensore richiama le captazioni comprovanti un rapporto paritario tra la persona offesa e gli indagati, con i quali si sarebbe dovuto dar luogo ad una sorta di consorzio. Si osserva ancora che il narrato della persona offesa, in ragione della sua personalità di soggetto "contiguo" a determinati ambienti e con una spiccata propensione ad allacciare rapporti con pregiudicati o criminali al fine di conseguire interessi personali e quindi della sua scarsa affidabilità nonché in considerazione del suo "reiterato comportamento mendace" appariva del tutto inattendibile, risultando evidente che i giudici di merito non si erano conformati ai parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante ed alla attendibilità intrinseca del suo racconto ai fini della affermazione della responsabilità sulla scorta delle sole dichiarazioni della vittima. Al riguardo, il difensore evidenzia da un lato, che la stessa persona offesa aveva ammesso di essersi messa in contatto con MI grazie a MA e a DO per risolvere il problema degli occupanti abusivi. D'altro lato, ripercorrendo i vari episodi oggetto dell'imputazione, il difensore valorizza l'estraneità del ET nella quasi totalità degli episodi, la posizione comunque paritaria assunta con il D'IA, la scarsa plausibilità dell'incontro organizzato da "Mimnno", l'incongruità del riferimento al gruppo ES-FR-ET (trattandosi di famiglie in contrasto), la contraddittorietà tra la riferita tregua fino ad ottobre-novembre, che sarebbe stata concordata ad RI, rispetto alla ulteriore aggressione a mano armata, l'incongruità del prolungato silenzio del D'IA e della spiegazione fornita anche quanto alla sua interruzione. Si censura altresì la sentenza per aver ritenuto configurabile l'aggravante di cui al vigente art. 416-bis.1 cod. pen. per il solo fatto che le condotte erano state poste in essere in un contesto territoriale a forte connotazione mafiosa, e risultando dalle complessive emergenze probatorie che i fatti andavano ricondotti non alla criminalità organizzata, ma ad un contesto di coltivatori abusivi.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto non in linea con i parametri di cui all' art. 133 c.p. e con le finalità rieducative della pena.

5. Ricorre per cassazione EN CO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

5.1. Violazione e di legge e vizio di motivazione per aver avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente sebbene il suo apporto non avesse neppure agevolato l'estorsione, non risultando dimostrato che lo stesso avesse mai palesato — nel contatto diretto con il D'IA o nell'accompagnamento di quest'ultimo all'incontro in rione Candelaro — una chiara adesione agli autori dei fatti ovvero che la sua presenza fosse servita a stimolare l' azione o che comunque egli in qualche circostanza avesse intimorito la vittima.

5.2. Violazione degli artt. 56, 110 e 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alla erronea qualificazione del EN come correo, e non invece come intermediario in favore della vittima-persona offesa: non avendo la Corte di Appello considerato che lo stesso D'IA non aveva riferito di atteggiamenti aggressivi o intimidatori da parte del ricorrente.

5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione non avendo la Corte d'Appello considerato che non erano emersi atti di violenze o minacce da parte del EN, la cui condotta non era mai stata percepita come intimidatoria come comprovato dal fatto che la persona offesa, dopo le violenze subite, si era recata dal ricorrente in un luogo sconosciuto portando dei dolci, sicchè il rapporto non era riconducibile a quello tra un estorsore e un estorto.

5.4. Omessa motivazione e violazione dell'art. 192