Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2022, n. 48888
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Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ED, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 22/4/2021 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di RI ED per il reato di cui agli artt. 476 comma 2 e 482 c.p.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso sia l'imputato che il proprio difensore articolando otto motivi in tutto sovrapponibili. Con il primo viene eccepita la nullità della sentenza impugnata per la mancata astensione di uno dei componenti del collegio oggetto di ricusazione da parte dell'imputato nel corso di altro procedimento penale. Con il secondo viene eccepita la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunziata in pendenza di richiesta di rimessione, illegittimamente decisa dalla Corte di cassazione senza instaurare il contraddittorio camerale ex art. 48 c.p.p. e con provvedimento mai notificato all'imputato. Con il terzo motivo viene dedotto che a seguito della trasmissione degli atti al pubblico ministero disposta ex art. 521 c.p.p. all'udienza del 2 aprile 2014 avrebbe dovuto essere notificato all'imputato un nuovo avviso ex art. 415-bis c.p.p. ed un nuovo decreto di citazione a giudizio, adempimenti invece omessi. Non di meno viene dedotto che il mutamento del giudice tabellarmente nominato avrebbe dovuto comportare la regressione del procedimento. Con il quarto motivo viene eccepita nuovamente la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio nominato dal Tribunale. Con il quinto motivo eccepisce l'omessa notifica all'imputato dell'avviso ex art. 548 comma 3 c.p.p. a seguito del deposito fuori termine delle motivazioni della sentenza di primo grado. Con il sesto e settimo motivo viene eccepita la nullità del giudizio d'appello per il mancato accoglimento dell'istanza dell'imputato, detenuto per altro, di parteciparvi in presenza e per la mancata concessione del termine a difesa richiesto all'atto della nomina del nuovo difensore di fiducia. Infine con l'ottavo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pregiudizialmente deve darsi atto che in data 6 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha fatto pervenire istanza di rinvio dell'udienza, con la quale, nella sostanza, chiede di essere rimesso in termini per proporre richiesta di trattazione orale del procedimento, adducendo di non aver potuto rispettare il termine perentorio per la sua proposizione previsto dall'art. 23 I. n. 176 del 2020 in quanto impedito per motivi di salute. In realtà dalla documentazione allegata all'istanza emerge che l'avv. Weil è stato dimesso dall'ospedale il 10 ottobre 2022 e dunque prima della scadenza del termine summenzionato. Né dalla lettera di dimissione - peraltro solo genericamente richiamata nell'istanza - è dato rilevare che nei giorni successivi gli fosse stato imposto altro se non di astenersi per tre settimane dallo svolgere "attività fisica intensa", talchè non può ritenersi sia intervenuta una causa di forza maggiore che gli abbia impedito di proporre la richiesta di trattazione orale. L'istanza deve dunque essere rigettata, cos come quella proposta personalmente dall'imputato, con la quale quest'ultimo sostiene quella del proprio difensore e chiede di partecipare all'udienza, facoltMercitabile nel giudizio di cassazione.
2. Ciò premesso deve anzitutto dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 612 c.p.p. il ricorso proposto personalmente dall'imputato mediante deposito presso l'ufficio matricola