Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5882
Sentenza
14 giugno 1999
Sentenza
14 giugno 1999
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Massime • 1
In relazione alla pendenza dell'opposizione all'esecuzione, le questioni relative alla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. e quelle relative alla revoca o modifica della sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi di detta norma, appartengono alla cognizione del giudice dell'esecuzione e debbono essere decise con ordinanza, suscettibile di revoca o modifica da parte dello stesso giudice ovvero opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; quelle relative alla competenza sulla controversia di merito relativa all'opposizione all'esecuzione debbono essere decise dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, qualora non vi sia contrasto fra le parti circa l'individuazione del giudice competente, mentre vanno decise con sentenza, suscettibile di regolamento di competenza, in caso contrario (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte, con riguardo ad un caso, nel quale il giudice dell'esecuzione, dopo avere disposto la sospensione dell'esecuzione, aveva poi pronunciato sentenza, con la quale aveva revocato la sospensione e dichiarato la propria incompetenza per valore sul merito dell'opposizione, ha ritenuto, confermando la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello, che avverso la statuizione relativa alla competenza si sarebbe dovuto proporre regolamento di competenza ed avverso il provvedimento - di natura ordinatoria - di revoca della sospensione dell'esecuzione l'opposizione agli atti esecutivi, integrando quanto a quest'ultimo provvedimento l'irrituale pronuncia con sentenza (anziché con ordinanza) una mera irregolarità e non potendosi, d'altro canto, considerare quello stesso provvedimento una decisione di merito idonea a rendere facoltativo il regolamento di competenza sulla statuizione relativa alla competenza, poiché la decisione sulla revoca della sospensione dell'esecuzione deve considerarsi estranea alla causa di merito relativa all'opposizione e non può configurarsi come questione inerente in rito o nel merito a quella causa).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN NO elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 7130, presso lo studio dell'avvocato CARLO POZZI, difeso dall'avvocato GIOVANNI DELFINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 58, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO D'AMICO, difesa dall'avvocato GUSTAVO LATINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IO LV, IO AN;
- intimate -
avverso la sentenza n. 156/96 del Tribunale di SANREMO, emessa il 02/02/96 e depositata il 13/04/96 (R.G. 289/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ST TA, con ricorso del 13 maggio 1992 rivolto al pretore di Sanremo, al è opposto all'esecuzione per rilascio promossa in suo confronto da AN, GI ed AN AG in forza di ordinanza provvisoria di rilascio emessa in suo danno. Il TA ha dedotto che, con l'ordinanza di rilascio, il pretore aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere il giudizio di risoluzione della locazione in favore del tribunale competente per valore, che la causa ora stata non riassunta davanti al giudice designato e che, in conseguenza, l'ordinanza di rilascio era venuta meno.
2. Il pretore dapprima ha sospeso l'esecuzione poi, con sentenza, ha dichiarato la propria incompetenza per valore revocando la sua precedente ordinanza di sospensione dell'esecuzione. Questa decisione è stata appellata dal TA ed il tribunale di Sanremo, con sentenza del 13 aprile 1996, ha dichiarato Inammissibile l'appello. Il tribunale ha ritenuto che la decisione del pretore conteneva due statuizioni, una di incompetenza e l'altra ordinatoria relativa alla revoca della sospensione dell'esecuzione, e che la prima doveva essere impugnata mediante regolamento della