Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03441

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03441
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IE IO, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 19 ottobre 2020, della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Antonio Mondelli, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Monza, a carico di MA LG, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di amministratore della Alsa Servzi s.r.I., dichiarata fallita il 7 dicembre 2011, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni per euro 1.878.890) e documentale (per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio).

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, formulando un unico articolato motivo di censura, strutturato sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità della motivazione. La corte d'appello, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di argomentare in ordine alle questioni supposte dall'appellante e di valutare la relativa documentazione (in parte del tutto pretermessa, in altra travisata). In particolare, - con riferimento alla bancarotta documentale, sarebbe stato omesso ogni riferimento alla possibilità di ricostruire comunque il patrimonio, utilizzando il software contabile (profis) in dotazione all'azienda, contenente le scritture, il bilancio ed i registri IVA;
così come avrebbe omesso di motivare, specificamente, in ordine all'effettiva esistenza del dolo specifico, illogicamente dedotto da un'inesistente distrazione patrimoniale, pur in presenza di contrarie conclusioni dello stesso Procuratore Generale;
- con riferimento alla contestazione di bancarotta patrimoniale, la corte non avrebbe considerato che

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