Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/06/2015, n. 13022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/06/2015, n. 13022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13022
Data del deposito : 24 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Il Comune di Sciacca aveva notificato a Fxxxx spa una cartella di pagamento relativa alla Tarsu dovuta per l'anno 2004 chiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 113.276,04.

La Fxxxx spa impugnava la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale respingeva il ricorso con sentenza riformata su appello del contribuente dalla Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

I giudici di appello ritenevano infatti legittima la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti ad uso di civile abitazione ma censuravano la sentenza per non avere il Comune di Sciacca adeguatamente motivato sulla mancata applicazione nel proprio atto deliberativo dei benefici della legislazione a favore delle imprese turistiche, di cui alla L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4 e trattato così in maniera diversa senza idonea motivazione lo smaltimento dei rifiuti effettuato da un'attività industriale rispetto a quello di un albergo.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Sciacca con due motivi, e la Fxxxx spa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Sciacca lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4 (concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo) e D.Lgs. n. 507 del 1993 in riferimento all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 perchè il giudice di appello ha riformato la sentenza per non avere il Comune di Sciacca adeguatamente motivato sulla mancata applicazione nel proprio atto deliberativo dei benefici della legislazione a favore delle imprese turistiche, di cui alla L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4 mentre, al contrario, non incombeva sul Comune di Sciacca nessun obbligo di modifica delle proprie tariffe TARSU in favore degli alberghi, in virtù della predetta legislazione.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Sciacca lamenta contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 perchè il giudice di appello, ritenendo che l'atto deliberativo adottato dal Comune avrebbe dovuto contenere la motivazione relativa alla differenziazione delle tariffe tra attività industriali e turistiche, ha annullato totalmente la cartella impugnata invece di applicare la tariffa ridotta prevista per le industrie.

Con unico motivo di ricorso incidentale la Fintur spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, lett. C) in riferimento all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 perchè il giudice di appello ha ritenuto legittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione.

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto.

La contribuente Fintur spa lamentava infatti nel ricorso introduttivo la mancata applicazione da parte del Comune di Sciacca dei benefici della legislazione a favore delle imprese turistiche di cui alla L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4 (legge quadro per il turismo).

La suddetta disposizione prevede: " Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 17 nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

Occorre osservare che alla stregua di quanto sopra, contrariamente a quanto statuito dalla CTR della Sicilia, la contribuente non può vantare alcun diritto relativamente alle tariffe Tarsu in quanto non incombeva sul Comune di Sciacca nessun obbligo di modifica delle proprie tariffe TARSU in favore degli alberghi, in virtù della predetta legislazione a favore delle imprese turistiche di cui alla L. n. 135 del 2001, art. 7, comma 4 (legge quadro per il turismo), trattandosi di incentivo o agevolazione la cui concessione rientra nei poteri discrezionali dell'ente locale e, in ogni caso, la CTR non avrebbe dovuto annullare l'intera cartella esattoriale ma casomai ridurre l'importo dovuto dalla Fintur spa applicando la tariffa prevista per le imprese turistiche.

Infondato risulta invece il ricorso incidentale in quanto i giudici di appello hanno affermato e ritenuto con motivazione idonea e condivisibile legittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione. A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali e pertanto appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella non domestica e quindi la diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso abitativo e quelli destinati ad esercizi alberghieri risulta essere legittima.

Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore;
i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica".

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l'evolversi della vicenda processuale.

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