Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/2023, n. 21980

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Massime1

L'omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell'obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all'omessa dichiarazione, nel corso dell'appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall'applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da "premorienza").

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/2023, n. 21980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21980
Data del deposito : 21 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 19591/2020 Numero sezionale 1698/2023 Numero di raccolta generale 21980/2023 Data pubblicazione 21/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: GIACOMO TRAVAGLINO Presidente RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PASQUALE GIANNITI Consigliere Ud.08/05/2023 PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO Consigliere PU STEFANIA TASSONE Consigliere MARILENA GORGONI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19591/2020 R.G. proposto da e sul ricorso proposto da: BR IO, BA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAVOIA, 84, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MENICHETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO VITI ([...]);
-ricorrenti- nei confronti di IN CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI NOVELLA, 22, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO RUSSO ([...]), rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO LONGO ([...]);
-controricorrente- e nei confronti di Numero registro generale 19591/2020 Numero sezionale 1698/2023 Numero di raccolta generale 21980/2023 ZURICH INSURANCE PLC, rappresentanza Generale per l'Italia, in Data pubblicazione 21/07/2023 persona del Procuratore, PIERFRANCO AS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PIERI NERLI ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE CATTANEO ([...]);
-controricorrente- e nei confronti di BR TO;
ET PA;
NI NO;
RO ER;
-intimati;
e sul ricorso proposto da: ET PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI, 10, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO INNOCENTI ([...]), rappresentato e difeso dall'avvocato BIANCHI ROBERTO ([...]);
-ricorrente- nei confronti di BR IO, BA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAVOIA, 84, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MENICHETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO VITI ([...]);
-controricorrenti- nonché

contro

ZURICH INSURANCE PLC, rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Procuratore, PIERFRANCO AS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PIERI NERLI ([...]) che la 2 di 29 Numero registro generale 19591/2020 Numero sezionale 1698/2023 Numero di raccolta generale 21980/2023 rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE CATTANEO Data pubblicazione 21/07/2023 ([...]);
-controricorrente – e nei confronti di NI NO, IN CO, RO IMBERTO, NO TO;
-intimati - nonché sul ricorso proposto da: NI NO, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE FLAMINIO, 22 C/O ST. DI TOSTO, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA FILOMENA RUSSO ([...]), rappresentato e difeso dall'avvocato NERIO ZUCCACCIA ([...]);
-ricorrente-

contro

BR IO, BA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAVOIA 84, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MENICHETTI ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO VITI ([...]);
-controricorrenti- e nei confronti di ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PIERI NERLI ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE CATTANEO 3 di 29 Numero registro generale 19591/2020 Numero sezionale 1698/2023 Numero di raccolta generale 21980/2023 ([...]);
Data pubblicazione 21/07/2023 -controricorrente- nonché

contro

ET PA, BR TO, RO ER, NC IN;
-intimati - e sul ricorso incidentale condizionato proposto da: IN CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI NOVELLA, 22, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO RUSSO ([...]), rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO LONGO ([...]);
-ricorrente incidentale condizionato- nei confronti di BR IO E BA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAVOIA 84, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MENICHETTI ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO VITI ([...]);
-controricorrenti al ricorso incidentale condizionato- e

contro

NI NO, ET PA, BR TO, ZURICH INSURANCE LIMITED;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 189/2020 depositata il 11/05/2020. 4 di 29 Numero registro generale 19591/2020 Numero sezionale 1698/2023 Numero di raccolta generale 21980/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2023 dal Data pubblicazione 21/07/2023 Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

MA UG, rimasto vittima, il 15 dicembre 2004, di un grave infortunio sul lavoro che ne aveva provocato lo stato di tetraplegia, insieme con la moglie, DA AC, e con il figlio, ES UG, conveniva, dinanzi al Tribunale di Perugia, la EA S.p.A., la società appaltatrice che gli aveva affidato in subappalto i lavori di impermeabilizzazione del capannone industriale sito in località Pierantonio, di proprietà d I.D.P., Industria dolciaria S.r.L. Questo primo giudizio veniva, tuttavia, interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento della società convenuta;
i UG proponevano domanda di ammissione al passivo. Successivamente, ES UG, nella qualità di procuratore generale di MA UG, e DA AC convenivano, dinanzi al Tribunale di Perugia, sez. distaccata di Città di Castello, US UG, PA RE e NO DI, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dall'infortunio occorso a MA UG;
chiedevano specificamente la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura complessiva di euro 3.500.000,00 - di cui euro 2.500.000 a favore di MA UG ed euro 1.000.000,00 a favore di DA AC - o in quella diversa accertata giudizialmente. Si costituivano US UG e PA RE, i quali chiedevano il rigetto delle domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto ed in ogni caso perché sfornite di prova;
in aggiunta domandavano che fosse disposta iussu iudicis la chiamata in causa della IC International S.p.A., compagnia assicurativa della EA S.p.A., di cui, all'epoca dell'infortunio, PA RE era dipendente e US UG rappresentante legale, affinché li tenesse indenni 5 di 29 Numero registro generale 19591/2020 Numero sezionale 1698/2023 Numero di raccolta generale 21980/2023 da qualsiasi conseguenza dannosa derivante dalle domande degli Data pubblicazione 21/07/2023 attori. Si costituiva in giudizio anche NO DI, contestando le domande attoree e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio BE LI e GI CH, rispettivamente, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza, allo scopo di accertare la loro eventuale concorrente responsabilità nei confronti degli attori. BE LI e GI CH, costituitisi, contestavano la fondatezza delle domande loro rivolte da NO DI. IC Insurance Public Limited Company si costituiva quale avente causa di IC Insurance International S.p.A., chiamata in causa iussu iudicis, contestando la domanda di manleva di PA RE e di US UG. Con sentenza n. 1420/2017, il Tribunale accoglieva la domanda degli attori e condannava in solido i convenuti a corrispondere, a titolo risarcitorio, euro 1.004.792,50, di cui euro 803.834,00 per danno biologico ed euro 200.958,50 per personalizzazione. Da detto importo detraeva la componente di danno biologico erogata dall'Inail, quantificata in euro 195.000,00, e vi aggiungeva euro 43.9852,00 a titolo di inabilità temporanea totale, condannando i convenuti al pagamento di euro 853.775,00 (al netto di rivalutazione ed interessi) per danno non patrimoniale. A favore di MA UG veniva riconosciuto anche il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, quantificato in euro 156.000,00, tenuto conto della rendita Inail. A favore di DA AC veniva liquidato l'importo di euro 327.990,00. Escludeva qualunque concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'infortunio. 6 di 29 Numero registro generale 19591/2020 Numero sezionale 1698/2023 Numero di raccolta generale 21980/2023 Respingeva la domanda di manleva spiegata da US UG e Data pubblicazione 21/07/2023 da PA RE nei confronti di IC Insurance PLC, attesa l'inefficacia della polizza assicurativa contratta da EA S.p.A. nei loro confronti: in particolare, il primo non era risultato responsabile della sicurezza dei lavoratori ed il secondo non era dipendente della EA. Aggiungeva che l'azione diretta dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge – danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti e danni derivanti dall'esercizio della caccia – e che negli altri casi, tra i quali era da intendersi ricompreso quello oggetto di causa, l'assicuratore è obbligato (solo) nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne di quanto debba pagare al terzo danneggiato, sicché stante il difetto di capacità giuridica della EA, a seguito della dichiarazione di fallimento, la IC, rispetto alla quale PA RE e US UG erano terzi, non era tenuta a garantirli né per legge né per contratto. Detta sentenza veniva impugnata, con separati atti, da PA RE, da US UG, da GI CH, da BE LI e da NO DI. Riuniti gli appelli, la Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza n. 189/2020, resa pubblica in data 11 maggio 2020, notificata il 15 maggio 2020, ha accertato un concorso di colpa da parte di MA UG nella causazione dell'infortunio (nella misura del 20%), ha escluso la responsabilità di GI CH e di BE LI, ha condannato US UG, PA RE e NO DI al pagamento, in solido, a favore di MA UG della somma di euro 803.833,60, previa detrazione dell'importo di euro 193.904, 25, già riconosciutogli a titolo di danno biologico da Inail, nonché di euro 150.000,00 a favore di DA AC;
ha rigettato la domanda di manleva proposta da US UG e da PA RE nei confronti di IC Insurance PLC. 7 di 29 Numero registro generale 19591/2020 Numero sezionale 1698/2023 Numero di raccolta generale 21980/2023 ES UG e DA AC ricorrono per la cassazione Data pubblicazione 21/07/2023 della pronuncia della Corte d'Appello di Perugia, formulando un solo motivo. Resistono con separati controricorsi GI CH e IC Insurance PLC. US UG, PA RE, NO DI e BE LI sono rimasti intimati. Anche

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