Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2022, n. 21151
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L'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; tuttavia, l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 35959/2019 Numero sezionale 2472/2022 Numero di raccolta generale 21151/2022 Data pubblicazione 04/07/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati Oggetto Amministrazione MAGDA CRISTIANO Presidente straordinaria – Ilva – autotrasportatori – FRANCESCO TERRUSI Consigliere - Rel. prededuzione - condizioni LUIGI ABETE Consigliere ALBERTO PAZZI Consigliere Ud. 15/06/2022 PU EDUARDO CAMPESE Consigliere Cron. R.G.N. 35959/2019 SENTENZA sul ricorso 35959/2019 proposto da: Consorzio Artigiano Autotrasportatori Putignanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Dei Santi Apostoli n.66, Presso lo Studio Legale Zunarelli e Associati,rappresentato dall'avvocato V C che lo difende unitamente all'avvocato M C, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
ILVA S.P.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari straordinari p.t.;
-intimata- Numero registro generale 35959/2019 Numero sezionale 2472/2022 Numero di raccolta generale 21151/2022 Data pubblicazione 04/07/2022 avverso il decreto n. 9529/2019 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2022 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;
udito il PG nella persona del sostituto procuratore generale S D M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. M. C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatti di causa
Il Tribunale di Milano, con decreto del 18.10.2019, ha respinto l'opposizione del Consorzio Artigiano Autotrasportatori Putignanese (hinc Consorzio) allo stato passivo dell'ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di 27.518.06 EUR, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti effettuati in data anteriore all'apertura della procedura. Ha osservato: i) che, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d'eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, Numero registro generale 35959/2019 Numero sezionale 2472/2022 Numero di raccolta generale 21151/2022 Data pubblicazione 04/07/2022 funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo d.l.;
ii) che l'art. 8, comma 1 bis del d.l. n. 91 del 2017, conv. dalla l. n. 123 del 2017, norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all'art. 3, comma 1 ter cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale;
iii) che invece, nel caso concreto, l'opponente aveva azionato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimento Ilva di Taranto, relativi a materiale successivo alla produzione, e non per trasporti in entrata di materie prime o di componentistiche di impianti. Il Consorzio ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi. La procedura non ha svolto difese. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa agli artt. 3, comma 1-ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni in l. n. 39 del 2004, e 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, convertito in l. n. 123 del 2017, in rapporto ai crediti prededucibili dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'Ilva”. Ragioni della decisione Numero registro generale 35959/2019 Numero sezionale 2472/2022 Numero di raccolta generale