Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/01/2020, n. 02181

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/01/2020, n. 02181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02181
Data del deposito : 30 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8161-2014 proposto da: LONARDO SRL, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA PIEDILUCO

9, presso lo studio dell'avvocato P D G, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CASSIODORO

9, presso lo studio dell'avvocato M 2 N, rappresentata e difesa dall'avvocato M D 6 L;
controricorrente - avverso la sentenza n. 292/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 01/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. A M. Premesso che:

1. la srl L ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n.292 del 1 ottobre 2013, con cui, in causa relativa ad un avviso di accertamento per imposta di pubblicità dell'anno 2010, notificato ad essa ricorrente da Equitalia Polis spa e da Andreani Tributi srl, legate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio di accertamento e riscossione tributi del Comune di Benevento, la commissione ha ritenuto l'avviso legittimo disattendendo le eccezioni sollevate dalla ricorrente per sostenere il contrario;

2. al ricorso resiste Equitalia Sud, quale incorporante di Equitalia Polis, mandataria del raggruppamento di imprese;

3. Equitalia Sud ha depositato memoria;

considerato che:

1.con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta che la commissione tributaria regionale non abbia rilevato il difetto di rappresentanza della controparte, dovuto a ciò che il mandato difensivo risultava essere stato conferito, sia in primo che in secondo grado, da soggetti di cui non erano specificati i poteri;

2.il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art.366 c.p.c.). Con l'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d'appello e con l'impugnazione, in sede di appello, della sentenza di primo grado, non possono essere messe in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado e di primo grado di giudizio, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla controparte, ove la questione non sia stata sollevata a tempo debito nel secondo e nel primo grado di giudizio quando i giudici, dell'uno e dell'altro, non abbiano ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi e ciò perché la rilevabilità d'ufficio della questione deve essere coordinata con le preclusioni previste dal sistema (Cass.8806/2008;
Cass. 403/2006;
Cass.18106/2003), per cui la parte, nel processo tributario, deve eccepire il difetto, per ogni grado, entro il termine perentorio di cui all'art.32 del d.lgs.546/92, salvo poi, per quanto riguarda l'eccezione proposta in primo grado e non accolta, la necessità della relativa riproposizione cori l'atto di appello ex art.56 del medesimo d.lgs. Il ricorrente, laddove elenca i motivi di appello proposti contro la sentenza di primo grado, non indica di aver sollevato la questione della ritualità e validità della procura conferita dalla parte avversa per il primo grado di giudizio ed afferma poi di aver sollevato la questione della validità della procura conferita dalla parte avversa per il secondo grado senza tuttavia specificare in quale atto;

3. con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta che la commissione non abbia rilevato che la costituzione in giudizio della controparte sia avvenuta, tanto in primo che in secondo grado, oltre i termini di cui all'art.23 d.lgs.546/92;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi