Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2024, n. 13659
Sentenza
16 febbraio 2024
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16 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.
Sul provvedimento
Testo completo
13659-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNI LIBERATI - Presidente - Sent. n. sez. 356/2024 UP 16/02/2024 VITTORIO PAZIENZA R.G.N. 36812/2023 - Relatore ALESSIO SCARCELLA GIANNI FILIPPO REYNAUD MARIA BEATRICE MAGRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA HI (CUI 03YEUJE) nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. for RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2023, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 5 ottobre 2021, appellata, per quanto qui rileva, da RA HI, rideterminava la pena al medesimo inflitta, con la diminuente del rito abbreviato richiesto, in mesi 6 di reclusione ed euro 1000 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata che lo aveva ritenuto colpevole, unitamente ad altro imputato qui non ricorrente, del reato di detenzione illecita in concorso di sostanza stupefacente del tipo hashish, ai sensi dell'art. 73, comma 5, TU Stup., in relazione a fatti contestati come commessi in data 15/04/2021. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo quat- tro motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup. In sintesi, si censura la sentenza per aver ritenuto provata la responsabilità sulla base di indizi incerti, ritenendo riconducibili i frammenti di stupefacente rin- venuti nei giardini di via Allori sulla base delle dichiarazioni della denunciante Sco- pece e sul riconoscimento da questa svolto. La teste non avrebbe descritto le sem- bianze dei soggetti che il giorno del fatto erano dediti allo spaccio nei giardini né le riproduzioni fotografiche estratte dal cellulare della donna, non chiare, avreb- bero consentito di rilevare le caratteristiche somatiche dei soggetti idonee a de- scriverli. Quanto al riconoscimento, sarebbe avvenuto quando i due imputati erano già stati fermati a bordo dell'auto di servizio, ciò che avrebbe potuto avere un effetto suggestivo. L'imputato è stato trovato in possesso di un piccolo frammento di hashish, pari a 0,5 grammi, per il quale soltanto può essergli attribuita la de- tenzione, mentre il resto dello stupefacente, rinvenuto nei giardini, non può essere ritenuto come detenuto dal ricorrente, non essendo stato accertato che corrispon- desse a quanto gli operanti avevano osservato come gettato dalle sue mani. In- fine, le somme rinvenute in disponibilità dell'imputato sono state restituite, a com- prova della loro non riconducibilità ad un'attività illecita.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, cod. pen. 2 In sintesi, si censura la sentenza per aver negato il riconoscimento della predetta causa di non punibilità per l'abitualità della condotta di spaccio, ciò che sarebbe emerso dalle dichiarazioni della OP. Diversamente, si sostiene in ricorso, sotto il profilo oggettivo l'offesa era di particolare tenuità, mentre sotto il profilo soggettivo il comportamento era senz'altro non abituale ed episodico. Già nell'atto di appello era stato contestato l'errore in cui era incorso il primo giudice che aveva richiamato a giustificazione del diniego i precedenti penali dell'imputato, in realtà inesistenti, osservandosi come detto riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen. era giustificabile per l'assenza di qualsiasi precedente, anche di polizia, sicché illegittima sarebbe la motivazione della Corte d'appello che, pur non valo- rizzando quanto sostenuto dal primo giudice, ha ritenuto di negare la causa di non punibilità ancorandola alle dichiarazioni della OP. Quanto da questa riferito, peraltro, oltre a suscitare dubbi sull'attendibilità, non potrebbe essere posto a base del diniego, essendosi riferita nelle dichiarazioni, richiamando precedenti episodi di spaccio, non all'imputato ma ad altri cittadini stranieri. La teste avrebbe ricono- sciuto l'imputato solo con riferimento allo spaccio del 15 aprile 2021, addebitando invece le precedenti condotte a soggetti diversi, donde si denuncia il travisamento probatorio di tali dichiarazioni che avrebbero determinato la Corte d'appello a ri- tenere abituale la condotta, escludendo così il riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 133, cod. pen. quanto alla mancata indi- viduazione del minimo aumento per la continuazione. In sintesi, difformemente dalla rubrica del motivo (in cui si contesta la man- cata individuazione del minimo aumento per la continuazione) la sentenza sarebbe censurabile nella parte in cui, pur rideterminando in senso favorevole al reo la pena base, avrebbe omesso di individuare la stessa in aderenza al minimo edittale previsto per legge, donde non sarebbe stato giustificato il discostamento dal mi- nimo edittale.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 4, cod. pen. ed all'art. 62-bis, cod. pen., quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, nonché in relazione al mancato riconoscimento del be- neficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 3 In sintesi, si duole il ricorrente anzitutto del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., fondato sui quantitativi di stupe- facente e sulla quantità di principio attivo rinvenuto, tale da consentire di ricavare un numero elevato di dosi pari a 469, difettando la speciale tenuità riferita al lucro perseguito così come all'evento pericoloso. Si sostiene in ricorso che, diversa- mente, proprio sulla base dell'esegesi di questa Corte, ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della richiamata attenuante, avendo infatti la sentenza di primo grado affermato che il quantitativo di sostanza era certamente di minima entità, sicché i giudici di appello, discostandosi da quanto affermato dal primo giudice, sarebbero incorsi in un errore motivazionale. Quanto al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di appello le avrebbero negate non rinvenendo elementi positivi e valorizzando l'abitualità e la modalità della condotta. Si tratterebbe di motivazione censurabile perché fondata erronea- mente sulla ritenuta abitualità desunta da precedenti penali in realtà inesistenti, senza peraltro valorizzare le condizioni del soggetto, straniero regolare e con oc- cupazione stabile, e non considerando la modestia della violazione, unitamente alla sua condizione disagiata e la condotta sostanzialmente collaborativa tenuta con gli operanti. Infine, si duole la difesa per il mancato riconoscimento dei benefici di legge, fondato ancora una volta sui precedenti penali e di polizia inesistenti, pur se indicati nel verbale di arresto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10.01.2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In sintesi, sostiene il PG che il ricorso sarebbe inammissibile, riproponendo sostanzialmente in tutti i motivi e le doglianze di appello, che tuttavia si risolvono in una critica nel merito della valutazione -immune da vizi logici e come tale insindacabile in sede di legittimità - compiuta dai giudici territoriali, tanto in ordine agli elementi fondamentali dimostrativi della finalità di cessione dello stupefacente detenuto, quanto in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di istanza di discussione orale, è complessivamente infondato.
2. Il primo motivo è inammissibile sia perché generico per aspecificità sia perché manifestamente infondato. 4 2.1. È anzitutto aspecifico, in quanto non ci confronta minimamente con la motivazione della sentenza di appello che ha fornito ampia ed adeguata giustifi- cazione alle ragioni per