Cass. civ., sez. III, sentenza 27/12/2023, n. 36106
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Lo scopo culturale - che, ai sensi dell'art. 97 della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), legittima l'esposizione dell'immagine altrui anche in mancanza del consenso dell'interessato - consiste in una finalità di puro interesse generale, come tale priva di risvolti lucrativi e personali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'esposizione dell'immagine di un famoso ex calciatore, nell'ambito di una mostra allestita all'interno di uno stadio, sul presupposto che essa non aveva finalità lucrative, bensì culturali e didattiche, mirando a celebrare la gloria dei campioni del passato e a farne conoscere le gesta anche ai più giovani).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 23265/2020 Numero sezionale 3735/2023 Numero di raccolta generale 36106/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *CONTRATTI E GIACOMO TRAVAGLINO Presidente OBBLIGAZIONI IN GENERE ENRICO SCODITTI Consigliere Ud.13/11/2023 PU IRENE AMBROSI Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Consigliere-Rel. PAOLO SPAZIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23265/2020 R.G. proposto da: ER VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 151, presso lo studio dell'avvocato SEGRETO FRANCESCO ([...]) rappresentato e difeso dagli avvocati DI GENIO LUCA ([...]), PULPITO CARMELA TIZIANA ([...]), SEGRETO ANGELO ([...]) -ricorrente-
contro
MI STADIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 186, presso lo studio dell'avvocato MARIANI SABRINA ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BANDIERA ANNA ([...]), SALADINO Numero registro generale 23265/2020 Numero sezionale 3735/2023 Numero di raccolta generale 36106/2023 AU ([...]) Data pubblicazione 27/12/2023 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1073/2020 depositata il 11/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.
Ritenuto che
1.-Il noto calciatore NN RI (detto IA) ha citato in giudizio la società M-I Stadio srl in relazione alla seguente vicenda. 1.1.- La società M-I Stadio srl gestisce lo stadio San Siro di ILo, di proprietà comunale, ed, all'interno del quale, la società ha allestito una mostra-museo celebrativa dei grandi campioni delle squadre di calcio IL ed ER, che espone cimeli, ritratti e abbagliamento dei campioni del passato: tra questi anche immagini, un busto, la maglietta ed altri oggetti che richiamano la persona di IA RI.
2.OS ha ritenuto però abusiva l'utilizzazione della propria immagine, perché fatta senza il suo consenso, ed a scopi di lucro: l'ingresso alla esposizione comporta il pagamento di un biglietto di 7 euro, salvo che per minori di anni 14, maggiori di 65, tesserati delle squadre, abbonati al Touring Club. 2.1.- RI ha dunque agito nei confronti della società chiedendo oltre che l'inibitoria della esposizione, altresì il risarcimento dei danni per l'utilizzazione abusiva della sua immagine. 3.-Il Tribunale di ILo ha accolto la domanda, ed ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di 200 mila euro. 2 di 10 Numero registro generale 23265/2020 Numero sezionale 3735/2023 Numero di raccolta generale 36106/2023 Ma questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Data pubblicazione 27/12/2023 ILo, che invece ha ritenuto legittimo lo sfruttamento della immagine del calciatore. 4.-RI ricorre avverso tale decisione con sei motivi e memoria, mentre la M-I Stadio srl si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso, sia con controricorso che con ulteriore memoria. Il PG ha chiesto il rigetto.
Considerato che
5.- La ratio della decisione impugnata. Che l'esposizione della immagine di RI, all'interno dello stadio, e precisamente della mostra- museo allestita dalla società che ne ha la gestione, non sia stata consentita, è pacifico. Ciò posto, però, la Corte di Appello ha ritenuto che lo scopo di quella esposizione fosse puramente celebrativo, senza alcuna finalità di lucro, ed ha dedotto tale conclusione da alcune circostanze specifiche: che la mostra comprendeva immagini e cimeli di tanti altri calciatori;
che il prezzo di soli 7 euro serviva a coprire le spese della esposizione e dunque non aveva altra finalità;
che comunque l'esposizione non serviva da strumento per diversi guadagni della società. Lo sfruttamento non commerciale rende dunque lecito l'uso della immagine altrui. 5.1.- Questa ratio è qui contestata, come si è detto, con sei motivi, del seguente tenore. 6.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell'articolo 10 c.c., nonché degli articoli 96 e 97 l. 633 del 1941. Secondo il ricorrente, la corte di merito ha ritenuto legittima l'utilizzazione della immagine di RI, pur senza il consenso di costui, in quanto collocata all'interno di un museo, e dunque per finalità di tipo culturali, come consentito dall'articolo 97 della l. 633 del 1941. 3 di 10 Numero registro generale 23265/2020 Numero sezionale 3735/2023 La censura che si rivolge a questa ratio è di avere erroneamente Numero di raccolta generale 36106/2023 identificato nella esposizione allestita all'interno dello stadio un Data pubblicazione 27/12/2023 vero e proprio museo. Secondo il ricorrente “la corte territoriale ha ritenuto per mezzo di una rappresentazione di solo fatto sfornita tanto di riferimenti fattuali che di elementi giuridici, di risolvere la questione con un lemma, 'Museo', col quale ha definito il rapporti tra le parti” (p. 14). Ed in modo più specifico: “Nella