Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2021, n. 9474

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In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2021, n. 9474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9474
Data del deposito : 9 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

9474/2 1 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano eu eli LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da Trasporto internazionale -Indennizzo Reg. CEE 261/04 ritardo Convenzione di Varsavia Oggetto R V - Presidente - R.G.N. 26400/2018 D S - Consigliere - F D S - Presidente di sezione - Cron. 9474 - Consigliere - S O - Consigliere Rel. - -UP 15/12/2020 E I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26400/2018 R.G. proposto da Aeroflot Russian Airlines, rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana D M;

- ricorrente -

contro

L A e L R;
2010

- intimati -

2404 avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 1514/2018 depositata il 6 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2020 dal Consigliere E I;
udito l'Avvocato G P A, per delega dell'Avv. Della Marra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. A e R L convennero in giudizio davanti al Giudice di Pace di Catania la Aeroflot Russian Airlines chiedendone per quanto ancora in questa sede interessa la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo di parecchie ore del volo Shangai/Mosca, in conseguenza del quale avevano perso le coincidenze per Roma/Catania del 14/12/2014. Il Giudice di pace accolse la domanda ritenendo applicabile anche alle ipotesi, quale quella di specie, di trasporto internazionale non direttamente soggette alla disciplina uniforme la tutela - risarcitoria prevista dal regolamento CE 261/04, nella misura di € 600 per ciascun passeggero, in caso di ritardato arrivo a destinazione del volo pari o superiore alle 3 ore;
ciò in forza del rinvio operato dall'art. 941 cod. nav. alle norme comunitarie internazionali in vigore nella Repubblica.

2. Tale decisione è stata confermata, sia pure con diversa motivazione, dal Tribunale di Catania. Il giudice a quo ha, infatti, ritenuto che alla fattispecie non fossero applicabili né la Convenzione di Montreal del 1999 (in quanto mai ratificata dalla Federazione Russa), né il regolamento CE n. 261/04, non facendo parte dell'UE la Federazione Russa, ma occorresse piuttosto fare applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, la quale prevede, all'art. 19, la responsabilità del vettore per il caso di ritardo nel trasporto, ma tuttavia, a differenza del citato 2 regolamento, non prevede alcuna compensazione pecuniaria. Ha nondimeno ritenuto che, stante il comprovato inadempimento imputabile ad Aeroflot, spettasse a parte appellata il diritto di ottenere la compensazione pecuniaria nella misura indicata dal Giudice di pace, «anche in applicazione analogica dell'art. 7 Reg. CE n. 261/04».

3. Avverso tale decisione Aeroflot Russian Airlines ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese nella presente sede. La ricorrente ha depositato memoria. Fissata la trattazione in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ., il P.G. ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. All'esito dell'adunanza, tenutasi il 2 luglio 2020, il Collegio, con ordinanza in pari data, ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo perché fosse trattata in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione di cui all'art 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., dell'art 3 Regolamento CE 261/04 e dell'art. 1223 cod. civ., in relazione all'applicabilità dell'art. 7 dello stesso regolamento a fattispecie esclusa e viceversa regolata dall'art 1223 cod. civ., in virtù degli artt. 19 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con la legge n. 841 del 19 maggio 1932, nel testo modificato dal protocollo dell'Aja del 1955, nonché violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. - civ. dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi), per l'utilizzo del criterio analogico nell'interpretazione dell'art 7 Reg. CE 261/04 nel senso della sua applicabilità a fattispecie escluse dall'art 3 Reg. CE cit.» (così testualmente nell'intestazione). La ricorrente censura l'applicazione analogica dell'art 7 Reg. CE 3 261/04 a fattispecie esclusa dall'art. 3 del medesimo, in luogo dell'applicazione diretta dell'art 1223 cod. civ., in violazione anche dell'art. 12 delle preleggi a mente del quale il criterio analogico è utilizzabile soltanto nel caso in cui «la controversia non può essere decisa con una precisa disposizione». Rimarca in tal senso che l'art 7 Reg. CE 261/04, proprio perché prevede, per il ritardo aereo, una compensazione pecuniaria di carattere indennitario indipendente dall'esistenza di un danno, si colloca al di fuori dell'impianto normativo sul risarcimento del danno contrattuale, e si configura come norma speciale inapplicabile a casi diversi da quelli in essa contemplati.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. in relazione alle tipologie del danno contrattuale ivi previste≫. Lamenta in sintesi che il Tribunale ha riconosciuto e liquidato un danno al di fuori delle tipologie previste dall'art. 1223 cod. civ., non essendo individuato né in sentenza, né nella domanda, una diminuzione patrimoniale conseguente al ritardo aereo lamentato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente

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